N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 luglio 2001
Ordinanza emessa il 17 luglio 2001 dal tribunale di Bergamo nel procedimento penale a carico di Salerno Salvatore Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Termine di decadenza di giorni quindici, decorrenti dalla notificazione del decreto di giudizio immediato - Mancata previsione della decorrenza del termine dall'ultima notificazione all'imputato del decreto ex art. 456, comma 3, cod. proc. pen. o dell'avviso al difensore ex art. 456, comma 5, cod. proc. pen. - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa. - Cod. proc. pen., art. 458, comma 1, come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, terzo comma.(GU n.40 del 17-10-2001 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 870/2001 RG. Trib. nei confronti di Salerno Salvatore, imputato del delitto di cui agli artt. 73, comma 1, ed 80, comma 2 del d.P.R. n. 309/1990, in custodia cautelare per questa causa; Pronunciando sulla eccezione di legittimita' costituzionale formlata dal difensore dell'imputato Salerno nell'odierna udienza, in ordine all'art. 458, comma 1, c.p.p. (come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63), in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione; Sentito il pubblico ministero osserva quanto segue: 1. - Premesse. In data 15 marzo 2001, Salvatore Salerno e' stato tratto in arresto in Bergamo, in flagranza del reato d'importazione, dall'America Latina nel territorio dello Stato, di 10,489 chilogrammi di cocaina (con una percentuale di principio attivo dell'87%). Il 17 marzo 2001, all'esito dell'udienza ex art. 391 c.p.p., il g.i.p. presso questo tribunale, ha convalidato l'arresto ed applicato al Salerno la misura cautelare della custodia in carcere. Con decreto in data 13 aprile 2001, il g.i.p. in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha disposto il giudizio immediato del Salerno per l'udienza dibattimentale del 26 giugno 2001, con avvertimento allo stesso della facolta' di richiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. entro il termine di quindici giorni, dalla notificazione del decreto. Il decreto ex art. 456 c.p.p. e' stato notificato il 14 aprile 2001, all'imputato detenuto ed il 26 aprile 2001, all'allora unico difensore di fiducia dello stesso, avv. Paolo Bregalanti, del foro di Cremona. Il 9 maggio 2001, il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha depositato, nella cancelleria del g.i.p., istanza di giudizio abbreviato, condizionato all'esame di due testimoni; in pari data il g.i.p., ha dichiarato l'inammissibilita' dell'istanza, per intervenuta decadenza, essendo stata la richiesta depositata oltre la scadenza del termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione all'imputato Salerno del decreto che dispone il giudizio immediato. All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato ha, quindi, sollevato eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 458 comma 1, c.p.p, in relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazione (del decreto ex art. 456, comma 3, c.p.p., all'imputato o dell'avviso, ex art 456, comma 5, c.p.p., al difensore). 2. - Rilevanza della questione di legittimita' concernente l'art. 458, comma 1, c.p.p. come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 2001 n. 63. La questione di legittimita' costituzionale del disposto del vigente art. 458, comma 1, c.p.p., sotto il profilo della decorrenza del termine e della possibile lesione del diritto di difesa tecnica, e' stata sollevata dalla difesa dell'imputato Salerno, dinanzi al giudice del dibattimento; con la memoria depositata in data 9 luglio 2001, tale difesa invoca la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio, in attesa della decisione della Corte. L'atto si risolve in un'articolata censura della motivazione posta dal g.i.p. a fondamento dell'ordinanza, con la quale, in data 9 maggio 2001, detto giudice, richiamata la giurisprudenza della suprema Corte in tema (Cass. sez. VI 26 marzo 1993, n. 3000, e Cass. sez. II 29 marzo 1993, n. 1272) e le ordinanze nn. 90/588, 91/225 e 91/355, ha dichiarato l'inammissibilita', per intervenuta decadenza, dalla richiesta di giudizio abbreviato tardivamente depositata. Peraltro, nessuna disposizione consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del g.i.p. contraria all'adozione del giudizio abbreviato (Cass. 26 febbraio 1992, Bambai). In altri termini, nei confronti dell'ordinanza che dispone sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p. non e' ammessa impugnazione, ne' generale ne' per specifica disposizione (Cass. 15 dicembre 1997, Zouhair). Ne consegue che, ove anche la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato, fosse accolta dal giudice delle leggi, al tribunale sarebbe precluso il rilievo dell'illegittimita' dell'ordinanza del g.i.p., declaratoria dell'inammissibilita' della richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato Salerno ai fini della restituzione degli atti al g.i.p.. Tuttavia, le considerazioni che precedono non privano di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata della difesa del Salerno. Benche' sia ormai precluso l'accesso al rito alternativo del giudizio abbreviato (non trovando applicazione il disposto dell'art. 4-ter del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), solo ove il tribunale, in virtu' dell'invocata declaratoria d'illegittimita' dell'art. 458 c.p.p., dovesse ritenere la tempestivita' della richiesta di giudizio abbreviato e l'illegittimita' della declaratoria d'inammissibilita' adottata dal g.i.p. all'esito del dibattimento ed in ipotesi di condanna, il Salerno potrebbe ancora godere del beneficio sanzionatorio della riduzione di pena previsto dall'art. 442, comma 2, c.p.p., attraverso il meccanismo di recupero introdotto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 23 del 31 gennaio 1992, che nel sistema introdotto dalla cd. legge Carotti piu' non necessita del consenso del pubblico ministero. Sotto tale profilo, la questione, pur sollevata nella fase degli atti preliminari al dibattimento, appare di sicura rilevanza, indipendentemente da quello che risultera' l'esito del giudizio, alla luce dell'espletanda istruttoria dibattimentale. Per affermare la rilevanza della prospettata questione, non e', infatti, necessario effettuare un giudizio prognostico sull'esito del dibattimento, al fine di stabilire se la decisione comportera' l'applicazione dell'art. 458 c.p.p.; una tale prognosi, anticipatoria del giudizio, evidentemente pregiudicherebbe la decisione nel merito, che deve restare libera. E' invece sufficiente che, come nella fattispecie in esame, la norma di legge censurata possa ragionevolmente trovare applicazione ai fini della decisione. 3. - Non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' l'art. 458, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 1 marzo 2001, n. 63, nella parte in cui non prevede che il termine di quindici giorni per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazioni (del decreto, ex art. 456, comma 3, c.p.p., all'imputato o dell'avviso, ex art. 456, comma 5, c.p.p. al difensore). Contrasto con gli artt. 24, comma 2, e 111, comma 3 (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), della Costituzione. Ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p. "L'imputato a pena di decadenza, puo' richiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato". Ai sensi dell'art. 456, secondo comma, c.p.p. "il decreto contiene l'avviso che l'imputato puo' chiedere il giudizio abbreviato... ". I successivi comma terzo e quarto dispongono: "Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato ed alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. All'imputato ed alla persona offesa, unitamente al decreto, e' notificata la richiesta del pubblica ministero". L'ultimo comma dell'art. 458 c.p.p. prevede: "Al difensore dell'imputato e' notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine di cui al comma 3". La giurisprudenza della suprema Corte e' ferma nel ritenere che anche per il difensore munito di procura speciale, il termine per propone la richiesta di giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 458 c.p.p., decorre dalla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio immediato anziche' dalla successiva notifica al difensore della data fissata per tale giudizio (Cass. 18 novembre 1992, Greco; Cass. 9 marzo 1993, Quartucci). Pertanto, se, come nel caso in esame, la notificazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza di giudizio immediato segue la notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato, puo' accadere che il difensore veda drasticarnente ridotto (nella fattispecie, a soli tre giorni) il termine per consultare tempestivamente gli atti al fine di offrire, con cognizione di causa, un adeguato parere all'imputato, in ordine alla scelta del rito. Ove la notifica al difensore segua di quindici giorni quella al suo assistito, tale possibilita' resta addirittura esclusa. In altri termini, la norma di cui al disposto dell'art. 458 c.p.p., sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, apre un lasso di tempo in cui si ha un vero e proprio "vuoto di difesa tecnica". E' si vero che l'imputato riceve la notifica del decreto di giudizio immediato, nel cui contesto e' evidenziato l'avvertimento della facolta' di richiedere il giudizio abbreviato, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto medesimo; e' si' vero che, in una tale situazione, l'imputato ha la possibilita' di rivolgersi al difensore, informandolo tempestivamente della notificazione del decreto di giudizio immediato. E tuttavia altrettanto innegabile che l'imputato, per ignoranza od inesperienza, puo' non rendersi conto dell'importanza dell'atto ricevuto e neppur comprendere di avere necessita' di una difesa tecnica e del consulto con il difensore che lo assiste. Tale inconveniente non appare superabile mediante il rilascio di una procura speciale al difensore, perche' e' lo stesso difensore che riceve in ritardo la notificazione dell'avviso di giudizio immediato. In un sistema processuale improntato ad un elevato tecnicismo, non si giustifica un vuoto nella difesa tecnica, con riferimento alle condizioni di accesso ad un rito alternativo, cui consegue un rilevante beneficio premiale. Ad avviso del tribunale, il disposto dell'art. 458 c.p.p., nella parte in cui fa decorrere dalla data della notificazione all'imputato, ove precedente alla notificazione al difensore, dell'avviso di fissazione dell'udienza di giudizio immediato, il termine perentorio per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, si pone in evidente contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione sub specie del diritto alla difesa tecnica. La censura d'incostituzionalita' trova ulteriore conforto nel raffronto fra la norma processuale in esame ed il disposto dell'art. 111, terzo comma (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), della Costituzione nella parte in cui, in tema di processo penale, prescrive che la legge deve assicurare che la persona accusata di un reato "disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa". Ferma la congruita' del termine di quindi giorni prevista dall'art. 458 c.p.p., affinche' lo stesso possa ritenersi effettivo, e' necessario che l'imputato sia posto nelle condizioni di comprenderne le finalita' e sia quindi assistito, durante tutto il suo arco, da un difensore che possa onentarlo nella scelta dei riti alternativi. In tali termini, non appare manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 3 (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, c.p.p.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva per violazione degli art. 24, comma 2, e 111, comma 3 (nel testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 14, primo comma, della legge 1 marzo 2001 n. 63, nella parte in cui non prevede che il termine di quindici giorni per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato decorra dall'ultima delle notificazioni: del decreto, ex art. 456, terzo comma, c.p.p., all'imputato a dell'avviso, ex art. 456, comma quinto, c.p.p., al difensore. Sospende il processo; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica nonche' al Presidente della Camera dei deputati; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bergamo, addi' 17 luglio 2001. Il presidente: Buonfrate 01C1009