N. 797 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2001

Ordinanza  emessa  il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di
L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a S.M.Y.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo
  di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del
  diritto  di  famiglia  e dei minori - Mancata previsione - Illogica
  discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.
- Legge  31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e
  6,  in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, commi 1
  e  2,  artt.  22,  23  e  25,  e successive modificazioni; legge 31
  dicembre 1998, n. 476, artt. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.40 del 17-10-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel procedimento di adozione
internazionale n. 3/2001 relativo al minore S.M.Y., nato il 27 agosto
1997 in Mosca (Russia).
    Letti gli atti, osserva in

                           Fatto e diritto

    Con  istanza  del  20 gennaio  2001  i  signori D. F. R., nato il
23 febbraio  1962 in L'Aquila e D. B. M. R., nata il 24 febbraio 1958
in   L'Aquila,   chiedavano   che   questo   tribunale   ordinase  la
trascrizione,  nei  registri  dello  stato  civile del loro comune di
residenza,  del  provvedimento straniero di adozione del minore S. M.
Y.,  pronunciato dal tribunale municipale della citta' di Mosca (Fed.
Russa) il 21 dicembre 2000.
    Il   24 gennaio   2001  il  p.m.m.  esprimeva  parere  favorevole
all'accoglimento dell'istanza.
    Comparsi all'udienza del 18 giugno 2001 davanti al Presidente dr.
Manera,  i  coniugi D. F. e D. B. dichiaravano che avevano portato in
Italia  il  minore  S.  M.  Y. il 13 gennaio 2001; che erano andati a
Mosca  il  3 gennaio  2001 e il 4 avevano preso il bambino; che erano
rimasti  col  bambino  a Mosca per dieci giorni; che non avevano dato
incarico  ad  alcun  ente,  perche' tramite il sig. G. S. di Venezia,
avevano  preso contatti diretti con l'orfanotrofio dove si trovava il
bambino; che tale S. non aveva voluto alcun compenso da loro, perche'
svolge gratuitamente la sua opera.
    Il 26 giugno 2001 questo t. m. acquisiva nuovamente il parere del
p.  m. m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 25 luglio
2001.
                      Rilevanza della questione
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 794/2001),  salvo  la data in calce "25 luglio 2001", anziche' "18
luglio 2001".
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