N. 34 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 settembre 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia autonoma di Trento, depositato il 28 settembre 2001 Corte dei conti - Affermazione della competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo a sottoporre a verifica di compatibilita' economico-finanziaria l'ipotesi di accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali (periodo 1998-2001), ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 29/1993 - Lamentata invasione della sfera di competenza provinciale, non applicandosi, secondo la ricorrente, i controlli previsti dal predetto d.lgs. n. 29/1993 agli atti provinciali, in quanto non compresi tra quelli tassativamente indicati dallo Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione. - Delibera 24 luglio 2001 n. 42/CONTR/CL/01 della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo. - Statuto Trentino-Alto Adige (approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8, n. 1), e 16 e relative norme di attuazione, e in particolare, art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385 e dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212.(GU n.45 del 21-11-2001 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale. n. 2282 del 7 settembre 2001 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 12 settembre 2001 (rep. n. 25358), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Confalonieri n. 5; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, di sottoporre a verifica di compatibilita' economico-finanziaria l'ipotesi di accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali (periodo 1998-2001), e per il conseguente annullamento della delibera 24 luglio 2001, n. 42 contr/cl/01, della Corte dei conti, sezione riunite in sede di controllo (all. 3), comunicata con nota del presidente della Corte dei conti 24 luglio 2001, n. 1074 (all. 4), nella parte in cui afferma la competenza delle sezioni stesse ad operare il controllo di compatibilita' finanziaria sull'ipotesi di accordo di cui sopra, per violazione: dell'art. 8, n. 1, e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, ed in particolare: dell'art. 2, d.lgs. n. 266 del 1992; del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385, e dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212. F a t t o Il presente conflitto fa seguito ad un altro conflitto sollevato da questa Provincia, nella medesima materia, con ricorso n. 25/2001 rivolto conto la nota 28 maggio 2001, n. prot. 548, della Corte dei conti, sezione di controllo di Trento. Data la stretta connessione fra i due ricorsi, si chiede fin d'ora la riunione dei giudizi. Con la nota n. 548 la sezione trentina affermava il dovere della Provincia di sottoporre alla "certificazione" prevista dall'art. 51, d.lgs. n. 29 del 1993 le delibere della giunta provinciale che autorizzano la sottoscrizione dei contratti collettivi. Tale nota rappresentava un drastico mutamento di orientamento della sezione, in quanto era stata proprio quest'ultima ad osservare, con rilievo 26 febbraio 1998, n. 2, che, "a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385, il controllo di legittimita' si esercita esclusivamente sui regolamenti nonche' sugli atti consistenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (all. 5), restituendo alla Provincia due delibere giuntali concernenti l'autorizzazione alla sottoscrizione di contratti collettivi. La Provincia, condividendo (come ancora condivide) l'orientamento espresso da tale nota, ha da allora cessato di inviare le delibere di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi alla Corte dei conti, sezione di Trento, per il controllo. In effetti, va ricordato che, prima del d.lgs. n. 385/1997, il controllo di legittimita' sugli atti della Provincia di Trento era previsto in via generalizzata dal testo allora vigente del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, il quale stabiliva, inoltre, la competenza della sezione di controllo di Trento. Inoltre, all'epoca (prima delle modifiche operate con la legge n. 127 del 15 maggio 1997) l'art. 51, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, prevedeva un controllo di legittimita' (e compatibilita' economica, ma per cosi' dire "astratta") dell'autorizzazione governativa alla firma dei contratti, e non il controllo di attendibilita' e compatibilita' dei costi contrattuali attualmente previsto. Era dunque in termini meramente ricognitivi, cioe' traendo le somme del sistema vigente, che l'art. 60 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, indicava come le delibere giuntali di autorizzazione alla sottoscrizione dovessero essere sottoposte "al controllo della Corte dei conti di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29". Entrato in vigore il d.lgs. n. 385/1997, che limita gli atti della Provincia autonoma di Trento sottoposti a controllo di legittimita' ai soli atti regolamentari e a quelli attuativi di obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunita' europea, il controllo di legittimita' della Corte dei conti (sezione di Trento) sulle delibere di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi non era piu' giustificato. L'art. 60, comma 3, l.p. n. 7/1997, che daltronde come detto aveva fin dall'inizio un significato meramente ricognitivo - non esistendo ovviamente una potesta' legislativa provinciale in materia di controlli statali sui propri atti - poteva e doveva ritenersi tacitamente abrogato. La sezione di Trento della Corte dei conti, ovviamente consapevole del proprio mutamento di indirizzo, ha enunciato nell'atto gia' impugnato dalla Provincia gli argomenti che lo giustificherebbero. In particolare, secondo la sezione di controllo l'art. 60, comma 3, l.p. n. 7/1997 opererebbe un "rinvio dinamico" al testo vigente dell'art. 51, d.lgs. n. 29/1993, richiedendo, dunque, che i contratti collettivi provinciali siano sottoposti alla certificazione prevista dall'art. 51, comma 4. Inoltre, dalla circostanza che i principi desumibili dall'art. 2, legge n. 421 del 1992 (sulla base della quale e' stato adottato il d.lgs. n. 29/1993) costituiscono per le autonomie speciali norme fondamentali di riforma economico-sociale conseguirebbe che, "ai sensi dello statuto speciale e delle norme di attuazione relative all'esercizio delle funzioni della Corte dei conti e del regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo (delibera n. 14 del 16 giugno 2000 - art. 6, comma 1, lettera b) - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000), i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali debbano essere trasmessi alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo". In pratica, secondo la sezione di Trento la limitazione del controllo di legittimita' a determinati atti non avrebbe piu' rilievo perche' i contratti collettivi non sono piu' sottoposti a controllo di legittimita' ma alla certificazione di compatibilita' finanziaria, la quale sarebbe applicabile anche ai contratti stipulati dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) in virtu' del rinvio operato dall'art. 60, l.p. n. 7/1997 e del carattere di grande riforma della legge n. 421/1992. Alla nota n. 548 la sezione di controllo di Trento faceva seguire la nota 15 giugno 2001, n. 624. Tale nota conteneva allegata - "ai fini di tempestiva e completa informazione" della Provincia di Trento - "copia della delibera n. 7/2001 adottata in data odierna, con la quale la sezione di controllo di Trento di questa Corte ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'esame della deliberazione della giunta regionale del Trentino-Alto Adige n. 701 del 7 maggio 2001 concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e delle C.C.I.A.A. Trento e Bolzano per il triennio 1997-1999". Ora, nella delibera 7/2001 (all. 6) la sezione di controllo di Trento dichiarava si la propria incompetenza, ma solo per affermare (p. 6) che la materia de qua sarebbe "di pertinenza delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, come prevede l'art. 6 della deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 delle sezioni riunite della Corte dei conti". A tali prese di posizione della sezione di controllo di Trento la Provincia autonoma replicava con nota del 25 giugno 2001, n. 3838 (all. 7). La Provincia autonoma ribadiva che, come ovvio, la disciplina dei controlli sulla provincia stessa e' materia riservata allo Stato, e che la legge provinciale n. 7 del 1997 non altro carattere aveva che una ricognizione del precedente sistema, vigente in forza della normativa statale di attuazione dello Statuto. Rilevava che d'altronde essa si riferiva chiaramente ad un controllo di legittimita' della deliberazione di autorizzazione, ed era (ed e) del tutto insuscettibile di essere intesa quale riferimento alla verifica della "quantificazione dei costi contrattuali", in cui il controllo statale sui contratti collettivi nazionali si traduce, a seguito delle modifiche della originaria disciplina dell'art. 51 del d.lgs. n. 29/1993. La nota provinciale ricordava anche come la disciplina dei controlli della Corte dei conti sugli atti provinciali fosse stata modificata di recente, dopo la disciplina statale sulla privatizzazione del pubblico impiego, con il d.lgs. n. 385 del 1997, e constatava come le norme di attuazione dello statuto poste con il d.lgs. n. 305 del 1988, come modificate con il decreto legislativo ora citato, disciplinino "in modo puntuale e completo il controllo della Corte dei conti sugli atti della Provincia autonoma di Trento", individuandone con precisione "la tipologia", consistente da un lato nel "controllo di legittimita' sugli atti" (limitato peraltro ormai, come detto, ai regolamenti e agli atti attuativi di obblighi comunitari), dall'altro nel "controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Provincia". Concludeva dunque la nota provinciale che "altre forme di controllo non sono ammesse, e non potrebbero essere introdotte se non da nuove norme di attuazione". Su questa base la Provincia chiedeva alla sezione di controllo di riconsiderare la questione, riservandosi la difesa della propria autonomia con lo strumento del conflitto di attribuzione. Con questa discussione, in qualche modo ancora teorica, circa la sottoposizione o non sottoposizione dei contratti collettivi della Provincia di Trento (piu' che delle deliberazioni di autorizzazione alla sottoscrizione) alla verifica di attendibilita' e compatibilita' dei costi prevista per i contratti nazionali, si veniva subito intrecciando la concreta vicenda di uno specifico contratto provinciale, relativo alla dirigenza, per il quale l'Agenzia provinciale (APRAN) aveva in data 6 giugno 2001 siglato con le organizzazioni sindacali l'ipotesi di accordo. Si doveva dunque immediatamente e concretamente decidere se tale contratto andasse o meno inviato alle sezioni riunite della Corte dei conti per la verifica di attendibilita' e, compatibilita' dei costi. Con la deliberazione n. 1601 del 22 giugno 2001 (all. 8) la giunta provinciale di Trento da un lato riaffermava, per le ragioni gia' esposte nella nota n. 3838 del 2001, che il contratto non doveva intendersi sottoposto ad alcun controllo; dall'altro, tuttavia, in ragione di un principio di certezza e di tutela delle situazioni giuridiche degli interessati, deliberava, "considerata la posizione della sezione di controllo della Corte dei conti di Trento", di "trasmettere a titolo tuzioristico alle sezioni riunite della Corte dei conti la presente deliberazione, l'ipotesi di accordo e la relativa quantificazione dei costi contrattuali chiedendo alla Corte medesima, per le motivazioni sopra esposte, di denegare la propria competenza al controllo della presente deliberazione, dell'accordo di settore e della relativa spesa". In data 25 luglio 2001 perveniva alla presidenza della giunta una nota del presidente della Corte dei conti (n. 1074 del 24 luglio 2001) con la quale si comunicava, in relazione alla gia' menzionata ipotesi di accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, siglata il 6 giugno 2001, che "le sezioni riunite in sede di controllo, nell'adunanza odierna, hanno espresso valutazione positiva con le motivazioni di cui alla deliberazione in corso di stesura". Il 10 agosto 2001 perveniva poi alla presidenza della giunta la delibera di certificazione 24 luglio 2001, depositata il 3 agosto 2001, n. 42/contr/cl/01, con la quale la Corte del conti, sezioni riunite, argomentava la propria competenza a svolgere sull'ipotesi di accordo di cui sopra la verifica di cui all'art. 51, d.lgs. n. 29/1993 (ora art. 47, d.lgs. n. 165 del 2001) e valutava positivamente l'ipotesi stessa. La delibera in questione manifesta dunque - al di la' del suo specifico contenuto decisorio, in questa occasione positivo per il contratto esaminato - la pretesa di voler sottoporre alla certificazione di compatibilita' ex art. 51, d.lgs. n. 29/1993 le ipotesi di contratto collettivo dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento: ma tale pretesa si rivela lesiva delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma di Trento per le seguenti ragioni di D i r i t t o Sia consentito in primo luogo richiamare le considerazioni gia' svolte nel ricorso n. 25/2001 in relazione alla nota della sezione di Trento n. 548/2001. Di seguito si illustrera' come tali argomentazioni conservino, ad avviso della ricorrente Provincia, totalmente la propria validita' anche in relazione agli argomenti esposti dall'impugnata deliberazione delle sezioni riunite. Conviene innanzi tutto illustrare il sistema oggi vigente per i contratti collettivi nazionali. Nell'esposizione in fatto si e' riferito tale sistema all'art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993. Essendo nel frattempo intervenuto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - supplemento ordinario n. 112), che tra l'altro all'art. 72 abroga nella sua interezza il d.lgs. n. 29 del 1993 - peraltro riprendendone le disposizioni, secondo la tecnica dei decreti legislativi di consolidamento normativo - e' a quest'ultimo che conviene fare diretto riferimento. Si tratta dunque dell'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riprende quasi alla lettera le disposizioni del corrispondente art. 51 del d.lgs. n. 29, a sua volta gia' in precedenza modificato rispetto al testo originario. Il comma 4 di tale disposizione stabilisce quanto segue: "acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti". I commi successivi disciplinano la procedura di controllo, disponendo tra l'altro che la Corte dei conti deliberi entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente (comma 5); che, ove la certificazione non sia positiva, l'ARAN sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assuma le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convochi le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative (comma 6); che, in ogni caso, la procedura di certificazione debba concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente del l'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente (comma 7). E' pacifico che tale disposizione non ha applicazione diretta in relazione ai contratti da sottoscrivere nell'ambito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. Lo esclude decisamente gia' il tenore letterale della disposizione, chiaramente riferito ad atti, organi e parametri di valutazione statali; lo esclude altresi' il fatto che l'intero d.lgs. n. 29 del 1993 (ed ora il d.lgs. n. 165 del 2001) non era destinato ad avere applicazione nella Provincia autonoma, ai sensi della legge di delegazione n. 421 del 1992; lo esclude ancora il tenore di esplicite clausole di salvaguardia contenute gia' nel d.lgs. n. 29 del 1993 ed ora nel d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 3). Soprattutto, pero', lo esclude la circostanza che per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano i controlli statali svolti dalla Corte dei conti sono espressamente ed esaustivamente disciplinati dalle norme di attuazione, e precisamente dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 1997, n. 385, e dal d.lgs. 14 giugno 1999, n. 212. Ed e' dunque al contenuto di questo che occorre ora volgere l'attenzione. Dal d.P.R. n. 305 del 1988 si desume, in primo luogo, la regola generale secondo la quale il controllo in questione e' svolto dalla sezione avente sede a Trento, salve le eccezioni previste dalle stesse norme di attuazione. Tale regola generale, naturalmente, essendo direttamente attuativa dello statuto speciale, non e' modificabile se non da norme successive di rango pari (cioe' da altre norme di attuazione) o superiore (cioe' da norme di livello costituzionale). In secondo luogo, dal d.P.R. n. 305 del 1988 si ricava anche quali nella loro tipologia possono essere i controlli riguardanti la Regione Trentino-Alto Adige. Si tratta del controllo di legittimita' sugli atti (di cui si specifica poi che e' limitato ai regolamenti e agli atti di adempimento degli obblighi comunitari) e del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della regione. Altre forme di controllo non sono ammesse, e non potrebbero essere introdotte, come detto, se non dalle norme di attuazione statutaria, vista la competenza "separata e riservata" di cui tali norme dispongono rispetto alle altre fonti subcostituzionali (v. sentt. Corte cost. n 180 del 1980 e n. 237 del 1983; sull'importanza delle norme di attuazione per la sottoposizione della provincia autonoma di Trento all'esercizio delle funzioni della Corte dei conti v. la sent. n. 292 del 2001, punti 3 e 4 del Diritto). Constatato che l'art. 47, come d'altronde l'intero d.lgs. n. 165, non si applica direttamente alla Provincia, e che le norme di attuazione dello statuto non prevedono che il controllo di cui all'art. 47 si applichi alla Provincia - pure essendo state modificate e integrate anche in epoca successiva alla previsione del controllo di attendibilita' dei costi sui contratti collettivi nazionali - occorre ora verificare se altra norma ne disponga l'applicazione. Per vero, la risposta negativa sta gia' in quanto sin qui esposto: se e' vero che i controlli statali sulla Provincia autonoma costituiscono materia di attuazione statutaria, infatti, e' chiaro che nessuna fonte diversa da questa, e che non abbia rango costituzionale, potrebbe legittimamente intervenire. Ugualmente pero' si deve verificare se una simile norma, che disponga l'estensione alla Provincia di Trento del controllo ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, specificando anche le concrete modalita' e gli atti di riferimento, esista nell'ordinamento. Come ricordato in narrativa, il fondamento dell'applicazione dell'art. 47, d.lgs. n. 165 alla Provincia di Trento starebbe, secondo la nota qui impugnata, nell'art. 60, l.p. n. 7/1997 e nell'art. 2, comma 2, legge n. 421/1992, che sancisce il principio della sottoposizione dei contratti nazionali alla verifica di legittimita' e di attendibilita' economica da parte della Corte dei conti. Ora, nessuna delle due disposizioni indicate ha la funzione e il senso asserito dalla impugnata nota. Quanto alla legge provinciale n. 7 del 1997, e' sin troppo evidente che essa (ed in particolare l'art. 60) non ha e non puo' avere il senso di istituire un regime di controllo statale. La sua base e' la precedente versione delle norme di attuazione poste dal d.P.R. n. 305 del 1988, il quale prevedeva in generale, il controllo di legittimita' degli atti amministrativi della Provincia (art. 2). In questo quadro, non era affatto dubbio che in forza delle norme di attuazione, la delibera di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo provinciale fosse soggetta a controllo. Il richiamo, nel testo dell'art. 60, comma 3, all'art. 51, comma 2, costituisce la conferma che ci si riferiva ad un controllo di legittimita' della deliberazione di autorizzazione, e non ad altro: non esistendo affatto, nel testo allora vigente dell'art. 51, la verifica della attendibilita' e compatibilita' del costi contrattuali prevista ora dal comma 4 dell'art. 51 (o per essere ancora piu' precisi, dall'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001). Dunque, l'art. 60 della l.p. n. 7 del 1997 non poteva avere il senso di riferirsi ad un controllo statale che neppure esisteva! Essa invece si limitava a ricordare il controllo che esisteva in forza delle allora vigenti norme di attuazione, cioe' il controllo di legittimita' della deliberazione della giunta provinciale: e nulla cambia il fatto che per alludere a tale controllo si sia fatto riferimento all'art. 51, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, che allora prevedeva un controllo corrispondente. D'altronde, sembra alla ricorrente Provincia di immediata evidenza che i controlli che la Corte dei conti svolge sugli atti provinciali non possono essere ne' istituti ne' disciplinati dalla legge provinciale. Infatti, la materia dei controlli statali sugli atti della regione e delle province autonome non forma oggetto di potesta' legislativa provinciale, ma e' riservata, come e' evidente allo stesso Stato, cosi' come ogni altra disposizione che riguarda i poteri statali rispetto alle regioni. Per la sua evidente connessione con l'autonomia statutaria, tale disciplina statale e' avvenuta con norme di attuazione dello statuto, cioe' con la procedura che massimamente garantisce la partecipazione della regione e delle province autonome alla formazione delle norme: ma si tratta pur sempre, e necessariamente, di norme di carattere statale. Attratta la materia all'ambito delle norme di attuazione, essa non puo' piu' essere disciplinata dalla legge ordinaria statale; meno ancora, ovviamente, dalla legge provinciale, priva di ogni competenza specifica sul tema. Ne deriva che anche da questo punto di vista intendere la citata disposizione della legge provinciale come istitutiva di un controllo della Corte dei conti costituisce una forzatura del senso e dell'ambito dell'autonomia legislativa provinciale. In ogni modo, se anche si volesse intendere la disposizione provinciale come istitutiva di un controllo (sia pure diverso da quello di attendibilita' dei costi di cui qui si discute), tale disposizione sarebbe risultata a sua volta abrogata dalla nuova formulazione delle norme di attuazione recata dal d.lgs. n. 385 del 1997. Non meno recisamente e' da escludere che la sottoposizione dei contratti collettivi provinciali alla verifica di attendibilita' prevista ora, a partire dal 1997, dalla legislazione statale per i contratti nazionali possa derivare in via autonoma dal "principio" posto dall'art. 2, comma 2, legge n. 421/1992. In primo luogo, tale principio si riferisce non al controllo della attendibilita' dei costi contrattuali, previsto dal comma 4 dell'art. 51 del d.lgs. n. 29 del 1993 introdotto con la modifica operata dalla legge n. 127 del 1997, ma al controllo di legittimita' e di compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa, come testualmente si esprime l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 421 del 1992. Tale principio si riferisce dunque non al controllo di cui si sta discutendo, ma al diverso controllo originariamente previsto. In secondo luogo, tale principio era diretto al Governo per la predisposizione del decreto legislativo di cui esso era incaricato, e non era destinato affatto ad operare direttamente. Esso si e' tradotto nell'art. 51 del d.lgs. n. 29, testo originario, il quale a sua volta, come e' pacifico, non si applica alla ricorrente Provincia. In terzo luogo, se e' vero che, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della stessa legge n. 421 del 1992, i "principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo" costituiscono per le regioni speciali e le province autonome norme fondamentali di riforma, e' tuttavia evidente (a parte la genericita' del riferimento) che cio' si riferisce agli ambiti in relazione ai quali le regioni speciali e le province autonome hanno potesta' legislativa: mentre, come detto, esse non ne hanno affatto in materia di controlli statali sui propri atti. In ogni modo come detto, la sola norma provinciale che in qualche modo tocca la materia, l'art. 60 della l.p. n. 7 del 1997, non ha mai disciplinato il controllo di attendibilita' dei costi contrattuali qui in questione, e risulterebbe comunque abrogata dalle norme di attuazione. Se dunque ne' nell'ordinamento statale, ed in particolare nella sola fonte subcostituzionale legittimata a disporre della materia, costituita dalle norme di attuazione dello statuto, ne' nell'ordinamento provinciale, in ogni modo non legittimato a disporre della materia, si riscontra una disposizione che preveda in relazione ai contratti collettivi della Provincia autonoma di Trento un controllo di congruita' dei costi contrattuali, quale previsto, per i contratti collettivi nazionali, dall'art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dopo le modifiche operate con la legge n. 127 del 1997 (ed ora ripreso dall'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001), si deve necessariamente concludere, ad avviso della ricorrente Provincia, che nessun fondamento ha la pretesa contenuta nell'impugnata nota della sezione di controllo della Corte dei conti di Trento di sottoporre a tale controllo, svolto attualmente dalle sezioni riunite della stessa Corte dei conti, i contratti collettivi della Provincia autonoma di Trento. Ove si intendesse istituire anche per tali contratti un sistema di verifica di congruita' diverso ed ulteriore da quello ovviamente svolto dagli uffici provinciali, ed ove in particolare si intendesse affidare anche per la Provincia di Trento tale compito alla Corte dei conti, occorrerebbe provvedere in tale senso con apposite norme di attuazione statutarie, emanate a seguito delle dovute procedure. E a tali norme spetterebbe anche di disporre se tale ipotetico controllo dovrebbe poi essere svolto a Trento, secondo la regola generale posta dalle vigenti norme di attuazione, o a Roma dalle sezioni riunite. Ma tutto cio' e' meramente ipotetico, perche' ai fini del presente giudizio cio' che conta e' che nessuna disposizione a cio' legittimata dispone attualmente tale controllo. Venendo ora alle argomentazioni contenute nella qui impugnata delibera delle sezioni riunite della Corte dei conti, si osserva preliminarmente che essa, pur pervenendo a conclusioni opposte a quelle sopra ricordate, sotto alcuni aspetti conferma essa stessa le considerazioni appena esposte. Vi si legge, infatti, che "la forza precettiva dell'art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993 (ed ora dell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo cui "i principi desumibili dall'art. 2 della legge 3 ottobre 1992, n. 421, ... costituiscono ... norme fondamentali di riforma economico-sociale ... , tende ad esaurirsi tutta ed esclusivamente nelle materie, come quelle dell'ordinamento del personale, che costituiscono oggetto di competenza esclusiva della potesta' legislativa delle regioni a statuto differenziato e delle province autonome", e che "i controlli della Corte dei conti, invece, in quanto oggetto di competenza riservata allo Stato, ancorche' complementari alla materia su cui incidono, rimangono fuori dei vincoli che i principi desumibili dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale pongono al riguardo al legislatore regionale o provinciale" (enfasi aggiunta). Le sezioni riunite, dunque, direttamente smentiscono proprio l'argomento utilizzato dalla sezione di Trento, secondo il quale la competenza della Corte dei conti a controllare i contratti collettivi provinciali deriverebbe anche dal fatto che il controllo della Corte sui contratti collettivi e' uno dei principi posti dall'art. 2, legge n. 421 del 1992, e dunque costituirebbe norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante anche le autonomie speciali. Viene invece confermato quanto sostenuto dalla Provincia, cioe' che i principi di cui all'art. 2, legge n. 421/1992 si riferiscono alla Provincia, vincolandone la futura legislazione, solo se attengono a materie provinciali, non certo se attengono a materie di competenza dello Stato. Ciononostante, le sezioni riunite ritengono di affermare ugualmente la propria competenza a svolgere la certificazione di cui all'art. 47, d.lgs. n. 165/01. Infatti, la Corte dei conti afferma che si tratti "di verificare se, pur in presenza del mutamento del quadro normativo statale di riferimento ... sia compatibile con il modello di contrattazione prescelto dal legislatore e provinciale un procedimento di controllo (quello mediante verifica della compatibilita' economico-finanziaria) introdotto nell'ordinamento statale nell'ambito del nuovo procedimento di contrattazione previsto dal testo vigente dell'art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001". Posta questa premessa metodologica, essa rileva che e' proprio l'art. 60, comma 3, della legge provinciale n. 7/1997 a stabilire che le delibere giuntali di autorizzazione alla sottoscrizione devono essere sottoposte al controllo "di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29", cioe' al controllo della Corte stessa. Le sezioni riunite ammettono che, come affermato dalla Provincia, "le leggi regionali o provinciali non possono disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti", aggiungendo tuttavia che la l.p. n. 7/1997, se pure in ipotesi illegittima per violazione delle regole di competenza, produce "effetti giuridici, fino a quando l'eventuale illegittimita' ... non sia stata dichiarata dal giudice delle leggi". Posta questa "base", tuttavia, la "riserva della disciplina dei controlli della Corte dei conti alla competenza legislativa statale" comporterebbe che la funzione di controllo "debba necessariamente svolgersi secondo procedimenti previsti dalla legislazione statale vigente, sempreche' la tipologia del controllo esercitato sia compatibile con la materia oggetto del controllo stesso". Dunque, conclusivamente, non si tratterebbe "di applicare direttamente nell'ordinamento regionale e provinciale una specifica norma contenuta in una legge statale di riforma", ma "solamente di esercitare una funzione di controllo indeclinabile, richiamata, senza indicazione dei procedimenti e degli organi competenti, dalle stesse leggi, regionale e provinciale". La Corte arriva poi ad affermare la compatibilita' del controllo di cui all'art. 47, d.lgs. n. 165/2001 con la disciplina del procedimento di contrattazione vigente nella Provincia di Trento ("disegnata su un modello che ricalca il vecchio testo dell'art. 51"), osservando che "il principio ispiratore della contrattazione collettiva, contenuto nei criteri direttivi fissati dall'art. 2 della legge delega ..., si muove lungo la linea dell'effettivo controllo della spesa", e che "lo stesso modello di contrattazione nazionale previsto ... nel vecchio testo dell'art. 51 ... postulava controlli non solo di legittimita' ma anche di compatibilita' economica". Infine, la Corte nega che essendo i controlli della Corte dei conti disciplinati in modo esaustivo dalle norme di attuazione, siano vietate altre forme di controllo, osservando che, secondo codesta ecc.ma Corte costituzionale, i controlli previsti negli artt. 100, comma 2, 125, comma 1, e 130 della Costituzione e in analoghe disposizioni degli statuti speciali non precludono al legislatore ordinario di introdurre ulteriori forme di controllo, purche' collegate ad interessi costituzionalmente tutelati: come sarebbe per la verifica di compatibilita' economica dei contratti collettivi. Secondo quanto esposto, gli snodi essenziali del ragionamento della Corte sono dunque i seguenti: l'art. 47 del d.lgs. n. 165/01 si applica nella provincia di Trento non jure proprio, ma in quanto richiamato dall'art. 60, l.p. n. 7/1997; la limitazione costituzionale dei controlli non vieta che la legge ordinaria possa introdurne altri connessi a quelli previsti a livello costituzionale. Sia consentito osservare che tali argomenti appaiono infondati e comunque inconcludenti. Quanto al primo, e' paradossale che la Corte dei conti ponga a fondamento della propria competenza una legge provinciale che essa stessa ritiene illegittima proprio in quanto al di fuori della competenza legislativa provinciale! Sennonche', il carattere meramente ricognitivo della legge provinciale in questione deve essere riconosciuto dall'interprete sia secondo i normali principi dell'interpretazione sistematica - essendo evidente che in un contesto in cui la legge statale prevedeva che tutte le deliberazioni fossero soggette al controllo l'intenzione della legge provinciale non era certo quello di introdurre il controllo su una specifica delibera - sia secondo il canone dell'interpretazione costituzionalmente conforme, secondo il quale non e' lecito interpretare una legge nel senso che essa risulti costituzionalmente illegittima quando essa si puo' agevolmente (come in questo caso) interpretare nel senso in cui essa risulta pienamente legittima. Mutata la disciplina statale in virtu' del d.lgs. n. 385/1997, l'art. 60, l.p. n. 7/1997 non puo' certo fondare autonomamente un controllo della Corte dei conti sui contratti collettivi provinciali. Il carattere ad avviso della Provincia autonoma palesemente ricognitivo, e non gia' prescrittivo, dell'art. 60, comma 3, della legge provinciale in questione consente di non approfondire qui il tema - dato per acquisito dalla Corte dei conti - della efficacia o della non efficacia di una legge provinciale (o ovviamente regionale) che sia palesemente al di fuori della competenza. In effetti, non si puo' non rilevare come il pacifico principio della efficacia interinale anche della legge costituzionalmente illegittima e' sempre stato affermato per la legislazione statale, in contesti in cui la competenza a legiferare in materia non poteva essere in via di principio esclusa. Mentre non potrebbe a priori escludersi che, ove una competenza legislativa in una materia fosse palesemente al di fuori dei poteri del soggetto legiferante, venga in considerazione un diverso principio, simile a quello che nel diritto amministrativo distingue i casi di incompetenza relativa (che non impedisce l'efficacia dell'atto) da quelli di incompetenza assoluta (riconducibile in definitiva ad una ipotesi di nullita). Si suppongano, per fare un'ipotesi paradossale, leggi regionali che dettino norme in materia di difesa o di moneta (si tenga presente che il filtro dato dal controllo preventivo del Governo sulle leggi potrebbe scomparire a seguito del referendum del 7 ottobre 2001), e ci si chieda se potrebbe nel caso riconoscersi ad esse una efficacia sia pure interinale. Ma la necessita' di ogni discussione sul punto e' esclusa non solo dall'intento palesemente ricognitivo dell'art. 60, comma 3, l.p. n. 7/1997, ma altresi' dall'evidente circostanza che, anche se a tale disposizione si dovesse assegnare carattere prescrittivo, non potrebbe non constatarsi la sua abrogazione per effetto del d.lgs. n. 385/1997, che ha disciplinato in modo esaustivo le funzioni di controllo della Corte dei conti in provincia di Trento, non contemplando il controllo previsto dall'art. 60, l.p. n. 7/1997. Ma, se pure si volesse riconoscere come tuttora vigente l'art. 60, comma 3, sarebbe da osservare che, benche' le sezioni riunite diano per scontato che il rinvio di cui all'art. 60, l.p. n. 7/1997 e' "mobile", in realta' pare evidente che la disposizione provinciale intendeva chiaramente riferirsi ad uno specifico tipo di controllo, cioe' quello di legittimita' previsto allora dall'art. 51, comma 2, d.l.gs. n. 29/1993 cosi' come dal d.P.R. n. 305/1988. I rinvii possono essere considerati "mobili" qualora siano rivolti ad un tipo di fonte, ma non certo quando facciano riferimento ad uno specifico comma di una specifica disposizione. Dunque, ribadito che l'art. 60, comma 3, l.p. n. 7/1997 non puo', per i diversi motivi sopra illustrati, ritenersi vigente, esso sarebbe comunque inidoneo a fondare l'applicazione dell'art. 47, d.lgs. n. 165/01 in quanto recante un rinvio "fisso" e non "mobile"; la norma attualmente vigente a livello statale, pertanto, non e' richiamata da alcuna disposizione provinciale. Del tutto inconferente e', poi (venendo al secondo elemento portante della tesi della Corte dei conti), l'osservazione - sopra citata - secondo la quale l'art. 100, comma 2, della Costituzione non preclude al legislatore ordinario di introdurre altre forme di controllo: il punto infatti e' proprio che il legislatore (cioe' il d.lgs. n. 385/1997) non ha previsto per la Provincia di Trento ne' la verifica di attendibilita' e compatibilita' dei costi contrattuali prevista dal vigente art. 47, d.lgs. n. 165/01 ne' il controllo di legittimita' e compatibilita' economica previsto dal vecchio art. 51, comma 2, d.lgs. n. 29/1993: e, cosi' facendo, ha abrogato per incompatibilita' la contrastante norma di cui all'art. 60, comma 3, l.p. n. 7/1997 (ammesso che tale norma ci fosse). Ne' alcuna altra norma statale, di qualunque livello, dispone tale controllo: come del resto e' naturale trattandosi di materia riservata alle norme di attuazione. In conclusione, le argomentazioni addotte dalle sezioni riunite della Corte dei conti non risultano idonee a dare giustificazione e fondamento giuridico ad un presunto potere della Corte di svolgere, sui contratti collettivi provinciali, la verifica di cui all'art. 47, d.lgs. n. 165/01. Si conferma, percio', che la pretesa della Corte risulta lesiva delle prerogative costituzionali della Provincia.
P. Q. M. La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, di sottoporre a verifica di compatibilita' economico-finanziaria l'ipotesi di accordo di settore per il personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali (periodo 1998-2001), e conseguentemente annullare la delibera 24 luglio2001, n. 42/contr/cl/01, della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, nella parte in cui afferma la competenza delle sezioni stesse ad operare il controllo di compatibilita' finanziaria sull'ipotesi di accordo di cui sopra, per violazione dei principi e norme citati in epigrafe, nei termini sopra illustrati. Padova-Roma, addi' 18 settembre 2001 Avv. prof. Giandomenico Falcon - Avv. Luigi Manzi Allegati 1) Deliberazione della Giunta provinciale n. 2282 del 7 settembre 2001, concernente l'instaurazione del presente giudizio. 2) Procura speciale del 12 settembre 2001 (rep. n. 25358). 3) Delibera 24 luglio 2001, n. 42/contr/cl/01, della Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo. 4) Nota del Presidente della Corte dei conti 24 luglio 2001, n. 1074. 5) Rilievo 26 febbraio 1998, n. 2, della sezione di controllo di Trento. 6) Delibera n. 7/2001 della sezione di controllo di Trento. 7) Nota del 25 giugno 2001, n. 3838 della Provincia autonoma di Trento. 8) Deliberazione n. 1601 del 22 giugno 2001 della Giunta provinciale di Trento. 01C1033