N. 829 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2001
Ordinanza emessa il 1 febbraio 2001 dal tribunale di Vercelli (pervenuta alla Corte costituzionale il 1 ottobre 2001) nel procedimento penale a carico di Castelluzzo Nicola ed altra Reati e pene - Ritrattazione - Mancata previsione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, che agisca di propria iniziativa, di fornire informazioni, abbia reso dichiarazioni in tutto o in parte reticenti - Irragionevole disparita' di trattamento (anche in relazione alla sentenza n. 101 del 1999 della Corte costituzionale). - Cod. pen., art. 376, primo comma. - Costituzione, art. 3, primo comma.(GU n.42 del 31-10-2001 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Castelluzzo Nicola e Semiao Isabel M. Ritenuto in fatto Gli imputati venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 378 c.p. per avere reso alla polizia giudiziaria in data 18 febbraio 1994 false dichiarazioni relative ad una pretesa aggressione nei confronti di Sanzone Emanuele da parte di tre individui che avrebbero tentato di impossessarsi del suo portafogli. Soltanto due ore piu' tardi, peraltro, il Castelluzzo e la Semiao ammettevano che il Sanzone era stato vittima di lesioni volontarie aggravate ad opera di un individuo con il quale aveva avuto un diverbio. Le difese di entrambi gli imputati hanno chiesto, pertanto, in via principale, l'assoluzione ai sensi dell'art. 376 c.p. per avvenuta ritrattazione immediatamente successiva al fatto. Il p.m., invece, ha chiesto la condanna dei prevenuti ritenendo che non sia applicabile al caso di specie l'invocata causa di non punibilita'. Le sommarie informazioni in data 18 febbraio 1994 vennero assunte dalla p.g. direttamente e non su delega dell'autorita' giudiziaria, sicche' la richiesta di assoluzione della difesa presuppone la decisione della questione di incostituzionalita' dell'art. 376 c.p. nella parte in cui non prevede l'applicabilita' dell'esimente della ritrattazione anche al delitto di favoreggiamento personale, commesso da chi, richiesto dalla p.g., che agisca d'iniziativa, di fornire informazioni abbia reso dichiarazioni false o in tutto o in parte reticenti. Considerato in diritto La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 376 e 378 c.p., nella parte in cui non prevedono l'estensione della causa di non punibilita' della ritrattazione al soggetto imputato di favoreggiamento personale e' stata da sempre ritenuta infondata in quanto, "mentre i reati ai quali si applica la causa di non punibilita' si commettono tutti per mezzo di false dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria, per le quali ha senso attribuire rilievo a dichiarazioni contrarie che annullano l'effetto delle prime, tale caratteristica non si rinviene nel reato di favoreggiamento che e' a forma libera e non si consuma necessariamente a mezzo di dichiarazioni" (per tutte: Cass., 22.12.1997, n. 11984). Il quadro normativo sembra, peraltro, sensibilmente mutato in seguito alla pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 376 - I c.p. nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla p.g. delegata dal p.m. (Cost., n. 101 del 1999): la decisione ha asserito l'irragionevolezza della diversita' di trattamento fra le informazioni rese al p.m. e alla p.g. da questi delegata, attesa la convergenza di disciplina fra le due ipotesi, "corrispondente all'identita' di ratio che sorregge le norme relative alle attivita' d'indagine e alla loro valenza processuale"; in particolare la pronuncia ha sottolineato "l'equivalenza, quanto a utilizzabilita' nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati". A questo proposito, pero', si deve osservare come la diversa rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese alla p.g., rispettivamente su delega o d'iniziativa, e' prevista dal vigente codice di rito soltanto in tema di dichiarazioni dell'imputato (la stessa sentenza n. 101/1999, nell'equiparare gli atti diretti del p.m. a quelli dal medesimo delegati, richiama infatti "oltre all'art. 503 c.p.p., le sentenze n. 60 e n. 381 del 1995", che hanno dichiarato l'incostituzionalia' dell'art. 513 c.p.p. Quanto, invece, alle dichiarazioni rese alla p.g. da persone informate sui fatti, queste possono essere utilizzate nel dibattimento, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla circostanza che siano state assunte d'iniziativa o su delega (art. 500 comma 5 c.p.p. e 512 c.p.p.). Infatti, le informazioni raccolte ai sensi dell'art. 351 c.p.p. "assumono nel processo lo stesso valore di quelle rese al p.m." (Corte cost., n. 416 del 1996, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 384 c.p. ): si giustifica cosi' l'estensione, senza differenze, della disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice alle informazioni rese al p.m. e alla p.g. nel corso delle indagini, per effetto dei rinvii operati dall'art. 351 c.p.p. all'art. 362 c.p.p. e da quest'ultimo agli artt. 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 c.p.p. E' pur vero che a tale identita' di disciplina prevista dal codice di procedura penale, non corrisponde un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte al giudice (art. 372 c.p.), al p.m. (art. 371-bis c.p.) e alla p.g. (art. 378 c.p.) e, cosi', per effetto dell'espressa limitazione stabilita dall'art. 376 c.p., nonche' dalla pronuncia d'incostituzionalita' n. 101/1999, l'esimente della ritrattazione non si estende a tutte le suddette ipotesi. Peraltro non constano ragioni giustificative di una diversa disciplina per le informazioni false o reticenti rese all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria - che agisca d'iniziativa o su delega - per le seguenti considerazioni: "a) l'identita' delle condotte materiali che possono risultare rilevanti nelle diverse ipotesi; b) l'omogeneita' del bene protetto, consistente nella funzionalita' di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (massime all'inizio del procedimento) e quelle di ricerca della verita' (massime alla fine del processo) si sommano inestricabilmente, cosicche' gli artt. 378, 371-bis e 372 c.p. finiscono in pratica per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo; c) l'identica rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla p.g. e al p.m. (artt. 500 e 512 c.p.p.); d) la gravita' dei fatti-reato, quale risulta dagli apprezzamenti del legislatore stesso circa la misura della pena prevista per l'illecito commesso di fronte alla p.g. e per quello di fronte al p.m." (Corte cost. n. 416/1986, cit.). Pare allora irragionevole non estendere a tutte le dichiarazioni false o reticenti - ivi comprese quelle rese alla p.g. che agisca indipendentemente da una delega - l'esimente della ritrattazione, tenuto conto dell'interesse dello Stato "ad incentivare le condotte idonee a neutralizzare, fin dove e' possibile, le negative incidenze delle dichiarazioni false sul corretto svolgimento del processo" (Corte cost., n. 101/1999, cit.). L'irrazionale diversita' di disciplina impone di sollevare d'ufficio la questione d'incostituzionalita' dell'art. 376 c.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione: alla relativa declaratoria tramite una decisione che aggiungerebbe una causa di non punibilita' a quelle gia' previste, non osta il carattere della norma censurata, carattere derogatorio rispetto al normale regime della punibilita': il legislatore, infatti, una volta riconosciuta l'esigenza di una eccezione rispetto ad una normativa piu' generale non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per cio' stesso peccare di irrazionalita' (analogamente: Cost. n. 416/1996).
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge n. 1 del 1948 e 23, legge n. 87 del 1953; Rimette alla Corte costituzionale la questione di costituzionalita' dell'art. 376 - I c.p., in riferimento all'art. 3 - I Cost., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria che agisca d'iniziativa, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni in tutto o in parte reticenti; Sospende il presente procedimento penale nei confronti di Castelluzzo e Semiao; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Vercelli, addi' 1 febbraio 2001 Il giudice: Guaschino 01c1037