N. 869 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2001
Ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a A.H.C.L. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano. - Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1 e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni. - Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 7-11-2001 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 23/2001 relativo al minore A.H.C.L., nata il 26 settembre 1995 in Calarca (Colombia). Letti gli atti, osserva in Fatto e diritto Con istanza dell'11 maggio 2001 i signori C. C., nato il 13 gennaio 1958 in Penne e D. C. G., nata il 27 dicembre 1962 in Penne, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore A. H. C. L., pronunciato dal tribunale Secondo di Famiglia di Armenia (Colombia) il 26 aprile 2001. Il 24 maggio 2001 il p.m.m. esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'istanza. Comparsi all'udienza del 25 giugno 2001, davanti al presidente dott. Manera, i coniugi C. e D. C. dichiaravano che la minore era entrata in Italia il 3/maggio c.a.; che la stessa era stata loro consegnata il 18/aprile c.a. e da allora era sempre rimasta con loro. Il 28 giugno 2001 questo t.m. acquisiva nuovamente il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 25 luglio 2001. Rilevanza della questione Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 867/2001). 01C1053