N. 870 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 2001
Ordinanza emessa il 18 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a G.E.V. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano. - Legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1 e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni. - Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 7-11-2001 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 32/2001 relativo alla minore G.E.V., nata il 19 luglio 1994, in Naroch (Bielorussia). Letti gli atti, osserva in Fatto e diritto Con istanza del 28 giugno 2001 i signori A. R., nato il 5 aprile 1954 in Bellante e M.O., nata il 13 maggio 1957 in Torano, chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione del minore G.E.V., pronunciato dal tribunale regionale di Vitebsk (Bielorussia) il 13 giugno 2001. Comparsi all'udienza del 9 luglio 2001 davanti al presidente dott. Manera, i coniugi A. e M. dichiaravano che avevano preso E. in Bielorussia il 12/giugno c.a. ed era entrata con loro in Italia il 22/giugno; che non si erano rivolti ad alcun ente autorizzato poiche' l'abbinamento era avvenuto prima del 16 novembre 2000; che dopo che avevano proposto loro l'affidamento di E., prima del 16 novembre 2000, erano andati a conoscerla in Bielorussia nel gennaio 2001; che la bambina era stata loro affidata il 12/giugno c.a. e da allora era stata sempre assieme a loro; e chiedevano di nuovo che la sentenza straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine di trascrizione nel registro dello stato civile. Il 13 luglio 2001 questo t.m. acquisiva il parere del p.m.m. e quindi deliberava nella camera di consiglio del 18 luglio 2001. Rilevanza della questione Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 867/2001). 01C1054