N. 870 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 2001

Ordinanza  emessa  il 18 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di
L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a G.E.V.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo
  di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del
  diritto  di  famiglia  e dei minori - Mancata previsione - Illogica
  discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.
- Legge  31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e
  6,  in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 33, comma 1
  e 2, art. 22, 23 e 25, e successive modificazioni.
- Legge 31 dicembre 1998, n. 476, art. 37-bis, e 35, comma 4.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.43 del 7-11-2001 )
                    IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel procedimento di adozione
internazionale  n. 32/2001  relativo  alla  minore G.E.V., nata il 19
luglio 1994, in Naroch (Bielorussia).
    Letti gli atti, osserva in

                           Fatto e diritto

    Con  istanza del 28 giugno 2001 i signori A. R., nato il 5 aprile
1954 in Bellante e M.O., nata il 13 maggio 1957 in Torano, chiedevano
che  questo  tribunale  ordinasse la trascrizione, nei registri dello
stato   civile  del  loro  comune  di  residenza,  del  provvedimento
straniero  di  adozione  del minore G.E.V., pronunciato dal tribunale
regionale di Vitebsk (Bielorussia) il 13 giugno 2001.
    Comparsi  all'udienza  del  9 luglio  2001  davanti al presidente
dott.  Manera, i coniugi A. e M. dichiaravano che avevano preso E. in
Bielorussia  il  12/giugno  c.a. ed era entrata con loro in Italia il
22/giugno; che non si erano rivolti ad alcun ente autorizzato poiche'
l'abbinamento  era  avvenuto prima del 16 novembre 2000; che dopo che
avevano  proposto  loro  l'affidamento  di  E., prima del 16 novembre
2000,  erano andati a conoscerla in Bielorussia nel gennaio 2001; che
la  bambina era stata loro affidata il 12/giugno c.a. e da allora era
stata  sempre  assieme  a loro; e chiedevano di nuovo che la sentenza
straniera fosse subito riconosciuta in Italia, con conseguente ordine
di trascrizione nel registro dello stato civile.
    Il  13 luglio  2001  questo t.m. acquisiva il parere del p.m.m. e
quindi deliberava nella camera di consiglio del 18 luglio 2001.
                      Rilevanza della questione
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 867/2001).
01C1054