N. 875 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 2001
Ordinanza emessa il 25 giugno 2001 dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Mazzoleni Adolfo Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Proposizione fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento - Preclusione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa. - Cod. proc. pen., art. 458, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.43 del 7-11-2001 )
IL TRIBUNALE Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa unitamente all'istanza di guidizio abbreviato, nei preliminari del dibattimento e dopo la scadenza del termine perentorio prescritto dall'art. 458 comma 1 c.p.p. O s s e r v a 1. - Non vi e' dubbio che allo stato della legislazione l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile perche' l'art. 458 c.p.p. sanziona espressamente con la decadenza il mancato rispetto del termine di sette (ora quindici) giorni per l'esercizio della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato dopo la notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato. E' dunque concretamente rilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 458 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non consente che, in caso di giudizio immediato, l'imputato possa proporre istanza di giudizio abbreviato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 2. - La norma denunciata crea un'ingiustificata disparita' di trattamento, con riguardo al diritto di difesa tecnica, tra l'imputato nei cui confronti sia stato emesso decreto di giudizio immediato e quello contro il quale si proceda con giudizio ordinario, con citazione diretta o con giudizio direttissimo. In tutti questi casi il termine ultimo per la scelta dei riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato e' fissato in un'udienza in cui l'imputato e' garantito dall'assistenza obbligatoria del difensore: il termine dell'udienza preliminare in caso di giudizio ordinario (art. 438 comma 2 e 448 comma 1 c.p.p.), l'apertura del dibattimento in caso di giudizio direttissimo (452 comma 2 e 558 comma 8 c.p.p.) e di citazione dirtta a giudizio (555 comma 2 c.p.p.). Per contro l'esercizio obbligatorio della facolta' di accedere a riti alternativi mediante istanza da presentarsi fuori udienza entro un termine perentorio accomuna ingiustificatamente il caso del giudizio immediato al procedimento per decreto (artt. 461, 464 e 557 c.p.p.), nonostante per quest'ultimo il diverso rapporto tra esigenze di speditezza e garanzie difensive si giustifichi per la specie della pena che puo' essere irrogata e per i molteplici benefici sostanziali e processuali che vengono applicati fin dal momento della emissione del decreto (riduzione della pena inflitta, non iscrizione nel casellario giudiziale, concessione dei benefici di legge). 3. - Non pare possa mettersi in discussione l'importanza della scelta dei riti alternativi nel nostro ordinamento per le numerose implicazioni sostanziali e processuali, come pure il rilievo decisivo che la difesa tecnica assume nell'orientare correttamente l'imputato in tale scelta. Un tale ausilio e' garantito nell'udienza preliminare o in dibattimento dalla partecipazione necessaria del difensore di fiducia o d'ufficio, mentre nei giorni seguenti alla notifica del decreto di giudizio immediato e' meramente eventuale, rimesso alla diligenza dell'imputato, che non necessariamente ne comprende l'importanza. Sarebbe formalistico piu' che formale, ritenere che la facolta' di scelta dei riti alternativi sia salvaguardata in modo analogo dall'avviso, contenuto nel decreto di giudizio immediato della possibilita' "chiedere il giudizio abbreviato" (art. 456 c.p.p.) a meno di ritenere che per il comune cittadino (o per il comune imputato) un tale avviso sia equivalente a quella informazione - sintetica ma pregnante - che egli puo' trarre nel corso dell'udienza da un breve scambio di parole con l'avvocato o con lo stesso p.m. si pensi alle conseguenze che la riduzione del rito puo' comportare in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena). Una tale disparita' di trattamento costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione, non perche' il termine di quindici giorni sia troppo ristretto o inadeguato ma perche' in tutti i casi assimilabili l'ordinamento non rimette alla discrezione dell'imputato l'assistenza difensiva ma la assicura facendo coincidere la scadenza del termine per la proposizione dell'istanza di riti alternativi con un'udienza in cui la presenza del difensore e' obbligatoria. 4. - Se dunque sussiste un'oggettiva disparita' di trattamento resta da chiedersi se tale diseguaglianza si giustifichi per via della peculiarita' del giudizio immediato e dei suoi presupposti. Sul punto devono prendersi le mosse dai motivi delle sentenze n. 122 del 6 maggio 1997 e n. 407 del 17 dicembre 1997 con le quali la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalita' relativa al breve termine stabilito dall'art. 458, comma 1, c.p.p, per la richiesta di giudizio abbreviato. Nel 1997 la Corte ritenne che non poteva essere considerata lesiva del diritto di difesa, ne' irragionevole disparita' di trattamento, la differenza tra il termine di 7 giorni previsto dall'art. 458 c.p.p. decorrente dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato e quello di quindici giorni previsto a seguito di citazione a giudizio nel procedimento pretorile perche' i diversi termini trovavano giustificazione nell'evidenza della prova e nell'indispensabilita' del previo interrogatorio dell'imputato (o dell'invito a presentarsi rimasto senza effetto), entrambi presupposti deli giudizio immediato. Si legge nella prima delle pronunce citate che "gia' dall'interrogatorio ... l'indagato e il difensore che lo assiste sono posti agevolmente in condizione di prevedere l'emissione del decreto di giudizio immediato e di approntare, quindi, la conseguente linea difensiva, in cio' comprendendosi, evidentemente, anche le eventuali opzioni per la traformasione di quel rito in giudizio abbreviato: scelte, queste che fra l'altro ben possono indurre al rilascio di una procura speciale in via preventiva ... ". Al contrario, nel procedimento pretorile "il decreto di di citazione a giudizio ... ben puo' rappresentare - e nella prassi frequentemente rappresenta - il primo atto dal quale l'imputato viene ad apprendere ... del procedimento a suo carico e dell'accusa che gli viene mossa". A tali osservazioni potrebbe obbiettarsi che nell'interrogatorio davanti al p.m. la partecipazione del difensore non e' necessaria e che l'imputato non puo' prevedere la scelta del p.m. di chiedere il decreto di giudizio immediato non essendo quest'ultimo obbligato a seguire tale strada anche quando ne ricorrano i presupposti. Pare tuttavia piu' significativo osservare che, mutato il quadro normativo, con la previsione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. a pena di nullita' anche nei processi a citazione diretta, gli stessi argomenti che allora indussero a ritenere ragionevole la disparita' di trattamento devono oggi condurre a ritenerla ingiustificata e dunque lesiva del principio di eguaglianza. Cio' appare ancor piu' evidente ove si consideri che nel caso di giudizio immediato l'avviso ex art. 415-bis non e' previsto (anche perche' sarebbe incompatibile col termine di novanta giorni dell'art. 454, comma 1, c.p.p.) che le indagini potrebbero avere avuto sviluppi ulteriori, purche' l'interrogatorio abbia avuto ad oggetto i fatti da cui risulti l'evidenza della prova. Ma vi e' di piu'. Se nel 1997 si trattava di valutare la disparita' di trattamento tra un termine di sette giorni ed uno di 15 per l'esercizio di una facolta' da esercitare comunque fuori udienza e riferita esclusivamente al giudizio abbreviato, oggi l'alternativa al breve termine perentorio sarebbe costituita dall'esercizio in udienza di tale facolta' ed investirebbe anche il patteggiamento. 6. - Ne' varrebbe a giustificare una tale palese disparita' il semplice riferimento al presupposto dell'evidenza della prova ove si consideri che le probabilita' della condanna sono solo uno degli aspetti che l'imputato deve ponderare nella scelta del rito che solo un difensore puo' spiegare all'imputato. Infine si puo' evidenziare, sconfinando dal terreno strettamente giuridico formale, che la perentorieta' del termine e la scarsa assistenza difensiva che l'ordinamento assicura all'imputato si traducono in pratica in un minor numero di richieste di riti alternativi cosi' che, paradossalmente, questa scarsa attenzione per il diritto di difesa, lungi dall'accelerare il processo finisce con l'appesantirlo, costringendo le parti a dibattimenti altrimenti evitabili. Il tutto in contrasto con quel favore per i riti alternativi, ed in particolare del giudizio abbreviato, che ha caratterizzato la riforma del dicembre 1999.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 458, comma 1, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non consente che la richiesta di giudizio abbreviato sia formulata prima dell'apertura del dibattimento; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione della presente ordinanza a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri. Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito. Savona, addi 25 giugno 2001 Il Presidente: Bossi 01C1059