N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale della Regione Toscana, depositato in cancelleria il 12 ottobre 2001 Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Soppressione dell'Agenzia di protezione civile e trasferimento delle relative funzioni ad apparati governativi (Presidente del Consiglio dei ministri e Dipartimento della protezione civile) - Denunciata abolizione della sede istituzionale della concertazione fra Stato e Regioni per le attivita' di protezione civile - Mancata consultazione preventiva della Conferenza Stato-Regioni in fase di adozione del decreto-legge, senza indicazione di ragioni che possano giustificare la consultazione successiva in sede di conversione - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Mancanza assoluta dei presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza. - D.l. 7 settembre 2001, n. 343. - Costituzione, artt. 5, 76, 117 e 118; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, commi 3, 4 e 5.(GU n.45 del 21-11-2001 )
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente regionale pro-tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1054 del 24 settembre 2001, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dagli Avvocati Lucia Bora, Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore per la dichiarazione di legittimita' costituzionale del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001, con cui il Governo ha soppresso l'Agenzia di protezione civile, disciplinata dal capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuendo le relative funzioni al Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale a tal fine del Dipartimento della protezione civile, il quale "subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile" (art. 5, sesto comma). Com'e' noto', la legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, di cui fanno parte le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze; le attivita' di promozione e di coordinamento erano state affidate al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvaleva delle strutture del Dipartimento della protezione civile istituito nell'ambito della stessa Presidenza del Consiglio. Successivamente il sistema generale della protezione civile ha formato oggetto di riforma. Infatti la legge Bassanini 15 marzo 1997, n. 59 ha previsto che allo Stato avrebbero dovuto essere riservati solo i compiti di rilievo nazionale (art. 1, quarto comma, lettera c); il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ha quindi riallocato i relativi compiti e funzioni, mantenendo allo Stato, tra l'altro, la funzione di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' di tutti i componenti del servizio nazionale di protezione civile (art. 107) e potenziando i compiti delle Regioni e degli enti locali (art. 108). In particolare alle Amministrazioni regionali sono state attribuite le funzioni di predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi; di attuazione di interventi urgenti a fronte di eventi che comportano l'azione coordinata di piu' enti competenti in via ordinaria; di indirizzo per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza; di attuazione degli interventi diretti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; di spegnimento degli incendi boschivi, di organizzazione e utilizzo del volontariato. Come conseguenza di tale complessiva riallocazione delle funzioni di protezione civile, l'art. 109 del decreto n. 112/1998 ha previsto il futuro riordino del Dipartimento della protezione civile, della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno, del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Consiglio nazionale della Protezione civile e del comitato operativo della protezione civile. Infatti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel dettare norme per il riordino dell'organizzazione dell'Amministrazione statale, in attuazione della delega disposta dall'art. 11 della legge n. 59/1997, e successive modificazioni, al capo IV del titolo V, ha istituito l'Agenzia di protezione civile, prevedendo il trasferimento a questa delle funzioni e dei compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile gia' svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile e dal servizio sismico nazionale (art. 79). L'art. 81 dello stesso decreto elenca i compiti dell'Agenzia, che diviene l'unico centro organizzativo di riferimento per tutti gli enti che esercitano funzioni di protezione civile; l'art. 82 individua nel direttore, nel comitato direttivo e nel collegio dei revisori dei conti gli organi dell'Agenzia ed assicura che nel comitato direttivo sia presente un rappresentante delle autonomie, designato dalla conferenza unificata; l'art. 83 poi - a conferma ulteriore del ruolo di aggregazione organizzativa attribuito all'agenzia dal legislatore - dispone che presso la stessa agenzia operano la commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi ed il comitato operativo della protezione civile; gli articoli successivi disciplinano infine le fonti di finanziamento e l'inquadramento del personale dell'agenzia medesima. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ribadito, all'art. 10, comma 6, la previsione del trasferimento all'Agenzia per la protezione civile delle funzioni e dei compiti esercitati dal dipartimento della protezione civile. La successiva legge 21 novembre 2000, n. 353 ha previsto l'avvalimento dell'Agenzia di protezione civile da parte del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile per l'esercizio delle funzioni inerenti la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi. Il decreto-legge n. 343/2001, come gia' rilevato, sopprime l'Agenzia di protezione civile e riporta i relativi compiti al Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale a tale fine del Dipartimento della protezione civile, il quale subentra nei rapporti giuridici eventualmente posti in essere dall'agenzia stessa. Tale decreto-legge appare lesivo delle attribuzioni regionali per i seguenti motivi: 1. - Violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo della lesione del principio della leale cooperazione tra Stato e Regioni. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, la protezione civile non e' una materia riservata allo Stato, ma consiste in un complesso di compiti ed attivita' che, per tutelare dagli eventi calamitosi i beni fondamentali degli individui e della collettivita', coinvolgono l'intero arco di azione delle Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali presenti sul territorio. Percio' il legislatore "non ha accentrato competenze e poteri, ne' ha organizzato gli stessi secondo schemi di dipendenza gerarchico-funzionale", ma ha previsto e disciplinato la promozione ed il coordinamento per assicurare che i numerosi organismi interessati alle attivita' di protezione civile agiscano in modo armonico e razionale (Corte costituzionale, sentenza n. 418/1992: la sentenza, riferita alla legge n. 225/1992 e', nel suddetto principio, ancor piu' valida oggi alla luce delle modifiche legislative apportate dalle leggi Bassanini che, come visto, hanno valorizzato il ruolo e le funzioni di protezione civile delle Regioni e degli enti locali). In considerazione di tale natura "trasversale" dei compiti di protezione civile, la scelta organizzativa operata con il decreto legislativo n. 300/1999 di ricondurre in capo all'agenzia tutte le competenze, garantiva il rispetto del ruolo e delle attribuzioni regionali. Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999, l'agenzia e' una struttura che svolge attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale e che opera anche al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Tale carattere dell'Agenzia trovava conferma anche nel successivo art. 81, quarto comma, dello stesso decreto legislativo n. 300/1999 - ora abrogato dal d.l. n. 343/2001 - ai sensi del quale: "l'agenzia assicura, mediante convenzioni ed intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate", con cio' fornendo alle amministrazioni regionali ed agli enti locali un unico supporto tecnico per i compiti di protezione civile. In considerazione di queste funzioni ricondotte in capo all'Agenzia, il legislatore aveva garantito che nel comitato direttivo della stessa fosse assicurata anche la presenza di un rappresentante delle autonomie (art. 82, comma 3). Il suddetto ruolo dell'Agenzia, a servizio anche delle amministrazioni regionali, veniva ancora evidenziato dall'art. 83 del decreto legislativo n. 300/1999 - ora abrogato - il quale poneva ad operare presso l'Agenzia sia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi sia il comitato operativo della protezione civile. Nella commissione, chiamata a svolgere attivita' consultiva tecnico-scientifica e propositiva per la prevenzione delle situazioni di rischio, era assicurata la presenza di due esperti designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni; alle riunioni del comitato operativo, chiamato a stabilire gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. potevano partecipare le autorita' regionali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Dunque l'Agenzia rappresentava la struttura a servizio di tutte le amministrazioni per i compiti di protezione civile e riunificava anche gli organismi nazionali operanti nel settore, con meccanismi di coordinamento con le Amministrazioni regionali e di adeguata rappresentanza delle stesse, come testimoniato dai citati articoli 82 e 83. Cosi' configurata dal legislatore, l'Agenzia era lo strumento per garantire il rispetto della leale cooperazione, perche' costituiva il modulo organizzativo in cui avveniva la concertazione istituzionale ed operativa tra lo Stato e le Regioni per le attivita' e gli interventi di protezione civile che, per la loro rilevata natura trasversale, interferiscono inevitabilmente anche con le attribuzioni regionali. Il decreto-legge impugnato, nel sopprimere l'agenzia e nel ricondurre tutti i compiti in capo al dipartimento della Protezione civile, elimina la sede istituzionale del raccordo e della concertazione, in violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione, sotto il profilo della violazione deI principio della leale cooperazione tra Stato e Regioni. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tale principio della leale collaborazione trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della Costituzione (sentenza n. 373/1997), presiede ad ogni ipotesi in cui l'esercizio di competenze spettanti allo Stato comporta interferenze con l'esercizio di attribuzioni costituzionali affidate alle regioni ed e' definito un vero e proprio "dovere costituzionale" (sent. n. 279/1992); il rispetto di tale principio tanto piu' si impone - a presidio delle attribuzioni regionali - quanto e' maggiore, in base alla disciplina legislativa, la concorrenza dei compiti statali e regionali in un determinato settore (Corte cost. n. 37/1991: n. 464/1991; n. 462/1992; n. 109/1993; n. 204/1993; n. 116/1994; n. 338/1994; n. 437/2000). Gli interventi di protezione civile, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 418/1992 sopra citata, sono sicuramente caratterizzati da un particolare ed accentuato legame delle funzioni regionali e statali, per cui e' incontestabile quella interferenza che, in base alla giurisprudenza costituzionale, impone l'osservanza del principio della leale cooperazione. Per i suddetti motivi il decreto-legge in oggetto appare dunque incostituzionale, sopprimendo la sede istituzionale in cui effettuare il raccordo ed il coordinamento fra Stato e sistema delle autonomie per gli interventi di protezione civile. 2. - Ulteriore violazione degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione sotto il profilo della lesione del principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni. Il decreto-legge n. 343/2001 e' incostituzionale anche perche' la scelta organizzativa di sopprimere l'Agenzia di protezione civile e' stata assunta unilateralmente dal Governo, senza alcuna consultazione sul punto con le regioni. Tale consultazione avrebbe invece dovuto essere effettuata, per garantire il principio della leale collaborazione, posto che - come gia' rilevato al precedente punto 1 - l'Agenzia era una struttura tecnica a servizio anche delle Regioni, per lo svolgimento dei compiti di protezione civile alle stesse spettanti. Pertanto il testo normativo in oggetto avrebbe dovuto essere sottoposto al parere della conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 2, terzo e quarto comma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale normativa da' attuazione alla delega contenuta nell'art. 9 della legge n. 59/1997 il quale ha stabilito, come principio e criterio direttivo per il legislatore delegato, il potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza, prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria. Percio' la Conferenza costituisce la sede della concertazione, del confronto politico, della valutazione e ponderazione di una pluralita' di interessi che si imputano ai diversi soggetti dell'ordinamento e rappresenta pertanto uno strumento essenziale per la leale cooperazione. Come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale "la premessa per l'intervento della Conferenza e' sempre la presenza di una qualche implicazione degli indirizzi di politica generale di pertinenza degli organi statali e la conferenza e' sede di raccordo per consentire alle Regioni di partecipare a processi decisionali che resterebbero altrimenti nella esclusiva disponibilita' dello Stato" (Corte cost. sentenza n. 408/1998). In tale ottica, attuando il criterio del potenziamento delle funzioni della conferenza di cui al citato art. 9 della legge n. 59/1997, l'art. 2 del decreto legislativo n. 281/1997 ha generalizzato "la partecipazione consultiva obbligatoria della conferenza Stato-Regioni sull'attivita' e sull'iniziativa normativa del Governo nelle materie regionali" (sent. citata n. 408/1998, par. n. 23). Pertanto il testo normativo qui contestato - in quanto incidente sull'esercizio di funzioni regionali, perche' sopprime una struttura tecnica a servizio anche delle Regioni per l'esercizio delle funzioni di protezione civile ad esse attribuite - avrebbe dovuto essere sottoposto alla suddetta consultazione della Conferenza Stato-regioni. Tale consultazione e' invece stata omessa, con conseguente illegittimita' costituzionale del decreto-legge, per violazione del principio della leale cooperazione. Ne' puo' obiettarsi che la situazione d'urgenza non ha consentito la consultazione medesima. Infatti, ove cosi' fosse stato, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe dovuto dichiarare le ragioni di urgenza precludenti la consultazione preventiva della Conferenza, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, del decreto legislativo n. 281/1997. Questa norma dispone infatti che, ove il Presidente del Consiglio dei ministri dichiari che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva della Conferenza, la stessa e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri in sede di esame parlamentare, tra l'altro, anche delle leggi di conversione dei decreti-legge. Da tale disposizione discende quindi che la consultazione obbligatoria della Conferenza va garantita anche sui decreti-legge e che, a fronte di una reale urgenza, la prevista dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri circa l'impossibile consultazione preventiva della conferenza, costituisce un ineliminabile presupposto di legittimita' del medesimo decreto-legge. La dichiarazione in parola costituisce non gia' un mero adempimento formale, ma una garanzia per le Regioni a vedere comunque salvaguardata la consultazione obbligatoria della Conferenza. Nel caso in oggetto tale dichiarazione e' stata omessa, con conseguente illegittimita' costituzionale del decreto-legge, per gli evidenziati profili. D'altra parte, ove si ammettesse che il Governo possa modificare le vigenti normative incidenti sulle competenze regionali unilateralmente con propri decreti-legge, senza alcuna consultazione con le Regioni, si sovvertirebbero i principi fondamentali del regionalismo cooperativo, cosi' come enucleati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito che il principio della leale collaborazione deve attuarsi in forme concrete ed effettive ed operare sempre a fronte di interferenze e di interconnessione tra funzioni statali e regionali. 3. - Violazione dell'art. 76 della Costituzione con conseguente lesione delle attribuzioni regionali di cui agli articoli 117 e 118 Cost. Il decreto-legge in oggetto difetta completamente dei presupposti di necessita' ed urgenza. Nel testo si legge che questi sarebbero costituiti dalla necessita' di avere un'unica struttura di coordinamento nell'avvicinarsi della stagione invernale in cui solitamente si verificano eventi calamitosi. In merito e' doveroso fare presente che la necessita' del coordinamento era gia' garantita dalla struttura esistente e che, altrimenti, ogni modifica organizzativa, pur incidente sulle funzioni delle regioni e delle autonomie, potrebbe essere effettuata "a colpi" di decreti-legge in nome di una non meglio specificata necessita' di garantire il coordinamento delle funzioni. Quanto al paventato timore dell'avvicinarsi dell'inverno, deve rilevarsi che il decreto-legge e' stato emanato il 7 settembre e quindi in estate quando vi sarebbe stato il tempo per approvare una legge con la procedura ordinaria prima dell'inverno. Pertanto i motivi addotti per giustificare la necessita' e l'urgenza sono talmente vaghi ed inconsistenti da equivalere ad una loro totale assenza chiara e manifesta, con conseguente vizio dell'atto rilevabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale (Corte cost. n. 398/1998). Il vizio rilevato dell'assenza dei presupposti della decretazione d'urgenza e' legittimamente prospettato dalla Regione ricorrente perche', nel caso in esame, il vizio medesimo determina una lesione delle competenze regionali. In particolare, poiche' - come rilevato ai precedenti punti - il decreto-legge in questione incide sulle funzioni di protezione civile attribuite alle Regioni, l'assenza dei presupposti costituzionali per l'emanazione dello stesso d.l. costituisce una illegittima lesione di quelle competenze, perche' il Governo agisce sulle stesse in casi in cui non e' costituzionalmente consentito.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343. Firenze - Roma, addi' 8 ottobre 2001 Avv. Lucia Bora; Avv. Vito Vacchi; Avv. Fabio Lorenzoni 01C1065