N. 338 ORDINANZA 8 - 19 ottobre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Notaio  -  Sanzioni  disciplinari  - Applicazione delle pene "minori"
  (avvertimento  e censura) - Appello promosso innanzi al tribunale -
  Mancato  riconoscimento  al  Consiglio  notarile  della qualita' di
  parte  del  rapporto  processuale - Lamentata violazione del canone
  della   ragionevolezza  e  del  diritto  di  difesa  -  Difetto  di
  interpretazione  sistematica  della  norma  censurata  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 149.
- Costituzione, art. 3 e 24.
(GU n.41 del 24-10-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 149 della legge
16 febbraio  1913,  n. 89  (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili),  promosso  con  ordinanza  emessa il 5 novembre 1999 dalla
Corte  di  cassazione,  sezioni unite civili, nel procedimento civile
sul  ricorso proposto dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di
Napoli, Torre Annunziata e Nola contro Alessandra Del Balzo ed altro,
iscritta  al  n. 194  del  registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 19,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2000.
    Visto l'atto di costituzione di Alessandra Del Balzo;
    Udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2001 il giudice relatore
Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che,  investita  del  giudizio sul ricorso proposto dal
Consiglio  notarile  locale  avverso  una  sentenza  del tribunale di
Napoli  che  aveva  annullato il provvedimento del medesimo Consiglio
con  il  quale  era  stata  applicata  a  un  notaio,  all'esito  del
correlativo  procedimento, la sanzione disciplinare della censura, la
Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  civili  -  sull'eccezione del
difetto   di  legittimazione  a  ricorrere  del  Consiglio  notarile,
formulata dal notaio resistente nel medesimo giudizio - ha sollevato,
con   ordinanza   del  5 novembre  1999,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 149  della  legge  16 febbraio  1913, n. 89
(Ordinamento  del notariato e degli archivi notarili), in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che,  secondo  quanto  premette  il  giudice  rimettente,  il
procedimento  di  applicazione  delle "pene disciplinari" notarili e'
diversificato  in ragione delle sanzioni, in quanto l'applicazione di
quelle  minori (l'avvertimento e la censura) e' devoluta al Consiglio
notarile  e  la  relativa decisione, appellabile dinanzi al tribunale
del  luogo,  e'  poi  ricorribile in Cassazione a norma dell'art. 111
della  Costituzione  (artt. 148  e  149  della legge n. 89 del 1913),
mentre l'applicazione di quelle piu' gravi (l'ammenda, la sospensione
e  la  destituzione)  spetta al tribunale civile, la cui pronuncia e'
soggetta  a impugnazione davanti alla Corte d'appello e poi a ricorso
in  Cassazione,  per  incompetenza,  violazione  o falsa applicazione
della  legge  (artt. 151-155  della legge n. 89 del 1913); restando a
parte l'ipotesi della sanzione minore applicabile nei confronti di un
membro  del  Consiglio  notarile,  che e' disposta dal Presidente del
tribunale   con  decreto  soggetto  a  reclamo  davanti  allo  stesso
tribunale  e, quindi, a ricorso per Cassazione (art. 150 della citata
legge n. 89);
        che,   relativamente   alla   fase  giurisdizionale  di  tali
procedimenti, conseguente ai provvedimenti del Consiglio notarile, e'
insorto   un   contrasto,   nell'ambito   della   giurisprudenza   di
legittimita',  circa  la  qualita'  di parte necessaria rivestita dal
Consiglio notarile locale, avendolo ammesso alcune decisioni e negato
altre;  cio' che ha appunto determinato l'assegnazione del ricorso in
questione alle sezioni unite della Corte rimettente;
        che,  secondo  il giudice a quo il Consiglio notarile locale,
pur  essendo  un  organo  amministrativo,  non potrebbe, alla stregua
della  legislazione  vigente, essere considerato parte necessaria del
giudizio  di  impugnazione,  giacche'  gli artt. 148 e seguenti della
legge  notarile  del  1913  individuano  quali  soggetti  legittimati
all'impugnativa solo il pubblico ministero e il notaio incolpato, con
cio'  implicitamente escludendo il Consiglio; e a tale conclusione si
perverrebbe  anche  sulla  base  dell'art. 158,  quinto  comma, della
stessa  legge,  che,  per  il  Ministero  della  giustizia  e  per il
Consiglio  notarile, impone solo la "comunicazione" del provvedimento
giurisdizionale   in   materia   disciplinare,   cioe'  una  semplice
informativa,  non  una  notificazione,  quale  e' invece stabilita in
favore delle parti del rapporto processuale;
        che  tale  disciplina  troverebbe  fondamento  e  ratio nella
particolare  natura  giuridica  della  figura del notaio, considerata
dall'ordinamento  per  un  verso  assimilabile  a  quella  del libero
professionista  e  per  un  altro  equivalente  a quella del pubblico
ufficiale;  cio'  che  darebbe  ragione  altresi' del ruolo svolto in
questa materia dal pubblico ministero, il quale fungerebbe (art. 152)
da    titolare    esclusivo    dell'azione    disciplinare    diretta
all'applicazione delle sanzioni piu' gravi;
        che  l'opposto indirizzo interpretativo, secondo cui dovrebbe
essere  riconosciuta al Consiglio notarile, organo amministrativo, la
possibilita' d'impugnare i provvedimenti in materia disciplinare, non
potrebbe del resto essere seguito, mancando nella legge professionale
relativa   ai   notai  una  disposizione  sulla  cui  base  si  possa
giustificare  l'attribuzione  allo  stesso  Consiglio  della veste di
parte,  sul  tipo  dell'art. 54  del  d.P.R.  5 aprile  1950,  n. 221
(Approvazione   del   regolamento   per  la  esecuzione  del  decreto
legislativo  13 settembre  1946,  n. 233,  sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle  professioni stesse), o dell'art. 7 del regio decreto 17 agosto
1907,  n. 642  (Regolamento  per  la  procedura  dinanzi alle sezioni
giurisdizionali   del   Consiglio   di  Stato);  norme,  queste,  che
dispongono  la  notifica  del  ricorso anche alle autorita' che hanno
emanato il provvedimento impugnato;
        che   proprio   la   previsione   da  ultimo  citata  sarebbe
espressione  di un principio di necessaria partecipazione dell'organo
amministrativo  al giudizio di impugnazione relativo al provvedimento
da  esso adottato; un principio, ribadito da diverse leggi in materia
di  giurisdizione  amministrativa  (art. 36, secondo comma, del regio
decreto  26 giugno  1924,  n. 1054; art. 21, primo comma, della legge
6 dicembre  1971,  n. 1034), che, in forza di espresse disposizioni o
in   via   interpretativa,   varrebbe   in   tutto   l'ambito   della
"giurisdizione professionale", a cominciare da quello dell'avvocatura
(ordinanza  della  Corte  costituzionale n. 183 del 1999), ma che non
potrebbe  tuttavia  essere  esteso  all'ordinamento notarile, sia per
l'argomento   letterale   ostativo   sopra   esposto   sia   per   la
disomogeneita' delle discipline poste a confronto;
        che,  pertanto, il giudice rimettente solleva la questione di
legittimita'  costituzionale  relativamente  all'art. 149 della legge
notarile,  la'  dove  questa  disposizione  non  prevede che anche il
Consiglio  notarile  sia  parte  del  rapporto processuale in materia
disciplinare,  in  relazione  agli  artt. 3  e 24 della Costituzione,
ritenendo  violati  i  "canoni  della ragionevolezza e dell'effettivo
esercizio   del   diritto   di   difesa";   un  dubbio,  si  aggiunge
nell'ordinanza   di   rimessione,   che  potrebbe  investire  in  via
conseguenziale  anche  gli artt. 150, 152, 154, 155 e 156 della legge
notarile  del  1913,  relativi  agli  altri  due tipi di procedimento
giurisdizionale    riguardanti    l'applicazione    delle    sanzioni
disciplinari notarili, anch'essi caratterizzati dalla non completezza
del  rapporto  processuale,  in  ragione  dell'assenza  del Consiglio
notarile locale;
        che  la  questione sarebbe rilevante nel giudizio principale,
poiche'  solo  in  conseguenza  del  suo  accoglimento il ricorso del
Consiglio   notarile   potrebbe   essere  dichiarato  ammissibile  ed
esaminato nel merito;
        che  nel  giudizio  cosi'  promosso  e'  intervenuta la parte
privata,  osservando  (a)  che  il  ruolo  istituzionale  svolto  nel
procedimento  disciplinare  dal  pubblico ministero, parte primaria e
necessaria  del  rapporto processuale, offrirebbe le massime garanzie
sul  rispetto  dei  doveri  (pubblicistici)  relativi  alla  funzione
notarile  e  giustificherebbe la legittima differenziazione della sua
posizione  rispetto  agli  altri  soggetti  del procedimento, (b) che
comunque  il  Consiglio notarile non sarebbe del tutto estromesso dal
giudizio,  potendo intervenire ad adiuvandum e (c) che, in ogni caso,
una    diversa   articolazione   del   procedimento   giurisdizionale
sanzionatorio   sarebbe   compito   devoluto   alla  discrezionalita'
legislativa,  sottratta  al  sindacato  della  Corte  costituzionale,
concludendo pertanto per l'infondatezza della questione sollevata.
    Considerato  che  la  Corte  di cassazione, sezioni unite civili,
dubita  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 149 della legge
16 febbraio  1913,  n. 89  (Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili),  nella  parte in cui non prevede che il Consiglio notarile
locale sia parte del rapporto processuale che s'instaura a seguito di
"appello"  promosso innanzi al tribunale dal notaio o dal Procuratore
della  Repubblica,  contro i provvedimenti d'applicazione delle "pene
disciplinari"  dell'avvertimento  e della censura presi nei confronti
del notaio da parte del Consiglio notarile da cui questi dipende;
        che,  in  particolare,  il  giudice  rimettente, assumendo la
natura  amministrativa  sia  di  tali  provvedimenti  che dell'organo
abilitato  a  prenderli  e ritenendo che il legislatore, con la norma
impugnata  -  la  quale  indica,  quali parti del giudizio davanti al
tribunale,  soltanto  il  notaio e il Procuratore della Repubblica -,
abbia  escluso  l'intervento  in  giudizio  del  Consiglio  notarile,
ritiene  che  tale  esclusione  contraddica il principio generale del
diritto  secondo  il quale l'autorita' della pubblica amministrazione
la  quale ha emesso un provvedimento impugnato davanti al giudice sia
soggetto  controinteressato che, come tale, deve poter partecipare al
giudizio,   e   che   da   tale  contraddizione  derivi  una  lesione
dell'art. 24 della Costituzione - per non poter il Consiglio notarile
difendere  il  suo  atto  davanti  al  giudice  - e dell'art. 3 della
Costituzione - in quanto la giurisprudenza sarebbe ormai costante nel
riconoscere, in altri ordinamenti professionali, la qualita' di parte
nel   giudizio   del   collegio   professionale   che  ha  emesso  il
provvedimento impugnato -;
        che,  come  riferisce la stessa ordinanza che ha sollevato la
questione, la giurisprudenza, anche di legittimita', ha oscillato tra
la  soluzione  favorevole  e  quella contraria al riconoscimento - in
base   all'interpretazione  delle  norme  legislative  vigenti  -  al
Consiglio   notarile   della   qualita'  di  parte  nel  procedimento
giurisdizionale   (dalla   quale   oscillazione,  l'assegnazione  del
problema  alle  sezioni  unite  della  Corte  di cassazione) e che la
soluzione  interpretativa favorevole e' stata sostenuta sulla base di
argomenti analoghi a quelli che hanno indotto il giudice rimettente a
proporre la presente questione di legittimita' costituzionale;
        che,  come  risulta  dall'ordinanza di rimessione, il giudice
rimettente  ha interpretato la disposizione censurata alla stregua di
alcune  norme  particolari  della legge concernente l'ordinamento del
notariato   (segnatamente  le  norme  che  omettono  di  nominare  il
Consiglio  notarile  tra  le  parti  del giudizio, menzionandolo come
destinatario  di  semplici informative), ma non ha saggiato la tenuta
dell'interpretazione cui e' giunto alla luce sistematica dei principi
costituzionali  che  lo  stesso giudice rimettente ritiene reggere la
materia  e che ha invocato ai fini della proposizione della questione
di costituzionalita';
        che,  in  relazione  al  principio di unita' dell'ordinamento
giuridico,  alle norme e ai principi costituzionali si deve ricorrere
per  giustificare  la  proposizione  della  questione di legittimita'
costituzionale  solo  dopo  che le stesse norme e gli stessi principi
siano  stati  considerati al fine di interpretare in loro conformita'
la  disposizione  che  il  giudice  deve  applicare  e  dopo che tale
interpretazione conforme sia risultata impossibile;
        che,   sotto   questo  profilo,  la  sollevata  questione  di
legittimita'   costituzionale  risulta  carente  per  un  difetto  di
interpretazione della norma censurata, difetto tanto piu' evidente in
quanto, secondo cio' che si e' dianzi ricordato, altra giurisprudenza
e'  potuta  giungere  a  un risultato interpretativo che avrebbe reso
superflua,  nello  stesso  ordine  di idee del giudice rimettente, la
questione di costituzionalita' proposta;
        che  pertanto  -  indipendentemente da ogni considerazione in
merito  al  risultato  cui  la richiesta interpretazione sistematica,
Costituzione   inclusa,   potrebbe   condurre   -   la  questione  di
legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
inammissibile (tra molte, ordinanze n. 592 e n. 177 del 2000).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 149  della  legge 16 febbraio
1913,  n. 89  (Ordinamento  del  notariato e degli archivi notarili),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte  di  cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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