N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale della Regione Emilia Romagna, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2001 Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Soppressione dell'Agenzia di protezione civile e trasferimento delle relative funzioni ad apparati puramente governativi - Mancata consultazione preventiva della Conferenza Stato-Regioni in fase di adozione del decreto-legge, senza indicazione di ragioni che possano giustificare la consultazione successiva in sede di conversione - Abolizione dei meccanismi di collaborazione e partecipazione nella gestione della protezione civile, precedentemente assicurati alle Regioni attraverso l'Agenzia - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in relazione sia al procedimento di adozione, sia ai contenuti normativi del decreto-legge censurato - Contrasto con il principio di progressiva attuazione delle autonomie. - D.l. 7 settembre 2001, n. 343, artt. 1, comma 1, lett. e) ed f), 4 e 5. - Costituzione, artt. 5, 117 e 118; d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, commi 4 e 5. Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Poteri di coordinamento in materia Attribuzione, dopo la soppressione dell'Agenzia di protezione civile, al solo Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei limiti relativi alle funzioni statali di indirizzo delle attivita' regionali. - D.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 5, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 95, 117 e 118. Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Ripristino in capo al Corpo forestale dello Stato delle attribuzioni di cui al d.lgs. n. 804/1948, gia' trasferite alle Regioni - Denunciata riappropriazione unilaterale di funzioni da parte dello Stato - Violazione del principio di leale collaborazione e delle norme poste dalla legge n. 59/1997 e dai decreti legislativi nn. 143/1997 e 112/1998. - D.l. 7 settembre 2001, n. 343, art. 7. - Costituzione, artt. 5 e 118. Protezione civile - Disciplina recata dal decreto-legge n. 343/2001 - Denunciata carenza dei presupposti di necessita' e urgenza - Asserita incongruita' e contraddittorieta' delle ragioni enunciate nel preambolo dell'atto e ritenuta inesistenza di fatto dei presupposti evocati dal Governo per giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza. - D.l. 7 settembre 2001, n. 343, artt. 1, comma 1, lett. e) ed f), 4, 5 e (in particolare) 7. - Costituzione, artt. 77, 117 e 118.(GU n.45 del 21-11-2001 )
Ricorso della Regione Emilia-Romagna in persona del Presidente della Giunta pro-tempore, autorizzato con delibera della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 2000 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura notarile del 2 ottobre 2001, n. rep. 45478 (doc. 2), rogata dal dott. Federico Stame di Bologna, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto presso l'avv. Manzi, in via Confalonieri n. 5, a Roma; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 210 del 10 settembre 2001, nella parte in cui sopprime l'Agenzia di protezione civile, trasferendone le funzioni agli apparati governativi, nonche' nella parte in cui tiene ferme le attribuzioni di cui al d.lgs. n. 804 del 1948, con riferimento in particolare alle seguenti disposizioni: art. 1, comma 1, lett e) e lett. f); art. 4; art. 5; art. 7; per violazione degli artt. 5, 95, 117 e 118 della Costituzione; del principio di leale collaborazione fra Stato e regioni; dell'art. 2, commi 4 e 5, d.lgs. n. 281 del 1997; dell'art. 77 della Costituzione, per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o Il presente ricorso investe la legittimita' costituzionale del decreto-legge n. 343 del 2001, contenente disposizioni in materia di protezione civile. Come noto, l'espressione "protezione civile" non compare espressamente nell'elenco dell'art. 117. Tuttavia, la materia vi e' ugualmente compresa, in quanto non si tratta propriamente di una materia a se stante, ma piuttosto (v. per tutti sui punto M. Malo, Protezione civile regionale, in Regioni n. 4/1993, 1140 s.) di un insieme di funzioni "trasversale" rispetto a diverse materie regionali, quali l'agricoltura e foreste, la beneficenza pubblica nel suo attuale significato di protezione sociale, la viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e l'urbanistica, la cui nozione aggiornata comprende pacificamente la tutela del territorio. Si tratta dunque di materia rientrante nelle competenze legislative ed amministrative delle regioni a statuto ordinario, e per quanto qui interessa della Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La competenza regionale in materia e' stata riconosciuta anche dalla legge quadro sulla protezione civile (v. in particolare gli artt. 6, 8, comma 3, 9, comma 3, e 12 della legge n. 225 del 1992); del resto, codesta Corte costituzionale ha chiarito (nella sent. n. 418 del 1992, in Regioni, n. 4/1993, 1120 ss, n. 4 del Diritto) che la protezione civile consiste in un "complesso di attivita' che, relativamente al fine di tutelare da eventi calamitosi beni fondamentali degli individui e della collettivita', potenzialmente coinvolgono l'intero arco dell'azione delle amministrazioni, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio" La ripartizione di funzioni fra Stato, regioni ed enti locali e' stata poi ridefinita dagli artt. 107 ss. del d.lgs. n. 112 dei 1998. Giova qui ricordare, in particolare, che tale decreto ha affidato al centro molte funzioni di interesse comune del sistema, per il cui esercizio e' stato previsto lo strumento dell'intesa tra Stato, regioni e enti locali, da raggiungersi in sede di conferenza unificata (art. 107, comma 2), mentre per altre funzioni statali e' prevista l'intesa con le regioni interessate (art. 107, comma 1, lett. b, c, f n. 2). Con il d.lgs. n. 300 del 1999 l'organizzazione di tali funzioni "statali", che in definitiva corrisponde al governo dell'intero sistema, ha trovato il proprio baricentro nell'agenzia di protezione civile, "dotata di personalita' giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile" (art. 79). Ad essa sono stati assegnati, con tale disposizione, "le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, gia' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale". I seguenti articoli 80, 81 e 82 del decreto n. 300 disciplinavano la vigilanza, i compiti e gli organi dell'Agenzia, mentre l'art. 83 ridisciplinava la "commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225". Il modello organizzativo dell'agenzia, al quale apparteneva l'Agenzia di protezione civile, da' vita a strutture che, secondo le previsioni del citato decreto legislativo, "svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici". In particolare, per quel che qui interessa, le agenzie che "hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge" "operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali" (art. 8 d. lgs. n. 300/1999). Il collegamento tra l'assetto dato alla materia con il decreto legislativo n. 112 del 1998 e lo strumento dell'Agenzia risulta evidente dall'enunciazione dei compiti di questa, a partire dal primo di essi consistente appunto nella "formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettera a) e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del Consiglio dei ministri". Dalla disciplina generale delle agenzie e da quella specifica dell'Agenzia di protezione civile risulta che con l'istituzione di questa si perseguivano essenzialmente tre obiettivi: 1) unificare la gestione di funzioni svolte da diversi apparati statali; 2) assicurare l'autonomia tecnica della gestione di tali funzioni rispetto agli apparati ministeriali; 3) assicurare il coinvolgimento delle Regioni, il che avveniva non solo in virtu' delle caratteristiche generali dell'Agenzia (che, come detto, operava anche a servizio delle amministrazioni regionali) ma anche perche' - come si vedra' - gli artt. 79 ss. del d.lgs. n. 300/1999 prevedevano diversi meccanismi di coordinamento, di tipo sia organizzativo che operativo. E' stato cosi' progressivamente costruito, con la piena collaborazione ed accordo delle Regioni, un modello condiviso di amministrazione "centrale" ma non esclusivamente statale, imperniato su uno strumento tecnico costituente al tempo stesso una sede di cooperazione tra le diverse istituzioni territoriali protagoniste del sistema di protezione civile. Il decreto legge n. 343 del 2001, qui impugnato, interviene ora inopinatamente a sconvolgere l'assetto, unilateralmente sopprimendo l'Agenzia di protezione civile e restaurando il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno. Precisamente, l'art. 1 del decreto n. 343 sopprime l'intero capo del decreto n. 300 relativo all'Agenzia di protezione civile; l'art. 4 stabilisce che "tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile"; l'art. 5 elenca le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile. L'art. 7, infine, dispone che "nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804", concernente il corpo forestale dello Stato. Il d.l. qui impugnato, dunque, da un lato riattribuisce agli apparati puramente statali le funzioni gia' assegnate all'Agenzia, travolgendo al tempo stesso il carattere "comune" dello strumento organizzativo e i meccanismi di collaborazione tra Stato e Regioni che in esso trovavano sede ed espressione; mentre dall'altro riafferma la tradizionale configurazione statale del Corpo forestale: in entrambe le direzioni realizzando una compressione ed invasione della sfera di competenza delle Regioni, costituzionalmente illegittima per le seguenti ragioni di D i r i t t o 1. - Violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost. del principio di leale collaborazione e dell'art 2, commi 4 e 5, d.lgs. n. 281 del 1997 per il mancato coinvolgimento delle Regioni. Ad avviso della ricorrente Regione risulta in primo luogo non conforme a Costituzione la circostanza stessa che il Governo abbia proceduto all'emanazione del decreto-legge qui impugnato in difetto di qualunque forma di consultazione delle Regioni, risultando violato il principio di leale collaborazione. A questo modo, infatti, una scelta organizzativa, condivisa dalle Regioni, nel senso di porre al centro del sistema della protezione civile una struttura tecnica autonoma, e' stata disattesa senza avere assunto la valutazione delle Regioni, e senza dunque averne tenuto conto alcuno. Pare invece chiaro che, in base al principio di leale collaborazione, la soppressione di una struttura tecnica chiamata ad operare in una materia di competenza anche regionale, al servizio non solo dell'amministrazione statale ma anche delle Regioni, costituente inoltre essa stessa sede della collaborazione, e la riattribuzione delle funzioni in materia di protezione civile a strutture puramente statali richiedono necessariamente, quale livello minimo di protezione, il coinvolgimento delle Regioni, sotto forma di consultazione della conferenza Stato-Regioni. Che tale sia lo stato del diritto positivo, anche quando il Governo ritenga di dovere ricorrere al decreto-legge, e' dimostrato anche dal disposto dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 281/1997, in base al quale, "quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-Regioni e' consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri: a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti legge". Da tale norma risulta infatti con evidenza che il principio di leale collaborazione vale, in generale ed in linea di principio, anche per i decreti-legge: tanto e' vero che si dispone che, qualora specifiche ragioni di urgenza impediscano la consultazione della Conferenza, esse devono essere dichiarate e rese esplicite dal Presidente del Consiglio dei ministri. In altre parole, la stessa legge considera come normale che, pur nella sua natura urgente, l'adozione dei decreti-legge non sfugga ai "doveri cooperativi". Naturalmente, puo' darsi che l'effettiva e concreta urgenza del provvedere sia tale da non consentire forma alcuna di consultazione, e per tale ipotesi la legge dispone che questa avvenga successivamente, in sede di esame della legge di conversione: e per tale ipotesi si prevede apposita segnalazione e motivazione. Nel caso di specie, invece, e' stata omessa ogni consultazione e non sono state dichiarate le specifiche ragioni di urgenza che giustifichino tale omissione, con conseguente lesione della sfera di competenza regionale. 2. - Violazione degli artt. 5, 95, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione in relazione al contenuto delle modifiche disposte. Ad avviso della Regione, gli artt. 117 e 118 Cost. ed il principio di leale collaborazione risultano violati in relazione non solo al modo della scelta statale ma anche al contenuto di essa, cioe' alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile in quanto tale. Come gia' accennato, infatti la soluzione dell'Agenzia era stata predisposta in vista della gestione unitaria e ad elevata partecipazione regionale delle funzioni centrali in materia di protezione civile. Tale partecipazione regionale si traduceva in diversi meccanismi di coordinamento, di tipo non solo organizzativo ma anche operativo. Quanto al primo profilo, si puo' ricordare che uno dei membri del Comitato direttivo dell'Agenzia era "nominato su designazione della conferenza unificata" (art. 82, comma 3), e che il Comitato operativo della protezione civile (chiamato ad operare "presso l'Agenzia" e ad assicurare "la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' in emergenza stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso": art. 83, comma 3, d.lgs. n. 300) si componeva, fra l'altro, di "due rappresentanti designati dalle regioni", la Commissione grandi rischi non l'ho messa perche' l'art. 9, comma 3 della legge n. 225/1992 prevedeva gia' tre esperti (quindi uno in piu' rispetto all'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 300) nominati dalla Conferenza. Quanto al secondo profilo, si puo' ricordare che la maggior parte dei compiti spettanti All'agenzia (elencati dall'art. 81 del d.lgs. n. 300/1999) dovevano essere svolti o previa intesa con le Regioni, o previa intesa in sede di Conferenza unificata, o sentite comunque le Regioni. In particolare, l'art. 81, comma 1, stabiliva che l'agenzia svolge "le attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a: 1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato; 3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati" (lett. c) nonche' compiti relativi a "la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche" (lett. i). L'art. 81, comma 5, prevedeva a sua volta che "i compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", e che "i compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni". L'art. 83, comma 5, poi, disponeva che "l'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica". Infine, e' da segnalare che, in base all'art. 81, comma 4, l'agenzia doveva assicurare, "mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate". Ne risultava, dunque, un insieme di meccanismi collaborativi, che viene per la maggiore parte soppresso dal decreto-legge qui impugnato. Infatti, i soli strumenti di coordinamento in esso conservati risultano quelli di cui all'art. 5, comma 2 (secondo cui "il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le regioni e gli enti locali") e comma 4 (in base al quale il Dipartimento della protezione civile "promuove l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali"). Ne risulta un saldo drasticamente negativo in termini di collaborazione e partecipazione regionale. Nella stessa prospettiva, e' altresi' da ricordare il carattere generale dell'Agenzia, che costituiva un ente a se stante, operante anche al servizio delle Amministrazioni regionali (v. art. 8, comma 1, d.lgs. n. 300/1999). La sua soppressione costituisce dunque la deprivazione per la Regione di uno strumento organizzativo per l'esercizio dei sui stessi compiti amministrativi, che lo stesso Stato aveva posto a disposizione, e che anche sotto questo profilo costituiva strumento di cooperazione nell'esercizio della funzione. Ora, la soppressione degli strumenti di collaborazione esistenti operata dalle disposizioni degli articoli 1, 4 e 5 del decreto legge citato in premessa, senza che tali strumenti siano sostituiti da altri equivalenti, si traduce in violazione dell'art. 5 Cost., sia nella parte in cui dispone che la Repubblica "riconosce e promuove le autonomie locali", sia in quella in cui prevede che essa "adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". Da tali disposizioni, infatti, si ricava un principio dinamico di progressiva attuazione del principio di autonomia e collaborazione, la cui attuazione non puo', per cosi' dire, mutare direzione e regredire senza che cogenti interessi nazionali lo richiedano. Ne' costituisce apprezzabile contrappeso a quanto qui considerato il generico fare "salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" operato dall'art. 5, comma 1, decreto-legge oggetto del presente giudizio. L'art. 5 e' poi da censurare la' dove attribuisce al solo Presidente del Consiglio dei ministri poteri di coordinamento in materia di protezione civile. Precisamente, si tratta in primo luogo del potere di promuovere e coordinare "le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi, che determinano situazioni di grave rischio"; in secondo. luogo del potere di predisporre "gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi". Tali compiti venivano svolti, in base all'art. 81, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 300/1999, dall'Agenzia di protezione civile: la medesima norma prevedeva che gli indirizzi definiti dall'Agenzia venissero approvati dal Consiglio dei ministri. In questo modo, una funzione di indirizzo (anche) delle Regioni era riportata alla sede costituzionalmente necessaria, cioe' al Consiglio dei ministri (su cio' si veda la sent. Corte costituzionale n. 408/1998, punti 13 e 14 del Diritto). L'art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 343, invece, attribuisce le funzioni di cui sopra alla competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, violando cosi' quelli che - secondo la costante giurisprudenza di codesta Corte - sono i limiti costituzionali relativi alle funzioni statali di indirizzo delle attivita' regionali, ed in particolare gli artt. 95, 117 e 118 Cost. E' infine da censurare l'art. 7 d.l. n. 343/2001, in base al quale "nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804". Tale decreto disciplina il Corpo forestale dello Stato, le cui funzioni, pero', sono state trasferite alle Regioni "salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale" in materia di protezione dell'ambiente (art. 70, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 112/1998; ma v. gia' l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 143/1997, attuato con il d.P.C.m. 11 maggio 2001). Ora, a parte la genericita' e l'oscurita' del riferimento a non meglio precisate "attribuzioni" contenuto nell'art. 7 del d.l. n. 343 (che di per se' costituirebbe vizio della norma per contrasto con il principio di certezza del diritto), sembra evidente che tale norma viene ad incidere negativamente sulla ripartizione di competenze operata, ad esito delle procedure di cooperazione svolte mediante la Conferenza Stato-Regioni, con il d.lgs. n. 143/1997 e con il d.lgs. n. 112/1998, ripristinando parziamente le funzioni del Corpo forestale dello Stato, gia' trasferite alle Regioni salvo quelle necessarie allo svolgimento dei compiti spettanti allo Stato in base agli stessi decreti n. 143 e n. 112. Lo Stato, dunque, si riappropria unilateralmente di funzioni gia' trasferite alle Regioni: in violazione, quanto al metodo, del principio di leale collaborazione e dell'art. 5 Cost, quanto alla sostanza dell'art. 118 della Costituzione (come attuato dalla legge n. 59/1997 e dai succitati decreti). 3. - Violazione degli artt. 77, 117 e 118 Cost. Ad avviso della ricorrente Regione, il decreto-legge qui impugnato e' affetto da una ulteriore e piu' evidente illegittimita' costituzionale, per essere stato assunto al di fuori dei necessari presupposti giustificativi costituzionali. In effetti, le ragioni giustificatrici del decreto legge enunciate nel preambolo dell'atto sono: 1) la circostanza che "lo statuto dell'Agenzia di protezione civile non e' ancora operativo, a seguito delle obiezioni formulate dalla Corte dei conti"; 2) La necessita' di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attivita' in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore"; 3) le "conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operativita' dell'Agenzia di protezione civile"; 4) la "straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' del coordinamento e la concreta funzionalita' delle strutture attualmente preposle all'attivita' di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore"; 5) la "urgenza di intervenire in considerazione dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi". Di fronte a tale elencazione di presunte circostanze giustificative, sia consentito in primo luogo osservare che, quanto alla seconda (la asserita "necessita' di attribuire ad un'unica struttura centrale il coordinamento di tutte le attivita' in materia di protezione civile, al fine di assicurare una composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che rilevano in tale delicato settore"), la motivazione, oltre a non evidenziare alcun profilo di straordinaria necessita' ed urgenza, risulta incongrua, perche' proprio l'Agenzia di protezione civile realizzava, fra l'altro, lo scopo di unificare funzioni svolte da strutture diverse (cioe' dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'interno), e assicurava proprio quella "composizione unitaria" asseritamente ricercata dal d.l. n. 343/2001, facendo anche dipendere funzionalmente dall'Agenzia il corpo dei vigili del fuoco; mentre e' proprio il decreto-legge n. 343 che inopinatamente e contraddittoriamente ripristina la precedente frammentazione di competenze. Ma neppure le altre ragioni enunciate dal preambolo del decreto qui impugnato evidenziano affatto i presupposti che l'art. 77 della Costituzione richiede per l'adozione dei decreti- legge. Infatti, le giustificazioni fornite fanno riferimento agli inconvenienti derivanti dalla asserita inoperativita' dell'Agenzia, per dedume "la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la continuita' del coordinamento e la concreta funzionalita' delle strutture attualmente preposte all'attivita' di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione complessiva del settore"; l'urgenza sarebbe poi dovuta, in particolare, all'"avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi". Sia consentito osservare che una simile motivazione e' del tutto incoerente con un atto che, anziche' assicurare l'operativita' di cio' che esiste, provvede alla sua distruzione, disponendo una transizione inevitabilmente difficoltosa ad un nuovo sistema. Si vuol dire, in altre parole, che la giustificazione enunciata avrebbe perfettamente spiegato che la piena operativita' dell'Agenzia venisse assicurata con lo strumento del decreto-legge, ad esempio approvandone lo Statuto, mentre non spiega affatto l'abbandono del modello organizzativo dell'Agenzia, con ritorno al diretto apparato governativo. Inoltre, si puo' osservare che la pendenza del procedimento di controllo presso la Corte dei conti non e' un evento tale da imporre il ricorso al decreto-legge, dato che l'art. 3, comma 2, legge n. 20 del 1994 scandisce il procedimento in modo tale che, decorsi brevi termini senza una pronuncia negativa, il provvedimento diviene esecutivo. Dunque, perlomeno il Governo avrebbe dovuto attendere una pronuncia negativa della Corte dei conti, che non risulta sia mai stata adottata. In realta', peraltro, i presupposti indicati dal decreto risultano non solo incoerenti e contraddittori, ma persino di fatto inesistenti. Lo statuto dell'Agenzia di protezione civile, approvato con decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2001, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 115 del 19 maggio 2001. A seguito di cio', risulta che l'Agenzia ha cominciato concretamente a operare. Ora, la pubblicazione dell'atto lascia supporre, salvo verifiche, che gli adempimenti che dovevano precederla si siano compiuti. Ma anche qualora effettivamente il controllo della Corte dei conti non si fosse ancora compiuto, per quanto tale eventuale ipotesi possa suscitare perplessita', risulterebbe comunque del tutto assente il presupposto del d.l. n. 343/2001, cioe' l'esigenza di colmare un "vuoto operativo" nel campo della protezione civile. Del resto, la possibilita' di un tale vuoto era esclusa a priori dall'art. 87, comma 1, d.lgs. n. 300/1999. Esso disponeva che "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia", e che nei "successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse". Da tali disposti risulta che l'effettivo trasferimento dei compiti e l'effettiva soppressione delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2 (direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, Dipartimento della protezione civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e Servizio sismico nazionale), erano comunque collegati al momento in cui, entrati in vigore gli atti fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, questa sarebbe divenuta concretamente operativa (in questo senso v. anche A. Sandulli, L'agenzia di protezione civile (articoli 79-87), in A. Pajno - L. Torchia (a cura di), La riforma del Governo, Bologna 2000, 429): com'e' del resto logico, non avendo senso che, permanendo le funzioni, una struttura cessi di operare prima di essere sostituita da un'altra struttura. Conferma di cio' viene dalla legge n. 353 del 2000 (modificata dall'art. 3 d.l. n. 343), in materia di incendi boschivi, che, la' dove attribuisce funzioni all'Agenzia di protezione civile, pone la condizione della sua "effettiva operativita'", prevedendo altrimenti il ricorso alle strutture gia' operanti. Dunque, il ritardo nell'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia non sarebbe idoneo a giustificare la soppressione d'urgenza dell'Agenzia stessa per le ragioni allegate. In ogni modo, non sussisteva alcun "vuoto" tale da richiedere un decreto-legge. Il difetto dei presupposti di cui all'art. 77 e' poi ancora piu' evidente in relazione all'art. 7 d.l. n. 343/2001, dato che la salvaguardia delle attribuzioni del Corpo forestale dello Stato non e' affatto collegata alle ragioni esposte nel preambolo, cioe' all'esigenza di rimediare al ritardo nell'approvazione dello statuto dell'Agenzia. La censura di difetto dei presupposti del decreto-legge ex art. 77 Cost. di cui si e' sin qui illustrata la fondatezza, e' altresi' ad avviso della Regione pienamente ammissibile. Codesta Corte ha piu' volte riconosciuto che le Regioni possono far valere violazioni di norme costituzionali poste al di fuori del Titolo V, qualora la violazione si traduca in una lesione delle prerogative costituzionali della Regione (com'e' nel presente caso, secondo quanto sopra si e' visto). In questo senso si possono qui ricordare, fra le altre, le sentenze n. 503/2000, n. 87/1996, n. 338/1994, n. 355/1993, n. 961/1988. In relazione alle censure ex art. 77 della Costituzione tale orientamento non e' costante (nel senso dell'ammissibilita' v. comunque le sentt. n. 302/1983 e n. 398/1998). Tuttavia, le oscillazioni sembra si possano ricollegare alla maturazione ancora incerta del principio sopra enunciato: non potendosi ravvisare ragioni che giustifichino per le violazioni dell'art. 77 un trattamento diverso rispetto alle violazioni di altri parametri costituzionali non direttamente collegati al Titolo V. In effetti, la sfera cli competenza regionale risulta lesa non solo quando il legislatore statale violi una norma posta a specifica garanzia di quella sfera, ma in ogni caso in cui esso vincoli in modo illegittimo l'attivita' regionale. Se la Costituzione stabilisce che l'attivita' legislativa deve svolgersi solo in presenza di certi presupposti o nel rispetto di determinate forme e competenze, sembra palese che tali norme non hanno rilievo solo nel rapporto interno agli organi dello Stato, ma anche in relazione a coloro che si trovino a dovere applicare la legge o a subirne comunque gli effetti.
P. Q. M. La Regione Emilia-Romagna, come sopra rappresentata e difesa, chiede: voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare l'illeggittimita' costituzionale degli artt. 1. comma 1, lett. e) e lett. f); 4; 5; 7 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile, per violazione delle norme indicate in epigrafe, nei termini sopra illustrati. Padova-Roma, addi' 8 ottobre 2001. Avv. prof. Giandomenico Falcon; Avv. Luigi Manzi 01C1070