N. 882 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2000
Ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Bagarotto Luisa contro Universita' degli studi di Trieste ed altri. Universita' - Previsione della potesta' delle Universita', degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici ed istituti di ricerca di cui all'art. 8 d.P.R. n. 593/1993, dell'ENEA e dell'ASI di conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum professionale idoneo, con esclusione del personale di ruolo presso gli enti medesimi - Mancata limitazione del divieto ai dipendenti dell'ente conferente - Mancata distinzione tra il personale impegnato in attivita' di ricerca ed il personale amministrativo - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee. - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, comma 6. - Costituzione, art. 3.(GU n.43 del 7-11-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 90/2000, proposto da Luisa Bagarotto rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Verbari e presso lo stesso elettivamente domiciliata, in Trieste, p.zza Tommaseo n. 4; Contro Universita' degli studi di Trieste, in persona del rettore pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliato in Trieste, via Carpison n. 18 e nei confronti dell'osservatorio astronomico di Padova; di Caterina Gozzi, non costituiti in giudizio; per l'annullamento del provvedimento rettorale 19 gennaio 2000, n. 1284 nella parte in cui subordina il conferimento di un assegno di ricerca presso l'universita' intimata alle dimissioni da posto di dipendente di ruolo dell'Osservatorio astronomico di Padova; Visto il ricorso, con i relativi allegati; Visto l'atto di Costituzione in giudizio dell'universita'; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, nella pubblica udienza del 12 maggio 2000 i procuratori delle parti; udito poi il relatore, pres. Riccardo Savoia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Fatto e diritto Visto il ricorso, con cui la dott.ssa Luisa Bagarotto, impiegata di ruolo con qualifica di funzionario amministrativo, inquadrata all'VIII livello presso l'osservatorio astronomico di Padova con decorrenza 3 febbraio 1999, ed attualmente in posizione di congedo straordinario per dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l'universita' di Trieste, risultata vincitrice della pubblica selezione, per titoli e colloquio, indetta dalla stessa universita' con decreto rettorale n. 228 in data 27 luglio 1999, per il conferimento presso la facolta' di giurisprudenza, di un assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca per il settore scientifico disciplinare N02X diritto privato comparato ed avente ad oggetto il tema "La tutela della famiglia e il regolamento delle successioni in Europa" ha impugnato il provvedimento prot. n. 20000001284 reso in data 19 gennaio 2000, con cui l'Universita' di Trieste disponeva che il conferimento dell'anzidetto assegno fosse subordinato alle dimissioni della dott.ssa Bagarotto stessa dal sopra menzionato posto di ruolo presso l'osservatorio astronomico di Padova, in applicazione dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, finanziaria 1997) che, attribuendo alle universita', agli osservatori e alle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 593/1993, all'ENEA e all'ASI, la facolta' di conferire, previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca a dottori di ricerca o laureati in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale con attribuzione di borsa di studio di durata quadriennale, stabilisce che di tali assegni non possono essere titolari i pubblici dipendenti di ruolo presso gli enti che possono conferirli; Visto l'assunto della ricorrente, secondo cui l'interpretazione adottata dall'amministrazione comporta per i dipendenti di un ente che ha facolta' di attribuire assegni di ricerca, se beneficiari di uno di tali assegni presso un ente diverso, l'impossibilita' di fruizione dell'aspettativa ai sensi del sesto periodo del comma in oggetto, obbligandoli all'opzione fra assegno e posto di lavoro; Visto l'articolo di legge che testualmente dispone: "Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' annesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. I soggetti di cui al. primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati"; rilevato che non appare fondato il primo motivo di ricorso, postulante la violazione dell'art. 51, comma 61, 37, legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicandosi la norma al solo personale dipendente dall'amministrazione che conferisce l'incarico, atteso il chiaro tenore letterale che non consente alcuna distinzione tra enti assegnatari, ne' tra personale dipendente, essendo la disposizione rivolta a tutti indistintamente gli enti di ricerca; considerato non fondato neppure il secondo rilievo, volto a ribadire il concetto della limitazione dell'incompatibilita' ai soli dipendenti dell'ente conferente attraverso la censura di illogicita' e disparita' di trattamento, posto che, come detto, la chiara disposizione non differenzia fra dipendenti da enti di ricerca; considerata non pertinente la terza censura, postulante la assimilazione fra assegno e borsa di studio, posto che e' la norma stessa a vietare il cumulo con "borse di studio a qualsiasi titolo conferite"; ritenuto pertanto infondato il ricorso, quanto ai profili sopra esposti, in relazione alla richiamata disposizione, considerata, allora, rilevante la subordinata questione di costituzionalita' proposta in ordine alla legittimita' dell'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; ritenuto, infatti, che la menzionata disposizione, laddove espressamente prevede che non possa essere titolare degli assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca il personale di ruolo di tali enti, confligga con il principio formale di uguaglianza recato dall'art. 3 della Costituzione, poiche' o la ratio della disposizione e' quella di evitare l'identita' fra beneficiario dell'assegno e dipendente di un qualsiasi ente di ricerca, ma allora la norma andrebbe riferita solo al dipendente del medesimo ente conferente l'incarico e sarebbe illegittima per non operare alcuna distinzione, ovvero la ratio consiste nell'impedire che dipendenti impegnati nell'attivita' di ricerca fruiscano di questi assegni "straordinari", ma allora la norma sarebbe incostituzionale, non distinguendo tra dipendenti degli enti di ricerca svolgenti in concreto attivita' di ricerca e dipendenti appartenenti al personale amministrativo; ritenuto, quindi, che argomentando in linea con la norma si avrebbe un diverso trattamento per i dipendenti addetti alla ricerca e quelli amministrativi, ovvero tra dipendenti bensi' addetti alla ricerca ma di ente diverso da quello conferente, parendo poi irrazionale l'obbligo di richiedere le dimissioni del personale impegnato in attivita' di ricerca per ottenere assegni per lo svolgimento di attivita' sempre di ricerca; considerato, conclusivamente, per tutte le considerazioni finora svolte, atteso che la dedotta questione di costituzionalita' appare rilevante per la decisione del ricorso, e non manifestamente infondata, che si rende necessario sospendere il presente giudizio di merito, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla eccezione di incostituzionalita' dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per violazione dell' art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra personale dipendente di ente di ricerca anche non conferente assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca e tra personale dipendente svolgente attivita' di ricerca e personale impegnato in attivita' amministrativa;
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 legge n. 87/1953, cosi' statuisce: a) solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalita' dell'art. 51, comma 6, della legga 27 dicembre 1997, n. 449, per violazione dell' art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli stessi impegnato in tale attivita' o in quella amministrativa; b) sospende il giudizio di merito; c) dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La presente ordinanza sara' eseguita dall'autorita' amministrativa; essa viene depositata in segreteria che provvedera' a notificarne copia alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 maggio 2000. Il Presidente estensore: Savoia 01C1073