N. 908 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2001

Ordinanza  emessa  il  21  marzo  2001  dal  Tribunale di Milano atti
relativi a Boaca Aliona

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con  immediatezza - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria -
  Conseguenze  -  Permanenza indiscriminata nel centro per un periodo
  di  complessivi  venti  giorni  -  Contrasto  con  il  principio di
  inviolabilita'  della  liberta'  personale  - Lesione del principio
  della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, primo e secondo comma.
Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Impossibilita' di eseguire
  con   immediatezza   l'espulsione   mediante  accompagnamento  alla
  frontiera  ovvero  il respingimento per impossibilita' di vettore o
  altro  mezzo  di trasporto idoneo - Possibilita' per il questore di
  disporre  il  trattenimento dello straniero in centri di permanenza
  temporanea  e  assistenza  - Lesione del principio della riserva di
  giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, comma secondo.
(GU n.45 del 21-11-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Valutati  i  profili  di illegittimita' del disposto normativo ex
artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione ai quali
la  Corte  costituzionale  e'  gia'  stata recentemente investita del
sindacato costituzionale della citata normativa;
    Ritenuta   anzitutto   palesemente   irrilevante   nel   presente
procedimento  ogni  questione relativa alla supposta violazione della
riserva  di  giurisdizione  di cui all'art. 13, commi II e III, Cost.
per effetto della mancata previsione di alcun controllo, preventivo o
successivo,  da  parte  del  giudice  in  merito  ai provvedimenti di
espulsione  con  accompagnamento  alla  frontiera a mezzo della forza
pubblica  emessi  dal prefetto ex art. 13, comma IV, lett. b), ovvero
ex  art. 13,  commi V e VI, del d.lgs. citato n. 286/1998, oppure dal
questore ex art. 13, comma IV, lett. a), del d.lgs. cit.
    Rilevato  infatti  che il controllo giudiziario ex art. 14, comma
IV,  del  d.lgs.  cit.  n. 286/1998,  in  quanto  limitato  alla mera
verifica  dei  presupposti  di  cui  agli articoli 13 e 14 del citato
testo  normativo  ai  soli fini della convalida del provvedimento del
questore ex art. 14, comma I, d.lgs. medesimo, di trattenimento dello
straniero  presso  il  centro  di permanenza temporanea ed assistenza
piu' vicino, non implica comunque sindacato alcuno sulla legittimita'
del  provvedimento presupposto con il quale si e' in ipotesi disposta
l'esecuzione   coattiva   dell'espulsione,   sicche'  ogni  questione
relativa alla legittimita' della richiamata normativa, che il giudice
della convalida ex art. 14, comma IV, del d.lgs. cit. non e' chiamato
ad applicare, esula, dunque, dai limiti oggettivi del procedimento in
esame  e  potra'  piuttosto  essere  utilmente  sollevata  dinanzi al
giudice  adito  ex  art. 13,  comma  VIII,  d.lgs.  cit.  in  sede di
impugnativa del provvedimento di espulsione;
    Ritenuta  per  contro rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale pure prospettabile in merito
al  ravvisato  contrasto del dettato normativo ex art. 14, commi IV e
V,  del  d.lgs  cit.  con il disposto di cui all'art. 13 Cost., nella
parte   in   cui   prevede  che,  per  effetto  della  convalida  del
provvedimento   emesso   dal  questore  per  il  trattenimento  dello
straniero  destinato  ad  espulsione  presso  il centro di permanenza
temporanea  ed  assistenza  piu'  vicino,  detto  trattenimento possa
protrarsi  quindi  per un periodo di complessivi venti giorni - salva
ulteriore   proroga   di  giorni  dieci  disposta  con  provvedimento
dell'A.G. -, senza che il giudice della convalida possa in alcun modo
sindacare  la  congruita'  di  tale durata in relazione ai motivi che
hanno reso impossibile l'immediata esecuzione dell'espulsione;
    Rilevato   infatti   che,   seppure  "il  diritto  internazionale
consuetudinario   nessun   limite   prevede   circa   l'ammissione  e
l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio
della sovranita' nazionale, la quale comporta la liberta' dello Stato
di   stabilire  la  propria  politica  nel  campo  dell'immigrazione,
permanente  o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare
il  proprio  territorio",  sicche' "occorre, quindi, fare riferimento
all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela
meno  intensa  di  quella  riconosciuta  al  cittadino e non hanno un
diritto  acquisito  d'ingresso  e  di  soggiorno  nello Stato, con la
conseguenza che le relative liberta' possono essere limitate a tutela
di  particolari  interessi  pubblici" (Cass. sez. Un. 12 aprile 1994;
n. 3394;  v. inoltre:  Corte  cost.  ord.  10 dicembre 1987, n. 503),
nondimeno  la  "liberta'  personale  di  cui  all'art. 13 Cost. (...)
costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero"
(v.  Cass.  sez.  Un.  n. 3394/1994  cit.  ed inoltre Cass., sez. III
civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);
    Ritenuto  peraltro,  in considerazione delle specifiche modalita'
normativamente previste per l'attuazione del cd. trattenimento presso
i  suddetti  centri  di  permanenza  ed assistenza per stranieri gia'
soggette  a  provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo
alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto
a  quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola liberta' di
circolazione  del  soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere
significativamente  la  liberta'  personale della persona trattenuta,
alla  quale  e' fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se
non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo
modalita'  dispone  dal questore anche in caso di "imminente pericolo
di  vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per
altri  gravi  motivi  di  carattere  eccezionale" ovvero, anche senza
specifica  autorizzazione  dell'A.G., per "essere ricoverato in luogo
di  cura"  o per "recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito
dal  giudice  che  procede ovvero presso la competente rappresentanza
diplomatica  o  consolare  per  espletare  le procedure necessarie al
rilascio  dei  documenti  occorrenti  per  il  reimpatrio",  salva la
competenza  del  questore  per  l'adozione  di provvedimenti e misure
occorrenti  per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese
quelle  per  l'identificazione delle persone e sicurezza all'ingresso
nel  centro,  nonche'  quelle  per impedire l'indebito allontanamento
delle  persone  trattenute  e per ripristinare la misura nel caso che
questa  venga  violata"  (art. 21  del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,
recante   norme  di  attuazione  ex  art. 1,  comma  VI,  del  d.lgs.
n. 286/1998);
    Ritenuto   percio'   che   l'attuazione   della  misura  del  cd.
trattenimento  dello  straniero ex art. 14 del d.lgs n. 286/1998 cit.
possa  legittimamente  disporsi  solo  nel  pieno  ed  incondizionato
rispetto  del  dettato  di cui all'art. 13 Cost., secondo cui "non e'
ammessa  forma  alcuna di (...) restrizione della liberta' personale,
se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge";
    Ritenuto  per  contro  che il mero provvedimento di convalida del
trattenimento   di   cui  all'art. 14,  commi  IV  e  V,  del  d.lgs.
n. 286/1998   non  valga  di  per  se'  a  legittimare  non  gia'  la
limitazione  della  liberta'  personale provvisoriamente imposta allo
straniero  in  forza del provvedimento del questore nel limitatissimo
lasso   temporale   previsto   normativamente  per  l'attuazione  del
sindacato  pure  successivo  dell'A.G.  (96 ore dall'applicazione del
provvedimento,  quanto  piuttosto  la protrazione della misura stessa
per  il  tempo  predefinito  dal  legislatore  in giorni venti, salvo
ulteriore proroga, laddove resta in effetti preclusa ai giudice della
convalida   ogni   verifica   sulla   congruita'   della  durata  del
trattenimento   in   relazione  ai  presupposti  che  ne  hanno  resa
necessaria l'applicazione;
    Rilevato  peraltro, in relazione ad altro profilo specifico della
disciplina  in  esame  pure  costituzionalmente censurabile, che, ove
configurato  quale provvedimento restrittivo della liberta' personale
e   percio'   soggetto   al   dettato  normativo  ex  art. 13  Cost.,
trattenimento  provvisorio  del  soggetto  espulso  non possa percio'
legittimamente disporsi da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza
che per "atto motivato dell'autorita' giudiziaria" (art. 13, comma II
Cost.) se non "in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati
tassativamente  dalla  legge"  e  salva successiva convalida da parte
dell'A.G.  entro  un  termine  massimo  di  96 ore dall'applicazione,
laddove  invece e' consentito al questore ex art. 14, comma I, d.lgs.
n. 286/1998 di adottare tale misura "quando non e' possibile eseguire
con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera
ovvero  il  respingimento perche' occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita'
o nazionalita' ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio",
ovvero  finanche  per  la  mera  "indisponibilita' di vettore o altro
mezzo  di trasporto idoneo", evento questultimo solo accidentale, non
addebitabile a responsabilita' dello straniero e che sarebbe comunque
ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale
da  non  giustificare  percio'  in  alcun  modo  il  sacrificio, pure
temporaneo, della liberta' personale del soggetto coinvolto ben oltre
i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la   rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della
questione  di  legittimita' costituzionale prospettabile d'ufficio in
relazione  al disposto normativo ex art. 14, IV e V comma, del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui
all'art.  13,  commi I e II, Cost., nella parte in cui prevede che il
provvedimento  di convalida del trattenimento in centri di permanenza
temporanea  e  di assistenza dello straniero soggetto a provvedimento
di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza
pubblica emesso dall'A.G. legittimi indiscriminatamente la permanenza
dello straniero stesso presso il centro per un periodo di complessivi
venti giorni;
    Ritenuta  altresi'  la non manifesta infondatezza della questione
ulteriore  di  legittimita' costituzionale prospettabile d'ufficio in
relazione  al  disposto  normativo ex art. 14, comma I, del d.lgs. 25
luglio  1998,  n. 286,  per ritenuto contrasto con il disposto di cui
all'art. 13, comma II, Cost., nella parte in cui consente al questore
di  disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza
temporanea  ed  assistenza  quando  non  e'  possibile  eseguirne con
immediatezza  l'espulsione  mediante  accompagnamento  alla frontiera
ovvero  il  respingimento  per  l'indisponibilita' di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata inoltre ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato.
        Milano, addi' 21 marzo 2001
                        Il giudice: Bonfilio
01C1098