N. 358 ORDINANZA 6 - 7 novembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Dibattimento  -  Atti  di cui sia impossibile la
  ripetizione  -  Lettura  delle  dichiarazioni  rese al difensore da
  persona  poi  deceduta - Omessa previsione - Asserita disparita' di
  trattamento tra accusa e difesa, con lesione del diritto alla prova
  -   Sopravvenuta   modifica   normativa   nel   senso  auspicato  -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 512.
- Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.
(GU n.44 del 14-11-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 512 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal  Tribunale di La Spezia con ordinanza emessa il 29 novembre 1999,
iscritta  al  n. 306  del  registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 24,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con ordinanza del 29 novembre 1999 il Tribunale di
La  Spezia  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 512  del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede  che  possa  essere  data lettura delle dichiarazioni rese al
difensore da persona successivamente deceduta;
        che  il  Tribunale  premette  che  nel corso dell'istruttoria
dibattimentale  il  pubblico  ministero  aveva  chiesto  la lettura e
l'acquisizione  al  fascicolo del dibattimento, a norma dell'art. 512
cod.  proc.  pen.,  delle  sommarie  informazioni  rese  alla polizia
giudiziaria da un testimone poi deceduto;
        che   analoga   richiesta   veniva   avanzata  dal  difensore
dell'imputato  con  riferimento  alle  dichiarazioni  a lui rese - ex
art. 38  delle  norme  di attuazione del codice di procedura penale -
dal  medesimo  teste  e gia' allegate alla richiesta di riesame della
misura cautelare;
        che l'art. 512 cod. proc. pen., non comprendendo tra gli atti
dei quali puo' essere data lettura allorche', per fatti o circostanze
imprevedibili,   ne  sia  divenuta  impossibile  la  ripetizione,  le
dichiarazioni  raccolte  dal  difensore  nell'ambito  delle  indagini
difensive,   non  consentiva  l'accoglimento  della  richiesta  della
difesa;
        che  il  rimettente rileva che la norma impedisce alla difesa
di  "introdurre  nel  dibattimento, in luogo del controesame divenuto
impossibile,   gli  esiti  delle  indagini  difensive  consistiti  in
dichiarazioni  sottoscritte  dalla stessa persona che aveva reso alla
polizia  giudiziaria  una  versione  dei  fatti, in tutto o in parte,
difforme";
        che,  ad  avviso  del  Tribunale, tale preclusione si pone in
contrasto  con  gli  artt. 3  e  24  Cost.,  perche' la diversita' di
disciplina  riservata  agli  atti  di  indagine  formati  dall'accusa
rispetto   agli   atti   di   indagine  del  difensore  comporta  una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra  accusa  e difesa, e
perche'   priva   l'imputato  della  possibilita'  di  esercitare  in
dibattimento il suo diritto alla prova;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    Considerato   che  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione
l'art. 18  della  legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni
in  materia  di  indagini difensive, ha modificato la norma impugnata
nel senso auspicato dal rimettente;
        che  per  effetto  di  tale  modifica  l'art. 512  cod. proc.
pen. prevede  ora  che  il giudice, a richiesta di parte, dispone che
sia  data  lettura anche degli atti assunti dai difensori delle parti
private quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta
impossibile la ripetizione;
        che  si  impone  di conseguenza la restituzione degli atti al
giudice  a  quo  affinche'  verifichi  la  perdurante rilevanza della
questione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
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