N. 358 ORDINANZA 6 - 7 novembre 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Atti di cui sia impossibile la ripetizione - Lettura delle dichiarazioni rese al difensore da persona poi deceduta - Omessa previsione - Asserita disparita' di trattamento tra accusa e difesa, con lesione del diritto alla prova - Sopravvenuta modifica normativa nel senso auspicato - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen., art. 512. - Costituzione, artt. 3 e 24, secondo comma.(GU n.44 del 14-11-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di La Spezia con ordinanza emessa il 29 novembre 1999, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1999 il Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che possa essere data lettura delle dichiarazioni rese al difensore da persona successivamente deceduta; che il Tribunale premette che nel corso dell'istruttoria dibattimentale il pubblico ministero aveva chiesto la lettura e l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da un testimone poi deceduto; che analoga richiesta veniva avanzata dal difensore dell'imputato con riferimento alle dichiarazioni a lui rese - ex art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale - dal medesimo teste e gia' allegate alla richiesta di riesame della misura cautelare; che l'art. 512 cod. proc. pen., non comprendendo tra gli atti dei quali puo' essere data lettura allorche', per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, le dichiarazioni raccolte dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, non consentiva l'accoglimento della richiesta della difesa; che il rimettente rileva che la norma impedisce alla difesa di "introdurre nel dibattimento, in luogo del controesame divenuto impossibile, gli esiti delle indagini difensive consistiti in dichiarazioni sottoscritte dalla stessa persona che aveva reso alla polizia giudiziaria una versione dei fatti, in tutto o in parte, difforme"; che, ad avviso del Tribunale, tale preclusione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perche' la diversita' di disciplina riservata agli atti di indagine formati dall'accusa rispetto agli atti di indagine del difensore comporta una ingiustificata disparita' di trattamento tra accusa e difesa, e perche' priva l'imputato della possibilita' di esercitare in dibattimento il suo diritto alla prova; che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, recante disposizioni in materia di indagini difensive, ha modificato la norma impugnata nel senso auspicato dal rimettente; che per effetto di tale modifica l'art. 512 cod. proc. pen. prevede ora che il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura anche degli atti assunti dai difensori delle parti private quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione; che si impone di conseguenza la restituzione degli atti al giudice a quo affinche' verifichi la perdurante rilevanza della questione.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 7 novembre 2001. Il cancelliere: Fruscella 01C1117