N. 914 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2001

Ordinanza  emessa  il  1  agosto  2001  dal  tribunale  di Torino nel
procedimento  civile  vertente  tra  Caffe' Fioccucci S.n.c. e Maggio
Giuseppe

Procedimento   civile   -   Procedimento  cautelare  -  ordinanza  di
  incompetenza  o  di rigetto - Potere-dovere del giudice di regolare
  con  essa le spese del procedimento cautelare - Previsione limitata
  all'ipotesi  di  domanda cautelare ante causam - Mancata estensione
  all'ipotesi  di domanda cautelare in corso di causa - Irragionevole
  disparita' di trattamento tra situazioni omogenee.
- Cod. proc. civ., art. 669-septies, comma secondo.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 28-11-2001 )
    Ordinanza  del  giudice  unico  del tribunale di Torino, 1 agosto
2001  (in  causa  n. R.G.  4784/01,  S.n.c. "Caffe' Fioccucci" contro
Maggio   Giuseppe),   di   rimessione  di  questione  incidentale  di
costituzionalita' alla Corte costituzionale.

                             IL GIUDICE

    Letti  gli  atti,  a  scioglimento  della  riserva,  che precede,
osserva:

                              In fatto

    La  S.n.c. "Caffe' Fioccucci" ha proposto azione con citazione, 4
maggio  2001  contro  Maggio  Giuseppe  per ottenere la riduzione del
prezzo  della  compravendita  dell'azienda di bar, sita in Torino, in
corso San Maurizio 71, da essa acquistata dal sig. Di Maggio, perche'
questi,  prima dell'acquisto, avrebbe taciuto sul reale giro d'affari
e sulla consistenza patrimoniale dell'azienda.
    Con  ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato, il 12 giugno 2001 in
corso   di  causa  dalla  S.n.c.  "Caffe'  Fioccucci"  contro  Maggio
Giuseppe,  la  societa'  ricorrente  chiedeva che venisse ordinata da
questo  giudice  la  sospensione  dei  pagamenti delle cambiali, date
quale  corrispettivo  della  compravendita  del  bar e che stavano in
scadenza.
    Osserva il giudice che il ricorso ex art. 700 c.p.c. e' infondato
sia  per  la carenza del requisito del c.d. fumus boni juris, perche'
le  norme, applicabili in materia di compavendita ex artt. 1490 e ss.
C.C.,   non  danno  al  compratore  l'invocata  tutela,  non  essendo
opinabile  un  vizio  occulto per chi acquista un'azienda senza avere
una chiara rappresentazione del suo giro d'affari, sia per la carenza
del  requisito  dell'irreparabilita'  del  pregiudizio  invocato  dal
ricorrente, trattandosi di danno patrimoniale, ristorabile al termine
della  lite  con  rivalutazione  ed  interessi.  Il  giudice non puo'
pronunciarsi  sulle  spese  del  procedimento  cautelare  in corso di
causa,  perche'  l'art. 669-septies  comma  II  c.p.c.  espressamente
restringe  il  potere-dovere  di  regolazione  delle  spese alla sola
ipotesi  di  rigetto  (o di incompetenza, di provvedimenti cautelari,
chiesti ante causam.

                        Osservato in diritto

    Questo  giudice  ritiene  ex  art. 3  della  Costituzione  che il
legislatore  abbia  posto  in  essere  un irragionevole disparita' di
trattamento  tra  due situazioni omogenee di chi resta soccombente in
una  domanda  cautelare ante causam (che il giudice di merito ex lege
puo'  condannare  alle  spese,  e  chi  e'  soccombente  in  giudizio
cautelare in corso di causa (che peraltro risparmia anche le spese di
iscrizione della causa cautelare).
    La norma dell'art. 669-septies comma II c.p.c. fu introdotta, nel
procedimento  cautelare  unico,  dal  legislatore,  che  recepiva una
giurisprudenza  anche  di  legittimita',  per  contenere  un fenomeno
troppo  disinvolto  di  ricorrerre  ai procedimenti cautelari atipici
dell'art. 700 c.p.c.
    Il  fatto poi che la norma dell'art. 669-septies comma II c.p.c.,
sul  potere-dovere  del  giudice  di  regolare  le spese del processo
cautelare,  non  sia  stata  prevista per le istanze inter causam non
puo'  essere ragionevolmente giustificata con il fatto che il giudice
regolera' in sentenza anche le spese della fase cautelare:
        1)  perche'  solo  una  parte  dei  processi  si chiudono con
sentenza;
        2) perche' non mancano ipotesi di provvedimenti provvisori di
rigetto inter causam con regolazione di spese (es. art. 186-quater);
        3)   perche'  la  distinzione  di  trattamento  non  serve  a
deflazionare  - ed anzi forse incrementa - il ricorso ad un esagitato
uso dell'azione cautelare atipica.
                              P. Q. M.
    Ritiene   di   sollevare,   d'ufficio,   la   presente  questione
incidentale,  che  non  ritiene  manifestamente  infondata, dell'art.
669-septies  comma  II  c.p.c.,  nella  parte  in cui non prevede, in
violazione  degli artt. 3 Cost., in caso di pronuncia di rigetto o di
incompetenza  della  domanda  cautelare,  presentata  nel  corso  del
giudizio  di merito, il potere-dovere del giudice di provvedere sulle
spese del procedimento.
    Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno
disposti,   a   cura   della  cancelleria,  gli  incombenti,  di  cui
all'art. 23 legge n. 87/1993.
      Torino, addi' 1 agosto 2001
                         Il giudice: Toscano
01C1123