N. 914 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2001
Ordinanza emessa il 1 agosto 2001 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Caffe' Fioccucci S.n.c. e Maggio Giuseppe Procedimento civile - Procedimento cautelare - ordinanza di incompetenza o di rigetto - Potere-dovere del giudice di regolare con essa le spese del procedimento cautelare - Previsione limitata all'ipotesi di domanda cautelare ante causam - Mancata estensione all'ipotesi di domanda cautelare in corso di causa - Irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni omogenee. - Cod. proc. civ., art. 669-septies, comma secondo. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 28-11-2001 )
Ordinanza del giudice unico del tribunale di Torino, 1 agosto 2001 (in causa n. R.G. 4784/01, S.n.c. "Caffe' Fioccucci" contro Maggio Giuseppe), di rimessione di questione incidentale di costituzionalita' alla Corte costituzionale. IL GIUDICE Letti gli atti, a scioglimento della riserva, che precede, osserva: In fatto La S.n.c. "Caffe' Fioccucci" ha proposto azione con citazione, 4 maggio 2001 contro Maggio Giuseppe per ottenere la riduzione del prezzo della compravendita dell'azienda di bar, sita in Torino, in corso San Maurizio 71, da essa acquistata dal sig. Di Maggio, perche' questi, prima dell'acquisto, avrebbe taciuto sul reale giro d'affari e sulla consistenza patrimoniale dell'azienda. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato, il 12 giugno 2001 in corso di causa dalla S.n.c. "Caffe' Fioccucci" contro Maggio Giuseppe, la societa' ricorrente chiedeva che venisse ordinata da questo giudice la sospensione dei pagamenti delle cambiali, date quale corrispettivo della compravendita del bar e che stavano in scadenza. Osserva il giudice che il ricorso ex art. 700 c.p.c. e' infondato sia per la carenza del requisito del c.d. fumus boni juris, perche' le norme, applicabili in materia di compavendita ex artt. 1490 e ss. C.C., non danno al compratore l'invocata tutela, non essendo opinabile un vizio occulto per chi acquista un'azienda senza avere una chiara rappresentazione del suo giro d'affari, sia per la carenza del requisito dell'irreparabilita' del pregiudizio invocato dal ricorrente, trattandosi di danno patrimoniale, ristorabile al termine della lite con rivalutazione ed interessi. Il giudice non puo' pronunciarsi sulle spese del procedimento cautelare in corso di causa, perche' l'art. 669-septies comma II c.p.c. espressamente restringe il potere-dovere di regolazione delle spese alla sola ipotesi di rigetto (o di incompetenza, di provvedimenti cautelari, chiesti ante causam. Osservato in diritto Questo giudice ritiene ex art. 3 della Costituzione che il legislatore abbia posto in essere un irragionevole disparita' di trattamento tra due situazioni omogenee di chi resta soccombente in una domanda cautelare ante causam (che il giudice di merito ex lege puo' condannare alle spese, e chi e' soccombente in giudizio cautelare in corso di causa (che peraltro risparmia anche le spese di iscrizione della causa cautelare). La norma dell'art. 669-septies comma II c.p.c. fu introdotta, nel procedimento cautelare unico, dal legislatore, che recepiva una giurisprudenza anche di legittimita', per contenere un fenomeno troppo disinvolto di ricorrerre ai procedimenti cautelari atipici dell'art. 700 c.p.c. Il fatto poi che la norma dell'art. 669-septies comma II c.p.c., sul potere-dovere del giudice di regolare le spese del processo cautelare, non sia stata prevista per le istanze inter causam non puo' essere ragionevolmente giustificata con il fatto che il giudice regolera' in sentenza anche le spese della fase cautelare: 1) perche' solo una parte dei processi si chiudono con sentenza; 2) perche' non mancano ipotesi di provvedimenti provvisori di rigetto inter causam con regolazione di spese (es. art. 186-quater); 3) perche' la distinzione di trattamento non serve a deflazionare - ed anzi forse incrementa - il ricorso ad un esagitato uso dell'azione cautelare atipica.
P. Q. M. Ritiene di sollevare, d'ufficio, la presente questione incidentale, che non ritiene manifestamente infondata, dell'art. 669-septies comma II c.p.c., nella parte in cui non prevede, in violazione degli artt. 3 Cost., in caso di pronuncia di rigetto o di incompetenza della domanda cautelare, presentata nel corso del giudizio di merito, il potere-dovere del giudice di provvedere sulle spese del procedimento. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1993. Torino, addi' 1 agosto 2001 Il giudice: Toscano 01C1123