N. 920 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 2001
Ordinanza emessa il 25 giugno 2001 dal tribunale per i minorenni di L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a K.J.N. Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del diritto di famiglia e dei minori - Mancata previsione - Illogica discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2; legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e 6, e 37-bis. - Costituzione, art. 3.(GU n.46 del 28-11-2001 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO L'AQUILA Il tribunale per i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: 1) dott. Giovanni Manera - Presidente estensore; 2) dott.ssa Pia Di Giulio - giudice O.; 3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso - Componente privato; 4) dott.ssa Paola Berardi - Componente privato; ha emesso la seguente Ordinanza nel procedimento di adozione internazionale n. 36/2001 relativo alla minore K.J.N., nata il 15 febbrario 1988 in Minsk (Bielorussia). Letti gli atti, osserva in Fatto e diritto Con istanza del 4 luglio 2001 i signori M. A. e R. D. chiedevano che questo tribunale ordinasse la trascrizione, nei registri dello stato civile del loro comune di residenza, del provvedimento straniero di adozione della minore K.J.N., pronunciato dal tribunale regionale di Minsk (Bielorussia) il 12 giugno 2001. Comparsi all'udienza dell'11 luglio 2001 davanti al Presidente dr. Manera, i coniugi M. e R. dichiaravano che erano andati in Bielorussia l'11 giugno c.a. ed il 12 giugno era stata loro affidata la minore K.J. N.; che J., in passato, era gia' stata in Italia presso di loro per alcuni periodi. Il 13 luglio 2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001. Rilevanza della questione Il testo del provvedimento e' identico a quello dell'ordinanza r.o. 918/2001 01c1129