N. 923 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2001

Ordinanza  emessa  il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di
L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a D. M.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo
  di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del
  diritto  di  famiglia  e dei minori - Mancata previsione - Illogica
  discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.
- Legge  4  maggio  1983,  n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2;
  legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e
  6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 28-11-2001 )
           TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO L'AQUILA
    Il  Tribunale  per  i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei signori:
        1) dott. Giovanni Manera, Presidente estensore;
        2) dott.ssa Pia Di Giulio, giudice O.;
        3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso, componente privato;
        4) dott.ssa Paola Berardi, componente privato;
    ha emesso la seguente

                              Ordinanza

    nel  procedimento  di adozione internazionale n. 29/2001 relativo
al minore D. M., nata il 4 giugno 1993 in Korca (Albania).
    Letti gli atti, osserva in

                           Fatto e diritto

    Con istanza del 30 giugno 2001 i signori I. A. e M. P. chiedevano
che  questo  Tribunale  ordinasse la trascrizione, nei registri dello
stato   civile  del  loro  comune  di  residenza,  del  provvedimento
straniero  di  adozione della minore D. M., pronunciato dal Tribunale
del Distretto Giudiziale di Elbasan (Albania) il 24 maggio 2001.
    Comparsi  all'udienza del 9 luglio 2001 davanti al Presidente dr.
Manera,  i  coniugi  I.  e M. dichiaravano che i minori D. M. e D. R.
(fratello  e  sorella)  erano  stati  consegnati  loro in Albania, ad
Elbasan, il giorno 11 giugno c.a. ed erano entrati in Italia, assieme
a  loro, il 15 giugno c.a.; che essi si erano recati in Albania il 22
maggio  c.a.  ed  avevano  visto  i  bambini per la prima volta il 23
maggio  c.a.; che i coniugi erano, quindi, ripartiti per l'Italia per
poi  tornare  in  Albania  l'11  giugno  a  riprendere i bambini; che
avevano  incaricato,  per seguire la loro pratica di adozione, l'Ente
SPAI di Ancona.
    Il  13  luglio  2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e
quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

                      Rilevanza della questione

    Il  testo  del  provvedimento e' identico a quello dell'ordinanza
r.o. 918/2001.
01C1132