N. 924 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2001

Ordinanza  emessa  il 25 luglio 2001 dal tribunale per i minorenni di
L'Aquila nel procedimento di adozione relativo a K. T. N.

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affido preadottivo
  di durata annuale - Riconoscimento quale principio fondamentale del
  diritto  di  famiglia  e dei minori - Mancata previsione - Illogica
  discriminazione del minore straniero rispetto a quello italiano.
- Legge  4  maggio  1983,  n. 184, artt. 22, 23, 25, 33, commi 1 e 2;
  legge 31 dicembre 1998, n. 476, artt. 34, comma 2, 35, comma 3, 4 e
  6, e 37-bis.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 28-11-2001 )
           TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'ABRUZZO L'AQUILA
    Il  Tribunale  per  i minorenni di L'Aquila, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei signori:
        1) dott. Giovanni Manera, Presidente estensore;
        2) dott.ssa Pia Di Giulio, giudice O.;
        3) dott. Aldo Costanzo D'Alfonso, componente privato;
        4) dott.ssa Paola Berardi, componente privato;
    ha emesso la seguente

                              Ordinanza

    nel  procedimento  di adozione internazionale n. 37/2001 relativo
alla minore K. T. N., nata il 30 gennaio 1989 in Minsk (Bielorussia).
    Letti gli atti, osserva in

                           Fatto e diritto

    Con  istanza del 9 luglio 2001 i signori E. C. e B. O. chiedevano
che  questo  Tribunale  ordinasse la trascrizione, nei registri dello
stato   civile  del  loro  Comune  di  residenza,  del  provvedimento
straniero di adozione della minore K. T. n. pronunciato dal Tribunale
regionale   di  Minsk  (Bielorussia)  il  12  giugno  2001.  Comparsi
all'udienza  del 16 luglio 2001 davanti al Presidente dott. Manera, i
coniugi  E.  e  B. dichiaravano che avevano preso T. in un Istituto a
Gorodea  il  12  giugno  c.a. ed erano tornati in Italia il 25 giugno
c.a.; che avevano conosciuto T. 2 anni prima, perche' era arrivata in
Italia  assieme  ad  altri  ragazzi ed era rimasta presso di loro nei
mesi  di  luglio  ed  agosto  ed anche successivamente era tornata in
Italia   presso  di  loro;  che,  poiche'  la  ragazza  si  era  loro
affezionata, ne avevano chiesto l'adozione.
    Il  20  luglio  2001 questo T.M. acquisiva il parere del P.M.M. e
quindi deliberava nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2001.

                      Rilevanza della questione

    Il  testo  del  provvedimento e' identico a quello dell'ordinanza
r.o. 918/2001.
01C1133