N. 926 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1997

Ordinanza  emessa il 14 ottobre 1997 dalla Corte di appello di Milano
nel procedimento civile vertente tra Dallu' Antonio ed altra e Ghezzi
Elda ed altra

Servitu'  - Servitu' coattive - Obbligo di dare passaggio a tubi o ad
  altri  condotti  per  la  fornitura di gas metano (c.d. servitu' di
  metanodotto)  -  Mancata  previsione  -  Ingiustificata  disparita'
  rispetto  al  previsto  obbligo  di dare passaggio alle condotte di
  acque  (c.d.  acquedotto  coattivo)  -  Violazione del principio di
  uguaglianza - Contrasto con la funzione sociale della proprieta'.
- Cod. civ., art. 1033.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 42, comma secondo.
(GU n.46 del 28-11-2001 )
            LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE 3 CIVILE

composta dai magistrati:
    dott. Adalberto Margadonna, Presidente,
    dott. Claudio d'Agostino, consigliere,
    dott. Erasmo Renzo Lombardi, consigliere relatore
    nella  causa  iscritta  al  n. 2935  del Ruolo Generale dell'anno
1993,  vertente tra: Dallu' Antonio, Dallu' Maria e Dallu' Rita nella
qualita'  di  eredi  di  Dallu'  Repossini  Gemma, con l'avv. Luciano
Olgiati di Milano, via S. Tecla 5 e: Ghezzi Elda e Ghezzi Giuseppina,
con  l'avv.  Lorenzo  Moraschi  di  Milano,  via Andrea Maffei n. 18,
all'esito   dell'odierna   udienza   collegiale,  ha  pronunciato  la
seguente:

                              Ordinanza


                        Considerato in fatto

    per quanto qui rilevante:
        a)  in  riforma  della  sentenza 25 novembre 1986, 9 febbraio
1987 del tribunale di Milano, questa Corte d'Appello - sez. 2a civile
-  nel contesto di altre statuizioni, ha costituito servitu' coattiva
di  "metanodotto"  sotto una certa porzione di terreno, gia' di fatto
posseduta  a  quel  titolo,  a  favore  del  fondo  di  Ghezzi Elda e
Giuseppina, e contro il fondo dei Dallu'.
        b)  la Corte suprena di Cassazione, con sentenza n. 11130 del
13  dicembre  1991 - 13 ottobre 1992, ha cassato, in parte de qua, la
detta  decisione,  con  rinvio  ad  altra  sezione  di  questa Corte,
statuendo che "qualora non ricorrano le specifiche figure di servitu'
coattive  previste  dal  codice  civile,  negli artt. da 1033 a 1057,
ovvero  da  leggi speciali - e nella specie, invocandosi una servitu'
di "metanodotto", non legislativamente prevista, si rientrava in tale
ipotesi -, non puo' essere invocata la disciplina dell'art. 1032 c.c.
e  seguenti,  trattandosi  di  disposizioni speciali, non estensibili
all'infuori dei casi espressamente considerati".
        c) nel giudizio di riassunzione introdotto, quindi, davanti a
questa  diversa  Sezione  di Corte d'appello, i Dallu' hanno chiesto,
tra  l'altro, la conferma della sentenza del tribunale, sia in ordine
al  rigetto dell'avversa domanda di costituzione di servitu' coattiva
di   "metanodotto",   sia  in  relazione  all'ordine,  impartito  dal
tribunale,  di rimozione delle relative condutture (che risultano ivi
collocate  nell'anno  1962, in concomitanza con la costruzione di due
caseggiati   costituiti  da  undici  appartamenti  e  da  4  box  per
autovetture).

                        Ritenuto in diritto:

    1.  -  Essendo  tenuta  ad  uniformarsi  al  principio di diritto
enunciato dalla Corte Suprema di Cassazione (art. 384 c.p.c.), questa
Corte  deve  escludere  la  possibilita'  di  applicazione  estensiva
dell'art. 1033  del  codice  civile  in  tema di servitu' coattiva di
acquedotto,  pur  in  presenza  della  norma di cui all'art. 12 delle
preleggi,  e  pur  essendo noto il principio secondo cui anche per le
disposizioni  di  diritto singolare e' lecita l'esegesi estensiva, e,
quindi,  l'applicazione  del  precetto  a  casi solo in apparenza non
contemplati dallo stesso.
    2.  -  Senonche',  appare  alla Corte che, interpretata nel senso
voluto  dalla Suprema Corte, la norma di cui all'art. 1033 del codice
civile  sia  sospetta di illegittimita' costituzionale, per apparente
violazione  del  principio  di  eguaglianza  di cui all'art. 3, primo
comma,  Cost.,  nonche',  sotto  il  profilo speculare, per possibile
violazione  del  principio  secondo  cui  la  proprieta' privata deve
essere  orientata  allo  scopo  di  assicurarne  la  funzione sociale
(art. 42, secondo comma, Cost.).
    3. - In presenza, infatti:
      3a) di identita' di "bisogni della vita" (art. 1033 c.c.), tale
dovendosi  oggi  ritenere,  oltre  a  quello  di acqua, il bisogno di
energia termica in genere;
      3b)  di  identita' di diffusione dell'una e dell'altra esigenza
presso la popolazione;
      3c)  di  identita'  di  interesse  pubblico tra la fruizione in
massa  dell'acqua  corrente  attinta  dal pubblico acquedotto (per la
tutela  della  salute,  e  per  la  prevenzione delle malattie), e la
fruizione  del  gas  metano perche' "energia pulita", e meno costosa)
attinto  dalla  rete  pubblica  (perche'  meglio controllabile e piu'
idoneo,  ripetto  ad impianti autonomi, a garantire l'incolumita' dei
singoli);
      3d)  di  identita'  di opere necessarie alla conduzione (scavo,
interramento di tubi di diametro modesto, regolazione e controllo dei
flussi);
      3e)  di non dissimile effettiva pericolosita' delle condutture,
stanti  l'avanzata  tecnologia e le specifiche previsioni legislative
di  sicurezza relative ai metanodotti ed agli impianti connessi; (nel
caso   di   specie,   l'inesistenza  di  effettiva  pericolosita'  e'
dimostrata  in  concreto  dalla circostanza che i condotti sono stati
collocati   al  di  sotto  del  sedime  stradale,  accanto  a  quelli
dell'acqua,  senza dannose conseguenze, da ben 35 anni); in presenza,
dunque, di (almeno) questi profili di identita' di situazioni, appare
stridente  con  il  richiamato  dettato costituzionale che sia, da un
lato, diversamente tutelata la possibilita' concreta di soddisfare il
primo,  e  non  anche il secondo bisogno; e, dall'altro lato, che sia
diversamente   limitato   il   diritto  di  proprieta'  dei  singoli,
rendendolo  coercibile a fini di utilita' sociale soltanto nel primo,
e non anche nel secondo caso.
    4. - La  questione  e' rilevante nel giudizio in corso, ed, anzi,
l'esito della lite dipende, sostanzialmente, soltanto dalla soluzione
della questione medesima.
                              P. Q. M.
    Dichiara   d'ufficio  rilevante  nel  presente  giudizio,  e  non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1033  del codice civile, in riferimento agli artt. 3, primo
comma,  e 42, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui il
detto articolo non prevede anche l'obbligo di dare passaggio, analogo
a  quello  dovuto  alle condotte di acque, a tubi o ad altri condotti
per la fornitura di gas metano.
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e
sospende il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Milano, addi' 14 ottobre 1997.
                      Il Presidente: Margadonna
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