N. 366 ORDINANZA 6 - 16 novembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  sociale  - Provvidenze economiche a favore
  degli  invalidi  civili  -  Legittimazione  passiva  dell'INPS  nei
  giudizi relativi - Asserita violazione della legge di delegazione -
  Questione  gia'  dichiarata  manifestamente  infondata - Assenza di
  argomenti  ulteriori  rispetto  a quelli gia' esaminati - Manifesta
  infondatezza.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 130.
- Costituzione, art. 77, primo comma.
(GU n.45 del 21-11-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con
ordinanza  emessa  il  16 maggio  2000  dal  Tribunale di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra A. T. e l'INPS ed altro, iscritta al
n. 87  del  registro  ordinanze  2001  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti   l'atto   di  costituzione  dell'INPS  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un procedimento nel quale e' stata
richiesta  la  condanna  dell'Istituto  nazionale  per  la previdenza
sociale    (INPS)    "alla    corresponsione    dell'indennita'    di
accompagnamento",   il   Tribunale  di  Viterbo,  con  ordinanza  del
16 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 130   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59) per violazione dell'art. 77, primo comma, della
Costituzione;
        che,  secondo il giudice a quo la disposizione impugnata, nel
disporre   che  l'INPS  "e'  passivamente  legittimato"  nei  giudizi
relativi  alla  concessione  di  provvidenze  economiche  spettanti a
titolo  di  invalidita' civile, contrasta con la legge di delegazione
15 marzo   1997,   n. 59,  e  viola  l'art. 77,  primo  comma,  della
Costituzione,  in quanto con detta legge "il Governo non era stato in
alcun modo delegato a conferire funzioni all'INPS";
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
deducendo l'infondatezza della questione di costituzionalita';
        che  si  e'  costituito  l'INPS,  concludendo  nel  senso  di
"rimettersi"  alle  decisioni  di  questa  Corte,  sulla  base  della
premessa  che  identica  questione  ha  gia' costituito oggetto di un
giudizio di costituzionalita'.
    Considerato che il Tribunale di Viterbo dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998,
in  quanto  avrebbe attribuito all'INPS, in violazione della legge di
delegazione,  la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto
la  corresponsione  di provvidenze economiche a favore degli invalidi
civili;
        che  questa  Corte,  con l'ordinanza 30 marzo 2001, n. 90, ha
dichiarato   manifestamente   infondata   un'identica   questione  di
legittimita'  costituzionale  e  che  il  giudice  a  quo non propone
argomenti ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati, o comunque tali
da indurre la Corte a modificare il relativo orientamento;
        che pertanto la questione di legittimita' costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 130  del  decreto legislativo
31 marzo   1998,   n. 112   (Conferimento   di   funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata
dal Tribunale di Viterbo in relazione all'art. 77, primo comma, della
Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
01C1140