N. 368 ORDINANZA 6 - 16 novembre 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Opponibilita' del solo titolo anteriore (non al pignoramento, ma) all'anno di iscrizione a ruolo del tributo - Omesso preliminare esame della idoneita' del titolo (contratto di comodato) ai fini della dimostrazione della proprieta' - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65 nel testo modificato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.45 del 21-11-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI giudice, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo modificato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 dal Tribunale di Forli', iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice relatore Valerio Onida. Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale promosso nei confronti di un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il Tribunale di Forli', con ordinanza emessa il 21 novembre 2000 e pervenuta in cancelleria il 7 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo modificato dal decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, "nella parte in cui prevede che il titolo di proprieta' opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell'ente impositore debba avere data certa anteriore non al pignoramento ma all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva"; che il giudice remittente premesso che il tributo rimasto inevaso dal debitore era stato iscritto a ruolo nel 1995 ed era relativo a un credito fiscale di un anno antecedente - riferisce che l'ufficiale esattoriale aveva proceduto in data 22 aprile 1998 al pignoramento di alcuni beni mobili rinvenuti nell'abitazione del debitore e che i beni staggiti erano stati rivendicati dal terzo opponente, il quale, a sostegno del proprio diritto di proprieta', aveva prodotto un contratto registrato di comodato, stipulato in data 22 dicembre 1997; che il Tribunale di Forli' ritiene che l'elemento temporale imposto dalla norma (l'anteriorita' della reclamata proprieta' del terzo rispetto all'anno di insorgenza del tributo) attinga la sfera della occasionalita' e come tale sfugga alla previsione e al controllo del terzo proprietario: di qui l'incostituzionalita', in parte qua, della norma denunciata, atteso che l'esistenza di un debito tributario pregresso da un lato resterebbe ignota al proprietario, dall'altro assurgerebbe ad elemento essenziale per la inopponibilita' del titolo di proprieta' al creditore pignorante, preferito nel vincolare e sottrarre beni anche in danno del terzo proprietario solo perche' questi ha trasferito la detenzione di propri beni ad un contribuente moroso, ignaro della situazione debitoria di costui; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'inammissibilita' o comunque per la manifesta infondatezza della questione, ribadendo la richiesta in una memoria depositata in prossimita' della camera di consiglio; che la ragione di inammissibilita', precisata nella memoria, risiederebbe nel fatto che, a fronte dell'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, con cui e' stata sostituita l'intera disciplina del titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973 che contiene la disposizione denunciata, il giudice remittente non avrebbe svolto alcuna deduzione in ordine alla eventuale residua applicabilita' della disposizione previgente; che, nel merito, la difesa erariale richiama i precedenti di questa Corte con cui sono state respinte analoghe questioni (sentenza n. 351 del 1998; ordinanza n. 455 del 2000), sul rilievo che una disciplina dei limiti in ordine alla prova della proprieta' di beni pignorati nella casa del contribuente moroso, diversa da quella prevista per la comune esecuzione forzata, sarebbe giustificata, in relazione alle specifiche finalita' del procedimento di esecuzione esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza di escludere la possibilita' di fraudolente elusioni stabilendo la sostanziale inopponibilita' al fisco di atti di alienazione, successivi al sorgere dell'obbligazione tributaria, di beni che permangono nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti. Considerato che l'ordinanza di rimessione investe l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ancora applicabile nel giudizio a quo, essendo la procedura esecutiva, sulla quale si e' innestato l'incidente di cognizione, in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina (v. art. 36, comma 9, d.lgs. cit., nonche' ordinanza n. 28 del 2001) - nella parte in cui, dettando una norma destinata ad operare anche nel giudizio di opposizione promosso dal terzo, prevede che il titolo dell'appartenenza del bene a persona diversa dal debitore, di fronte al quale soltanto si arresta l'attivita' dell'ufficiale esattoriale procedente, debba essere "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo", anziche' semplicemente al pignoramento; che, pur in presenza di una costante lettura giurisprudenziale della norma denunciata, secondo cui il contratto di comodato dei beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente moroso non e' sufficiente a dimostrare il diritto di proprieta' del terzo opponente sui medesimi beni, provandone solo l'affidamento, il giudice a quo solleva la questione di legittimita' costituzionale concernente la data del titolo invocato dal terzo opponente, che si afferma consistente in un contratto di comodato, senza affrontare l'esame del profilo, logicamente preliminare, della idoneita' e della sufficienza del titolo medesimo ai fini della dimostrazione della proprieta' dei beni; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale si palesa manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Forli' con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001. Il cancelliere: Fruscella 01C1142