N. 368 ORDINANZA 6 - 16 novembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Riscossione  delle  imposte - Esecuzione esattoriale - Opposizione di
  terzo   -   Opponibilita'   del   solo  titolo  anteriore  (non  al
  pignoramento,  ma)  all'anno  di  iscrizione  a ruolo del tributo -
  Omesso  preliminare  esame della idoneita' del titolo (contratto di
  comodato) ai fini della dimostrazione della proprieta' - Difetto di
  motivazione  sulla  rilevanza  -  Manifesta  inammissibilita' della
  questione.
- D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602, art. 65 nel testo modificato dal
  d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1997, n. 30.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.45 del 21-11-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:   Massimo   VARI   giudice,   Riccardo   CHIEPPA,  Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R.
29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte sul reddito), nel testo modificato dal d.l. 31 dicembre 1996,
n. 669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30,   promosso  con  ordinanza  emessa  il  21 novembre  2000  dal
Tribunale di Forli', iscritta al n. 140 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1a serie
speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che  nel  corso  di un giudizio di opposizione di terzo
all'esecuzione    esattoriale    promosso   nei   confronti   di   un
concessionario  del servizio di riscossione dei tributi, il Tribunale
di  Forli',  con  ordinanza emessa il 21 novembre 2000 e pervenuta in
cancelleria  il  7 febbraio  2001,  ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   24   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 65  del  d.P.R.  29 settembre  1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo
modificato  dal  decreto  legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, "nella parte
in  cui prevede che il titolo di proprieta' opposto dal terzo avverso
la  pretesa  creditoria  dell'ente  impositore debba avere data certa
anteriore non al pignoramento ma all'anno cui si riferisce il tributo
iscritto a ruolo e dal quale il pignoramento deriva";
        che  il  giudice  remittente  premesso che il tributo rimasto
inevaso  dal  debitore  era  stato  iscritto  a ruolo nel 1995 ed era
relativo  a un credito fiscale di un anno antecedente - riferisce che
l'ufficiale  esattoriale  aveva  proceduto  in data 22 aprile 1998 al
pignoramento  di  alcuni  beni  mobili  rinvenuti nell'abitazione del
debitore  e  che  i  beni  staggiti erano stati rivendicati dal terzo
opponente,  il  quale,  a sostegno del proprio diritto di proprieta',
aveva prodotto un contratto registrato di comodato, stipulato in data
22 dicembre 1997;
        che  il  Tribunale di Forli' ritiene che l'elemento temporale
imposto  dalla  norma  (l'anteriorita' della reclamata proprieta' del
terzo  rispetto  all'anno di insorgenza del tributo) attinga la sfera
della  occasionalita'  e  come  tale  sfugga  alla  previsione  e  al
controllo  del  terzo  proprietario: di qui l'incostituzionalita', in
parte  qua,  della  norma  denunciata,  atteso  che l'esistenza di un
debito   tributario   pregresso  da  un  lato  resterebbe  ignota  al
proprietario,  dall'altro  assurgerebbe ad elemento essenziale per la
inopponibilita'  del  titolo  di  proprieta' al creditore pignorante,
preferito  nel  vincolare  e  sottrarre beni anche in danno del terzo
proprietario  solo  perche'  questi  ha  trasferito  la detenzione di
propri  beni  ad  un  contribuente  moroso,  ignaro  della situazione
debitoria di costui;
        che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,  che  ha  concluso  per
l'inammissibilita'  o  comunque  per  la manifesta infondatezza della
questione,  ribadendo  la  richiesta  in  una  memoria  depositata in
prossimita' della camera di consiglio;
        che  la ragione di inammissibilita', precisata nella memoria,
risiederebbe  nel  fatto  che,  a  fronte  dell'art. 16  del  decreto
legislativo  26 febbraio  1999,  n. 46,  con  cui e' stata sostituita
l'intera  disciplina  del  titolo  II  del d.P.R. n. 602 del 1973 che
contiene  la  disposizione  denunciata,  il  giudice  remittente  non
avrebbe  svolto  alcuna  deduzione  in  ordine alla eventuale residua
applicabilita' della disposizione previgente;
        che,  nel merito, la difesa erariale richiama i precedenti di
questa Corte con cui sono state respinte analoghe questioni (sentenza
n. 351  del  1998;  ordinanza  n. 455  del 2000), sul rilievo che una
disciplina  dei  limiti in ordine alla prova della proprieta' di beni
pignorati  nella  casa  del  contribuente  moroso,  diversa da quella
prevista  per  la comune esecuzione forzata, sarebbe giustificata, in
relazione  alle  specifiche  finalita' del procedimento di esecuzione
esattoriale  ed  alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza
di  escludere  la  possibilita' di fraudolente elusioni stabilendo la
sostanziale   inopponibilita'   al  fisco  di  atti  di  alienazione,
successivi  al  sorgere  dell'obbligazione  tributaria,  di  beni che
permangono   nella  casa  del  debitore  o  in  altri  luoghi  a  lui
appartenenti.
    Considerato  che  l'ordinanza di rimessione investe l'art. 65 del
d.P.R.   29 settembre   1973,  n. 602  -  nel  testo  anteriore  alla
sostituzione operata dall'art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
ancora   applicabile   nel  giudizio  a  quo,  essendo  la  procedura
esecutiva,  sulla quale si e' innestato l'incidente di cognizione, in
corso  al  momento  dell'entrata in vigore della nuova disciplina (v.
art. 36,  comma  9,  d.lgs. cit., nonche' ordinanza n. 28 del 2001) -
nella parte in cui, dettando una norma destinata ad operare anche nel
giudizio  di  opposizione  promosso  dal terzo, prevede che il titolo
dell'appartenenza  del bene a persona diversa dal debitore, di fronte
al  quale  soltanto si arresta l'attivita' dell'ufficiale esattoriale
procedente, debba essere "di data anteriore all'anno cui si riferisce
il tributo iscritto a ruolo", anziche' semplicemente al pignoramento;
        che,    pur    in    presenza   di   una   costante   lettura
giurisprudenziale della norma denunciata, secondo cui il contratto di
comodato dei beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente
moroso  non  e' sufficiente a dimostrare il diritto di proprieta' del
terzo  opponente sui medesimi beni, provandone solo l'affidamento, il
giudice  a  quo  solleva  la questione di legittimita' costituzionale
concernente  la  data del titolo invocato dal terzo opponente, che si
afferma  consistente  in  un  contratto di comodato, senza affrontare
l'esame del profilo, logicamente preliminare, della idoneita' e della
sufficienza  del  titolo  medesimo  ai fini della dimostrazione della
proprieta' dei beni;
        che,   pertanto,   la  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale  si palesa manifestamente inammissibile per difetto di
motivazione sulla rilevanza.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 65  del  d.P.R.  29 settembre
1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito),  nel  testo  modificato dal decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30,   sollevata,   in   riferimento   agli   artt. 3  e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Forli' con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
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