N. 370 ORDINANZA 6 - 16 novembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Competenza  -  Procedimenti per delitti indicati
  nell'articolo  51,  comma  3-bis,  codice  di  procedura  penale  -
  Declaratoria   di   incompetenza   pronunciata   dal   giudice  del
  dibattimento  -  Trasmissione  degli  atti  al  pubblico ministero,
  anziche'  direttamente  al  giudice  competente  per  il giudizio -
  Questione gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
- Cod. proc. pen., art. 23, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, e 101, secondo comma.
(GU n.45 del 21-11-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1,
del   codice   di  procedura  penale,  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento   penale,   dal  giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale  di Firenze con ordinanza emessa il 7 giugno 2000, iscritta
al  n. 448  del  registro  ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e
101,  secondo  comma,  della  Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale,
come  risultante  a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 70  del  1996,  nella  parte  in  cui  prevede  che il giudice del
dibattimento,  quando  dichiara  con sentenza la propria incompetenza
per  territorio,  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al  pubblico
ministero  presso  il  giudice  competente,  anziche'  direttamente a
quest'ultimo,  anche  in  relazione ai delitti, per i quali, ai sensi
degli  artt. 51,  comma 3-bis  e 328, comma 1-bis cod. proc. pen., le
funzioni   di  pubblico  ministero  e  di  giudice  per  le  indagini
preliminari    e    per   l'udienza   preliminare   sono   esercitate
rispettivamente   dall'ufficio   del   pubblico  ministero  e  da  un
magistrato  del  tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito
ha sede il giudice competente;
        che  il  Tribunale  di  Firenze,  dinanzi al quale il giudice
dell'udienza  preliminare  dello  stesso  Tribunale aveva disposto il
rinvio a giudizio di un imputato per i delitti di cui agli artt. 73 e
74  del  d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis del codice penale,
dichiarava  la  propria  incompetenza  per  territorio  e ordinava la
trasmissione  degli  atti al Tribunale di Grosseto, il quale emetteva
decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 7 maggio 1996;
        che  davanti  al  Tribunale di Grosseto la difesa eccepiva la
nullita'  del  decreto  che  dispone  il  giudizio  ritenendo che, in
applicazione  della regola sancita dalla sentenza n. 70 del 1996, gli
atti  avrebbero  dovuto essere trasmessi al pubblico ministero per un
nuovo esercizio dell'azione penale;
        che   il   medesimo   tribunale  respingeva  l'eccezione  sul
presupposto   che   la  sentenza  indicata  non  opera  nel  caso  di
procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc.
pen., procedendo all'istruttoria dibattimentale ed emettendo sentenza
in data 16 dicembre 1997;
        che   la   Corte  di  appello  di  Firenze,  in  accoglimento
dell'impugnazione  proposta  dal  pubblico  ministero e dalla difesa,
dichiarava  la  nullita'  del  decreto  che  dispone  il giudizio per
"incompetenza  funzionale  del  Tribunale  di Grosseto" ritenendo che
l'art. 23,  comma 1, cod. proc. pen., come risultante a seguito della
sentenza n. 70 del 1996, debba trovare applicazione anche nel caso in
esame e ordinava la trasmissione degli atti alla Procura distrettuale
di Firenze per l'ulteriore corso;
        che   in   data  25 giugno  1999  la  Direzione  distrettuale
antimafia   presso  il  Tribunale  di  Firenze  formulava  una  nuova
richiesta  di  rinvio  a giudizio al giudice dell'udienza preliminare
del  medesimo  Tribunale,  che  sollevava  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 23,  comma  1,  cod. proc. pen. nei termini
sopra indicati;
        che,  quanto  alla  non manifesta infondatezza, il rimettente
sottolinea  come  nel  caso  di  procedimenti  per i delitti indicati
nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo la competenza del
giudice  per  le  indagini  preliminari  e  per l'udienza preliminare
fissata  a  livello  distrettuale,  la  regressione  del procedimento
imposta  dalla  sentenza  n. 70 del 1996 si risolve in sostanza nella
ripetizione  di  una  udienza  gia'  validamente  svoltasi davanti al
giudice  naturale  e  nella  quale  le parti hanno potuto liberamente
esercitare i propri diritti;
        che  pertanto  la disciplina censurata sarebbe non solo priva
"di valida ratio costituzionale" ma anche contraria al buon andamento
degli uffici giudiziari;
        che  inoltre, secondo il giudice a quo, qualunque significato
si  attribuisca alla nuova celebrazione dell'udienza - la si intenda,
cioe',  come una mera ripetizione della precedente o come svolgimento
ex novo della stessa con attribuzione di pieni poteri al giudice - si
vengono  a  determinare  situazioni tali da ledere l'indipendenza del
giudice, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata, con riserva di dedurre;
        che  in prossimita' della camera di consiglio l'Avvocatura ha
depositato memoria con cui ribadisce le richieste gia' formulate.
    Considerato   che  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione
identica questione di legittimita' costituzionale e' stata dichiarata
non   fondata   con  sentenza  n. 104  del  2001,  in  quanto  basata
"sull'erroneo  presupposto  interpretativo che, anche nei casi in cui
il   rinvio  a  giudizio  e'  disposto  da  un  giudice  dell'udienza
preliminare  ritualmente  investito della competenza, la declaratoria
di  incompetenza  pronunciata  dal  giudice  del  dibattimento  debba
comportare,   alla   stregua   della  sentenza  n. 70  del  1996,  la
trasmissione  degli atti al pubblico ministero, anziche' direttamente
al giudice competente per il giudizio";
        che  questa  Corte  ha chiarito come nella sentenza n. 70 del
1996  la  regressione  del  procedimento era imposta dall'esigenza di
porre  l'imputato,  che  a  seguito dell'erronea individuazione della
competenza  non  aveva potuto accedere al giudizio abbreviato davanti
al   giudice  naturale,  in  condizioni  di  esercitare  nell'udienza
preliminare le facolta' connesse al proprio diritto di difesa;
        che invece "tale esigenza non ricorre evidentemente nei casi,
come  quelli  dei  giudizi a quibus, di procedimenti per i delitti di
cui  all'art. 51,  comma  3-bis,  cod. proc. pen., attratti alla sede
distrettuale  per  quanto  riguarda l'individuazione sia dell'ufficio
del  pubblico  ministero  incaricato  delle indagini, sia del giudice
dell'udienza  preliminare  competente  ai  sensi dell'art. 328, comma
1-bis, cod. proc. pen.", in quanto in tali procedimenti la competenza
territoriale  infradistrettuale  acquista rilievo solo nella fase del
dibattimento,   mentre  nelle  fasi  delle  indagini  e  dell'udienza
preliminare  l'ufficio  titolare  dell'azione  penale  e'  unico  per
l'intero   distretto  e  uno  solo  e'  il  giudice  territorialmente
competente a celebrare l'udienza preliminare;
        che  la  Corte  ha  concluso  che  "la  ratio decidendi della
sentenza  n. 70  del 1996 puo' quindi riferirsi ai procedimenti per i
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. solo ove sia
messa   in  discussione  la  stessa  competenza  distrettuale,  cioe'
nell'ipotesi in cui venga ritenuto competente un giudice dell'udienza
preliminare di altro distretto";
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 23,  comma  1,  del codice di
procedura  penale,  sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo
comma,   e  101,  secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in
epigrafe.
        Cosi'  deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001
                      Il cancelliere: Fruscella
01C1144