N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 novembre 2001

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  15  novembre  2001 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale del Presidente
  del  Consiglio  dei  ministri,  depositato  in  cancelleria  il  15
  novembre 2001
Previdenza   e   assistenza   sociale   -  Regione  Valle  d'Aosta  -
  Integrazione   regionale  al  trattamento  pensionistico  degli  ex
  combattenti  -  Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri -
  Dedotta  violazione  del  principio  di  uguaglianza per il diverso
  trattamento,  rispetto  al  restante  territorio dello Stato, delle
  pensioni  degli  ex  combattenti  della  Regione Valle d'Aosta, non
  giustificato da particolari situazioni regionali.
- Deliberazione  legislativa  della Regione Valle d'Aosta riapprovata
  il 17 ottobre 2001.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.46 del 28-11-2001 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
    Contro  il  Presidente  della giunta della Regione autonoma Valle
d'Aosta,  per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
deliberazione  legislativa Valle d'Aosta approvata per la prima volta
dal  Consiglio  regionale nella seduta del 20 giugno 2001, rinviata a
nuovo  esame  con  decisione  25  luglio 2001 n. 1896 e riapprovato a
maggioranza  assoluta  nella seduta del 17 ottobre 2001 - Provv. C.R.
n. 2252/XI  -  avente ad oggetto il disegno di legge regionale n. 119
concernente  "Integrazione  regionale  al  trattamento  pensionistico
degli ex combattenti".

                              F a t t o

    Il   Consiglio   regionale   ha   approvato,   con  provvedimento
legislativo  n. 2082/XI  in  data 20 giugno 2001, il disegno di legge
concernente:  "Integrazione  regionale  al  trattamento pensionistico
degli ex combattenti".
    Il   Consiglio   regionale   ha   approvato,   con  provvedimento
legislativo  n. 2082/XI  in  data 20 giugno 2001, il disegno di legge
concernente:  "Integrazione  regionale  al  trattamento pensionistico
degli ex combattenti .
    La Regione ha inteso riconoscere agli ex combattenti, di cui alla
legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni e integrazioni
e  di  cui  alla  legge 15 aprile 1985 n. 140, un assegno integrativo
reversibile regionale mensile.
    Il  Presidente  della  Commissione  di Coordinamento per la Valle
d'Aosta, con nota prot. n. 1896 in data 25 luglio 2001, ha rinviato a
nuovo  esame la sopraccitata legge regionale, con i seguenti rilievi:
"  ...  il  beneficio  del  trattamento  integrativo  previsto  per i
cittadini  ex  combattenti  residenti  nella  Regione  Valle  d'Aosta
risulta   discriminante,  alla  luce  del  principio  di  uguaglianza
dell'art.  3 della Costituzione, nei confronti dei cittadini italiani
residenti  in  altre  Regioni,  dal  momento  che i meriti militari e
morali   degli   ex   combattenti   non  sultano  diversi  a  seconda
dell'appartenenza regionale".
    "Inoltre,  non  sembra  coerente  con  le  funzioni in materia di
previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare
un  beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti
in  passato,  che di per se' non presuppongono una maggiore e diversa
tutela".
    Il  Consiglio  regionale  della  Valle  d'Aosta ha riapprovato la
legge a maggioranza assoluta e nel medesimo testo.
    Il   testo   riapprovato   e'   pervenuto   alla  Commissione  di
Coordinamento per la Valle d'Aosta il giorno 22 ottobre 2001.
    Con   il  presente  atto  il  Governo  impugna  la  deliberazione
regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni.

                            D i r i t t o

    La Regione ha riapprovato il provvedimento a maggioranza assoluta
dei  suoi  componenti,  ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 31 dello
Statuto  speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948 n. 4.
    Il   provvedimento  e'  stato  ripresentato  nell'identico  testo
precedentemente  rinviato,  in  quanto  la  Regione  osserva  che  la
delibera   legislativa   in   esame  e'  espressione  della  potesta'
integrativo-attuativa   riconosciuta   alla  Regione  in  materia  di
previdenza e assicurazioni sociali ai sensi dell'art. 3, primo comma,
lett.  h)  dello  Statuto  e del decreto legislativo 28 dicembre 1989
n. 430  (Norme  di  attuazione  dello Statuto speciale per la Regione
Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).
    Aggiunge,  altresi',  la Regione che l'organo di controllo non ha
contestato  alla  stessa  un  difetto di competenza legislativa nella
materia  de  qua,  ma  ne  ha  denunciato  piuttosto  le modalita' di
esercizio,  ritenendo  che  la  disciplina  approvata  dal  Consiglio
regionale  si  ponga  in contrasto con il principio di uguaglianza ex
art. 3 della Costituzione.
    In  particolare  la  Regione riconosce agli ex combattenti di cui
alla   legge   24  maggio  1970  n. 336  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  e  alla  legge  15  aprile  1985  n. 140,  un  assegno
integrativo  reversibile  regionale  mensile,  in  misura  pari  alla
maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di
cui all'art. 6 della legge n. 140/1985.
    Il  provvedimento  appare censurabile, in quanto il beneficio del
trattamento  integrativo  previsto  per  i  cittadini  ex combattenti
residenti  nella  Regione  Valle  d'Aosta risulta discriminante, alla
luce del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione, nei
confronti  dei  cittadini  italiani  residenti  in altre Regioni, dal
momento  che  i  meriti  militari  e  morali degli ex combattenti non
risultano diversi a seconda dell'appartenenza regionale.
    La  Regione  nelle  sue  controdeduzioni  ammette che "poiche' il
legislatore  regionale  puo'  disciplinare,  di  regola, in ordine ad
oggetti   localizzati   sul   proprio   territorio,  e'  innanzitutto
nell'ambito di tali oggetti che va valutato il rispetto del principio
di uguaglianza".
    L'affermazione di principio su riportata non e' pero' pertinente,
perche'  la  discriminazione  di cui alla legge regionale in esame ha
riguardo ai soggetti e non a circostanze oggettive locali.
    Codesta  Ecc.ma  Corte costituzionale ha infatti evidenziato come
la  legislazione  in  materia  previdenziale  delle Regioni a statuto
speciale  puo'  assumere  contenuti  integrativi  della  legislazione
statale  "purche'  diretti  ad adattare le disposizioni poste da tale
legislazione  alle  particolari  esigenze  regionali" (sent. 3 maggio
1990  n. 227) "sempre che sia giustificata dalla particolarita' della
situazione" (sent. 21 marzo 1989 n. 143).
    Orbene  nella  fattispecie non e' da riscontrare nessuna esigenza
correlata al riconoscimento costituzionale della autonomia regionale.
    Inoltre,  nella prima delle due pronunce sopra citate, la Regione
Sardegna  aveva solo riconosciuto anticipazioni (soggette a recupero)
sul  trattamento  previdenziale dei soggetti beneficiari senza quindi
alterare la uniformita' del trattamento.
    Infine,  non  sembra  coerente  con  le  funzioni  in  materia di
previdenza e assicurazioni sociali di competenza regionale assicurare
un  beneficio ad una categoria che vanta i requisiti per fatti svolti
in  passato,  che di per se' non presuppongono una maggiore e diversa
tutela.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
della   deliberazione   legislativa   della   Regione  Valle  d'Aosta
riapprovata nella seduta 17 ottobre2001.
        Roma, addi' 3 novembre 2001
                Avvocato dello Stato: Giuseppe Stipo
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