N. 371 SENTENZA 6 - 22 novembre 2001

Giudizio   per  conflitto  di  attribuzione  tra  Stato  e  Provincia
autonoma.

Agricoltura  -  Norme  commerciali  dell'olio  di oliva - Regolamento
  governativo  emanato  in  attuazione  di  normativa  comunitaria  -
  Attribuzione al Ministro delle politiche agricole e forestali della
  competenza  relativa  ai  previsti  controlli nonche' del potere di
  fissare  le  modalita'  di  attuazione - Lesione delle attribuzioni
  costituzionali della Provincia di Trento (ricorrente) - Conseguente
  annullamento   dell'atto  impugnato  -  Efficacia  della  pronuncia
  adottata   anche   nei  confronti  della  Provincia  di  Bolzano  -
  Assorbimento di ogni ulteriore censura.
- D.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, art. 1, comma 3.
- D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma 1.
(GU n.46 del 28-11-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   per   conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito
dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento
recante  norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo
alle  norme  commerciali  dell'olio  di  oliva), promosso con ricorso
della  Provincia  autonoma  di Trento, notificato il 4 febbraio 2000,
depositato  in  cancelleria  il 11 successivo ed iscritto al n. 6 del
registro conflitti 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  10 luglio  2001  il  Giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di
Trento  e  l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con   ricorso   regolarmente  notificato  e  depositato,  la
Provincia  autonoma  di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione
nei  confronti  dello  Stato, in relazione al d.P.R. 27 ottobre 1999,
n. 458  (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE]
n. 2815/98  relativo  alle  norme  commerciali  dell'olio  di oliva),
chiedendo a questa Corte di dichiarare che "non spetta allo Stato - e
per  esso  al  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali - il
compito  di  provvedere ai controlli previsti dal regolamento CE 2815
del  1998  e di attribuire allo stesso Ministero il potere di fissare
con  decreto  le  relative  modalita' di attuazione". La Provincia ha
chiesto    inoltre    l'annullamento    dell'impugnato    regolamento
governativo, limitatamente all'art. 1, comma 3.
    La   ricorrente   lamenta  la  lesione  della  propria  sfera  di
attribuzioni costituzionali, come definite dagli artt. 8, numero 21),
9,  numero  3),  e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  e dalle "relative norme di
attuazione";  dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione   dello   statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento);  "dai  principi e regole costituzionali in materia di
rapporti  tra regolamenti statali e potesta' legislativa provinciale,
nonche' di atti di indirizzo e coordinamento".
    La  Provincia  autonoma  di Trento rivendica anzitutto la propria
competenza   in   ordine   all'esecuzione   del   citato  regolamento
comunitario nell'ambito del proprio territorio, analogamente a quanto
previsto  per  le direttive comunitarie dalla legge n. 86 del 1989 ed
in base agli stessi principi affermati da questa Corte nella sentenza
n. 425  del  1999,  ritenendo  la  disciplina  della denominazione di
origine  dell'olio  di oliva riconducibile, per un verso, all'art. 8,
numero   21,  dello  statuto,  che  assegna  alle  Province  autonome
competenza  legislativa  primaria  in  materia di agricoltura; per un
altro  verso,  all'art. 9, numero 3, del medesimo, che attribuisce al
legislatore provinciale potesta' concorrente in materia di commercio.
La   ricorrente   invoca   altresi'   l'art. 16  dello  statuto,  che
attribuisce  alle  Province  autonome  potesta'  amministrativa nelle
materie nelle quali queste possono emanare norme legislative.
    Nel ricorso viene poi specificamente censurato l'art. 1, comma 3,
dell'impugnato  regolamento  governativo,  il  quale  dispone che "ai
controlli  previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione
del 2 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e
forestali,  avvalendosi  anche dell'Agecontrol", aggiungendo che "con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma".
    Si  tratta,  ad  avviso  della  Provincia,  di  funzioni che "per
definizione"  devono  svolgersi localmente: "l'art. 5 del regolamento
comunitario  n. 2815  ... prevede che il controllo sulle designazioni
di  origine  ... venga effettuato dagli Stati membri nelle imprese di
condizionamento  interessate ... dato che solo in questo modo si puo'
garantire  la corrispondenza ... tra le designazioni di origine degli
oli acquistati e quelle degli oli che escono dall'impresa".
    La  ricorrente  lamenta  inoltre  che l'attribuzione al Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali delle funzioni di verifica di
cui  si  tratta  -  operata,  tra  l'altro, con fonte secondaria - si
porrebbe  in  contrasto  anche  con  l'art. 4,  comma  1, del decreto
legislativo  n. 266  del  1992,  a  norma del quale, nelle materie di
competenza  propria  delle  Province  autonome,  "la  legge  non puo'
attribuire  agli  organi  statali  funzioni  amministrative, comprese
quelle  di  vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di
violazioni  amministrative,  diverse  da  quelle spettanti allo Stato
secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".
    Le   censure  sopra  riportate  si  estendono,  ad  avviso  della
Provincia  ricorrente,  anche  alla  previsione - ad opera del citato
comma  3  dell'art. 1  -  di  un  decreto  ministeriale  destinato  a
stabilire   le  modalita'  di  attuazione  dell'impugnata  disciplina
regolamentare.
    2. - Nel    presente    giudizio,    rappresentato    e    difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, si e' costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, per chiedere il rigetto del ricorso.
    Deduce  innanzitutto  quest'ultimo che - affidando il regolamento
comunitario  agli Stati membri il controllo di cui si tratta "al fine
di accertare la corrispondenza tra le designazioni dell'origine degli
oli   di   oliva   vergini  usciti  dall'impresa  e  le  designazioni
dell'origine  dei  quantitativi  di  olio d'oliva vergini utilizzati"
(art. 5,  par.  1)  e  prevedendo che questi adottino tutte le misure
necessarie  e  in  particolare  istituiscano  un  regime  di sanzioni
pecuniarie  (art. 5,  par.  2)  -  "la  materia  in questione ... pur
attenendo  senza  dubbio  all'agricoltura, riguarda principalmente il
commercio  e in particolare la tutela e l'affidamento del consumatore
contro    possibili   frodi   ed   inganni   nella   preparazione   e
commercializzazione del prodotto".
    Per  questa  ragione,  aggiunge  il  resistente,  "il regolamento
comunitario  ammette  esplicitamente  una  designazione  dell'origine
nazionale,  coincidente con lo Stato membro (v. art. 2, par. 1, lett.
b, primo trattino)".
    La   difesa   erariale   deduce  inoltre  che  la  materia  della
prevenzione  e repressione delle frodi nel commercio e' di competenza
statale,  come risulterebbe dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo
4 giugno  1997,  n. 143,  e  dall'art. 33,  comma  3, lettera b), del
decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dall'art. 10 del
decreto-legge  n. 282 del 1986, che ha istituito, per quanto riguarda
i  prodotti  alimentari,  l'Ispettorato  centrale  repressione frodi,
dipendente dal Ministero.
    La  depenalizzazione  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507, sopravvenuta al regolamento comunitario, ha mantenuto -
sottolinea  poi  il Presidente del Consiglio - la sanzione penale per
le  piu'  gravi  frodi alimentari, ed ha previsto un'aggravante per i
fatti  che "hanno per oggetto alimenti o bevande la cui denominazione
di  origine  o  geografica  o le cui specificita' sono protette dalle
norme  vigenti" (art. 5). Ancora, si legge nell'atto di costituzione,
con  il  decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 426, si e' stabilito
che,   salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  "chi  utilizza  la
designazione  di  origine prevista dal regolamento (CE) n. 2815/98 in
violazione  delle disposizioni da questo poste e' punito con sanzioni
amministrative   pecuniarie   e  con  la  sospensione  o  revoca  del
riconoscimento".
    La  difesa  erariale  conclude  escludendo  la  violazione  delle
disposizioni statutarie invocate dalla ricorrente: essendo preminente
la  materia  commerciale,  assegnata  dallo  statuto  alla competenza
legislativa  concorrente  delle Province autonome, non puo' ritenersi
preclusa,  in  assenza  di  normativa  regionale,  l'adozione  di una
disciplina  statale  di attuazione comunitaria eventualmente anche di
dettaglio.
    Quanto  alla  possibilita'  di utilizzare l'Agecontrol S.p.a., di
cui  alla legge 23 dicembre 1986, n. 898, il Presidente del Consiglio
sottolinea  che  "si tratta di una agenzia pubblica specializzata nei
controlli in materia di olio, istituita in base alla regolamentazione
comunitaria".  L'attivita'  di  tale  organismo,  prosegue  la difesa
erariale,  "a  seguito  della  entrata in vigore del regolamento (CE)
n. 150/99  del Consiglio del 19 gennaio 1999, e' stata prorogata, con
l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1999 n. 419".
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha  depositato  una  memoria  illustrativa  per  ribadire  e svolgere
ulteriormente  le  deduzioni  gia' proposte in sede del ricorso e per
replicare   alle  difese  contenute  nell'atto  di  costituzione  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
    La  ricorrente afferma innanzi tutto essere "priva di conseguenze
giuridiche  sul  presente giudizio" la controversia circa l'afferenza
del regolamento contestato al commercio o all'agricoltura, investendo
la  normativa  in  esame  profili  propri delle due materie, entrambe
assegnate alla competenza legislativa e amministrativa delle province
autonome.
    Si legge a questo riguardo nella memoria: "se anche ci si volesse
riferire alla potesta' concorrente in materia di commercio anziche' a
quella  esclusiva  in  materia  di  agricoltura,  nulla  cambierebbe,
perche'  anche  nelle materie di potesta' concorrente la Provincia di
Trento  ha  un  obbligo  di adeguamento della propria legislazione ai
soli  principi  della  legislazione  statale, e ... comunque opera il
divieto  per lo Stato di svolgimento di poteri amministrativi locali,
posto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992".
    La   Provincia   nega   poi  che  possa  applicarsi  ad  essa  la
disposizione  del decreto legislativo n. 143 del 1997, invocato dalla
difesa   erariale,  che  mantiene  alla  competenza  dello  Stato  la
"prevenzione  e  repressione  delle  frodi  nella  preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari", escludendo l'art. 1, comma 3,
del medesimo decreto legislativo dal proprio campo di applicazione le
regioni  a  statuto speciale e le province autonome, e stabilendo che
per  esse  "il trasferimento delle funzioni e dei compiti ... avviene
nel   rispetto   degli   statuti   e  attraverso  apposite  norme  di
attuazione".  Si  tratta  di una precisazione applicabile, secondo la
ricorrente,  anche  all'art. 33,  comma  3,  lettera  b), del decreto
legislativo  n. 300 del 1999, anch'esso richiamato dal Presidente del
Consiglio.
    Il riferimento obbligato e' piuttosto, ad avviso della Provincia,
all'art. 8,  lettera  g),  delle norme di attuazione di cui al d.P.R.
n. 279  del  1974,  che  mantiene alla competenza statale soltanto le
funzioni  amministrative  in  ordine  alla  " repressione delle frodi
nella  preparazione  e  nel commercio di sostanze di uso agrario e di
prodotti agrari".

                       Considerato in diritto

    1. -   La  Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei  confronti  dello  Stato,  in  relazione  al d.P.R.
27 ottobre  1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del
regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio
di  oliva),  chiedendo  a  questa Corte di dichiarare che "non spetta
allo  Stato  -  e  per  esso  al Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  il  compito  di  provvedere  ai  controlli previsti dal
regolamento CE 2815 del 1998 e di attribuire allo stesso Ministero il
potere  di  fissare con decreto le relative modalita' di attuazione".
La   Provincia   ha  chiesto  inoltre  l'annullamento  dell'impugnato
regolamento governativo, limitatamente all'art. 1, comma 3.
    La  ricorrente  ritiene  lesa  la  propria  sfera di attribuzioni
costituzionalmente  garantite dal regolamento governativo emanato con
d.P.R.  27 ottobre 1999, n. 458, che all'art. 1, comma 3, attribuisce
al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali il compito di
provvedere  ai  controlli previsti dal regolamento CE 2815 del 1998 e
conferisce al Ministro delle politiche agricole e forestali il potere
di fissare con un suo decreto le relative modalita' di attuazione.
    La  ricorrente impugna il d.P.R. n. 458 del 1999 in quanto lesivo
delle  proprie  attribuzioni,  come definite dall'art. 8, numero 21),
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige),  che assegna alle Province autonome competenza
legislativa  primaria  in materia di agricoltura; dall'art. 9, numero
3), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuisce al legislatore
provinciale   potesta'   concorrente   in   materia   di   commercio;
dall'art. 16  del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuisce alle
Province  autonome  potesta' amministrativa nelle materie nelle quali
queste  possono  emanare  norme legislative; dalle "relative norme di
attuazione" dello statuto per il Trentino-Alto Adige; "dai principi e
regole  costituzionali in materia di rapporti tra regolamenti statali
e  potesta'  legislativa  provinciale, nonche' di atti di indirizzo e
coordinamento";  dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
concernenti   il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali  e  provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e
coordinamento).
    In  particolare,  l'attribuzione  al  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali  delle funzioni di verifica di cui si tratta -
operata, lamenta la Provincia ricorrente, con fonte secondaria - e la
previsione,  con tale fonte, di un ulteriore regolamento ministeriale
per  fissare le modalita' di attuazione dei controlli in questione si
porrebbero  in contrasto con l'art. 4, comma 1, dell'invocato decreto
legislativo  n. 266  del  1992,  a  norma del quale, nelle materie di
competenza  propria  delle Province autonome, la legge - e, a maggior
ragione,  una  fonte  secondaria  -  "non puo' attribuire agli organi
statali  funzioni  amministrative,  comprese  quelle di vigilanza, di
polizia    amministrativa    e    di   accertamento   di   violazioni
amministrative,  diverse  da  quelle  spettanti allo Stato secondo lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione".
    2. - Il  ricorso  della  Provincia autonoma di Trento deve essere
accolto.
    2.1. - Nel presente caso, occorre premettere, viene in rilievo il
momento precedente l'esercizio di poteri sanzionatori, vale a dire la
fase   dei   controlli  e  della  prevenzione,  di  competenza  della
ricorrente   a   norma  del  citato  art. 4,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n. 266  del  1992, oltre che a norma del d.P.R. 22 marzo
1974,  n. 279  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per la
Regione   Trentino-Alto   Adige   in  materia  di  minime  proprieta'
colturali,  caccia e pesca, agricoltura e foreste), che mantiene allo
Stato  la  competenza  in  materia  di  repressione delle frodi nella
preparazione  e  nel  commercio  di prodotti agrari, ma non quella in
materia di vigilanza e prevenzione.
    La  menzionata  normativa  di  attuazione statutaria non e' stata
superata  dalla  sopravvenuta  legislazione  statale richiamata dalla
difesa  erariale.  Non  dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
(Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale),  che  all'art. 2,  comma  3,  riserva  al Ministero per le
politiche  agricole  la  prevenzione  oltre  che la repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari,
non  applicabile  alle  regioni  a  statuto  speciale e alle province
autonome,  per  le  quali,  anzi,  l'art. 1,  comma 3 prevede che "il
trasferimento  delle  funzioni  e  dei  compiti e dei connessi beni e
risorse  avviene  nel  rispetto  degli  statuti e attraverso apposite
norme  di  attuazione".  Ne'  dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300    (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
dell'articolo  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che all'art. 33,
comma  3,  lettera  b),  include tra le attribuzioni del Ministero la
prevenzione  e  la  repressione delle frodi, giacche' tale disciplina
non puo' spiegare effetti nei confronti della ricorrente.
    2.2.   -   Circa   l'attuazione  ed  esecuzione  dei  regolamenti
comunitari,   con   specifico   riguardo   alle   attribuzioni  della
ricorrente,  il  d.P.R.  19 novembre  1987,  n. 526  (Estensione alla
Regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle province autonome di Trento e
Bolzano   delle   disposizioni   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24 luglio 1977, n. 616), all'art. 6 stabilisce che spetta
alla  Regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle  Province  di  Trento e
Bolzano,   nelle   materie   di   rispettiva  competenza,  provvedere
all'attuazione  dei regolamenti comunitari "ove questi richiedano una
normazione integrativa o un'attivita' amministrativa di esecuzione".
    Sotto  quest'ultimo  profilo,  non  rileva  il  tenore  letterale
dell'art. 17,  comma 1, lettera a), della legge n. 400 del 1988, come
modificato   dall'art. 11   della   legge   5 febbraio   1999,  n. 25
(Disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alla Comunita' europea - legge comunitaria
1998),  al  quale non puo' ragionevolmente attribuirsi il significato
di  un  superamento della generale competenza regionale e provinciale
quanto  all'esecuzione  dei  regolamenti  comunitari nelle materie di
rispettiva competenza.
    La   competenza   regionale   e   delle   province  autonome  per
l'attuazione   e   l'esecuzione   dei   regolamenti  comunitari  "non
autosufficienti",  nelle  materie  assegnate alla loro competenza, e'
stata  riconosciuta in piu' di una occasione da questa Corte, che non
ha  d'altro canto escluso il possibile ricorso, da parte dello Stato,
a  tutti  gli  strumenti  consentitigli, a seconda della natura della
competenza  regionale  o  provinciale,  per  far valere gli interessi
unitari  di  cui esso e' portatore (sentenze n. 398 del 1998 e n. 126
del 1996; n. 284 del 1989; n. 433 del 1987; n. 304 del 1987).
    L'art. 5  del  regolamento  comunitario n. 2815/98, peraltro, non
richiede,  per  la  sua esecuzione, l'adozione di norme legislative o
regolamentari,  ben  potendo  l'ente  territoriale  interessato  dare
attuazione   alla   normativa  comunitaria  in  questione  attraverso
"un'attivita' amministrativa di esecuzione".
    Dal  canto  suo,  la  Provincia  ha  nel  frattempo  adottato, in
esecuzione   del   regolamento  comunitario  di  cui  si  tratta,  la
deliberazione   della   Giunta   provinciale   26 maggio  2000  sulle
"Modalita'  di  applicazione  del  Regolamento  CE  n. 2815/98  della
Commissione  del  22 dicembre  1998  relativo  alle norme commerciali
dell'olio di oliva".
    2.3.  -  Il  conflitto  che  la Corte e' chiamata a risolvere non
concerne  una  ipotesi  di  preventiva  sostituzione dello Stato alla
Provincia autonoma inadempiente rispetto agli obblighi comunitari.
    Il  regolamento  impugnato  non  si  presenta  infatti come norma
cedevole  o  suppletiva,  adottata  in  via  preventiva,  destinata a
lasciare  il  campo alla successiva, eventuale, normativa provinciale
di esecuzione del regolamento comunitario.
    L'art. 1,  comma 3, del regolamento impugnato assegna stabilmente
la  competenza  relativa  "ai controlli previsti dal regolamento (CE)
n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998" al Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  ed  aggiunge che "con decreto del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma".
    Si   tratta,   in  altri  termini,  di  una  stabile  alterazione
dell'assetto  delle  competenze  delineato  dallo  statuto speciale e
dalle norme di attuazione statutaria, inconciliabile, in particolare,
con  il  citato  art. 4,  comma 1, del decreto legislativo n. 266 del
1992,  a  norma  del quale, nelle materie di competenza propria delle
Province  autonome,  la  legge - e, a fortiori una fonte secondaria -
"non  puo'  attribuire  agli  organi statali funzioni amministrative,
comprese   quelle  di  vigilanza,  di  polizia  amministrativa  e  di
accertamento   di   violazioni   amministrative,  diverse  da  quelle
spettanti  allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme
di attuazione".
    Tanto  piu'  che in questo caso lo Stato e' intervenuto con norma
secondaria  attributiva,  a  sua  volta,  di  poteri  ministeriali in
materia  assegnata  alla  competenza provinciale, in contrasto con la
costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la quale esclude che un
regolamento  governativo o ministeriale possa legittimamente limitare
o interferire con l'esercizio di competenze attribuite alle regioni o
alle  province  autonome  (ex plurimis v. le sentenze n. 84 del 2001;
n. 209 del 2000; n. 420 del 1999; n. 352 del 1998; n. 250 del 1996).
    Per  le ragioni su esposte il provvedimento impugnato si appalesa
lesivo delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.
    Il  ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento deve pertanto
essere  accolto  e  l'impugnato regolamento governativo, adottato con
d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458, deve essere annullato, nella parte in
cui si applica alla ricorrente.
    Rimane assorbita ogni ulteriore censura.
    2.4. - In  considerazione  della  piena  equiparazione statutaria
delle due province autonome relativamente alle attribuzioni di cui si
tratta,  la  presente sentenza deve produrre i suoi effetti anche nei
confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle
Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, l'art. 1, comma 3, del
d.P.R.   27 ottobre   1999,  n. 458  (Regolamento  recante  norme  di
attuazione  del  regolamento  [CE]  n. 2815/98  relativo  alle  norme
commerciali  dell'olio di oliva) e conseguentemente annulla l'art. 1,
comma  3,  del medesimo d.P.R. n. 458 del 1999, nella parte in cui si
applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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