N. 385 ORDINANZA 22 novembre - 6 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero  - Espulsione - Impossibilita' di dare immediata esecuzione
  al   provvedimento   -   Trattenimento  nei  centri  di  permanenza
  temporanea   e   assistenza,  disposto  dal  questore  -  Durata  -
  Fissazione con provvedimento motivato del giudice della convalida -
  Omessa previsione - Prospettata violazione del principio di riserva
  di  giurisdizione  in  materia  di  liberta'  personale - Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 13.
Straniero  - Espulsione - Impossibilita' di dare immediata esecuzione
  al   provvedimento   -   Trattenimento  nei  centri  di  permanenza
  temporanea   e  assistenza,  disposto  dal  questore  -  Avviso  al
  difensore   dell'inizio   della   misura   -  Omessa  previsione  -
  Prospettata  lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza
  della questione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 24.
Straniero  - Espulsione - Impossibilita' di dare immediata esecuzione
  al   provvedimento   -   Trattenimento  nei  centri  di  permanenza
  temporanea   e  assistenza,  disposto  dal  questore  -  Avviso  al
  difensore  dell'inizio della misura - Omessa previsione - Questione
  riferita a disposizione di atto privo di forza di legge - Manifesta
  inammissibilita'.
- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.48 del 12-12-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo
MEZZANOTTE,  Fernanda  CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, commi 1,
3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R.
31 agosto  1999,  n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo  1,  comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286),  promossi  con  n. 11  ordinanze  emesse il 19 dicembre 2000
(n. 4 ordinanze) e il 21 dicembre 2000 (n. 7 ordinanze) dal tribunale
di  Milano, in composizione monocratica, rispettivamente iscritte dal
n. 158  al n. 161; e dal n. 197 al n. 203 del registro ordinanze 2001
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 e n. 12,
1a serie speciale, dell'anno 2001.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che,  con  quattro  ordinanze  in data 19 dicembre 2000
(r.o.  da  n. 158  a  n. 161  del 2001) e con sette ordinanze in data
21 dicembre 2000 (r.o. da n. 197 a n. 203 del 2001), tutte di analogo
contenuto,  il  tribunale  di Milano, in composizione monocratica, ha
sollevato,  in  riferimento  all'articolo  13,  secondo  comma, della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
14,  commi  1,  4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla condizione dello straniero), nella
parte  in  cui  non  prevede  che  la  durata del trattenimento dello
straniero  nei  centri  di  permanenza  temporanea  ed assistenza sia
stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria;
        che,  con  le  stesse  ordinanze,  il  tribunale di Milano ha
sollevato,  in  riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di  legittimita'  costituzionale  anche  dell'art. 14,  comma  3, del
medesimo  decreto  legislativo  e  dell'art. 20  del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero,  a norma dell'articolo 1,
comma  6,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286), "nella
parte  in  cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al
difensore,   di   fiducia   o   di  ufficio,  fin  dall'adozione  del
provvedimento  amministrativo  di  trattenimento  o,  quantomeno, dal
momento della comunicazione al giudice dell'inizio della misura";
        che,  quanto  alla prima questione, i remittenti rilevano che
le   disposizioni   censurate,   che   prevedono   la  convalida  del
trattenimento,  stabilendo  che  essa  "comporta"  la  permanenza nel
centro  per  un periodo di complessivi venti giorni, contrasterebbero
con  l'art. 13,  secondo  comma,  della  Costituzione,  in quanto non
consentirebbero  al  giudice della convalida di determinare "il tempo
strettamente  necessario"  per il compimento delle attivita' indicate
al   comma   1   del   medesimo  art. 14  (soccorso  allo  straniero;
accertamenti  sulla  sua  identita'  o  nazionalita'; acquisizione di
documenti  per  il  viaggio; reperimento del vettore) e affiderebbero
all'autorita'   amministrativa  la  scelta  del  momento  in  cui  e'
possibile  eseguire  l'espulsione, rimettendo al questore la concreta
determinazione della durata del trattenimento;
        che,  in  relazione  alla  seconda  questione di legittimita'
costituzionale,  i  remittenti  osservano che l'art. 14, comma 3, del
testo unico sull'immigrazione e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999,
nella  parte  in cui omettono di imporre al questore, contestualmente
alla  trasmissione  degli  atti  alla  cancelleria  del giudice della
convalida,  di  provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento
il  difensore  di  fiducia, eventualmente nominato dallo straniero, o
quello  di  ufficio,  desumibile dagli appositi elenchi, sarebbero in
contrasto   con  l'art. 24  della  Costituzione,  in  quanto  la  non
tempestivita' dell'avviso al difensore menomerebbe le possibilita' di
difesa della persona trattenuta;
        che  in  tutti  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate.
    Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i
relativi   giudizi   possono   essere   riuniti   per  essere  decisi
congiuntamente;
        che   la   prima   delle  questioni  sollevate,  che  investe
l'articolo  14,  commi  1,  4  e 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n. 286,  nella  parte  in  cui  non  prevede che la durata del
trattenimento  dello straniero nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza  sia  stabilita  con provvedimento motivato dell'autorita'
giudiziaria,  e'  stata dichiarata non fondata da questa Corte con la
sentenza n. 105 del 2001;
        che  i  remittenti  non  adducono  argomenti nuovi rispetto a
quelli  gia'  esaminati,  tali  da indurre questa Corte ad un diverso
orientamento;
        che  la  seconda  questione  riguarda l'art. 14, comma 3, del
decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del
1999,  dei  quali  i remittenti denunciano il contrasto con l'art. 24
della Costituzione, poiche', non prevedendo l'obbligo per il questore
di  dare  avviso  al  difensore dello straniero fin dall'adozione del
provvedimento  di  trattenimento  o,  quantomeno,  dal  momento della
successiva  comunicazione  al  giudice  dell'inizio  di  tale misura,
impedirebbero  alla  persona  trattenuta  di  approntare una adeguata
difesa;
        che  la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394   del  1999  e'  inammissibile,  trattandosi  di  disposizione
contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge;
        che,  in  riferimento  alla questione sollevata sull'art. 14,
comma   3,   per  violazione  dell'art. 24  Cost.,  va  rilevato  che
correttamente  i  remittenti  ritengono  obbligatoria la presenza del
difensore nel procedimento di convalida del trattenimento;
        che,  in  base  al  costante insegnamento di questa Corte, il
legislatore  puo'  regolare  i  diversi  procedimenti giurisdizionali
secondo  scelte  discrezionali  e  modulare sulle caratteristiche del
tipo  di  procedimento  prescelto  l'esercizio del diritto di difesa,
purche' non ne venga intaccato il nucleo irriducibile (v. ex plurimis
sentenze  n. 119 del 1995; n. 220 del 1994; n. 543 e n. 351 del 1989;
e n. 202 del 1975);
        che   nella   presente   fattispecie,   pur  in  un  contesto
procedimentale  ispirato  ad  esigenze  di  celerita', semplicita' ed
immediatezza,  l'effettivita'  di tale diritto non viene compromessa,
potendo  comunque lo straniero, fin dall'inizio del trattenimento nel
centro, ricevere visitatori provenienti dall'esterno e in particolare
il  difensore  che  abbia eventualmente scelto ed essendogli altresi'
garantita  liberta'  di  corrispondenza,  anche  telefonica (art. 21,
commi 1 e 3, del d.P.R. n. 394 del 1999);
        che  nella  ipotesi  in cui lo straniero trattenuto non abbia
gia'  provveduto  alla  scelta  di  un  difensore,  questo  gli viene
nominato  d'ufficio  dal giudice della convalida, lo stesso difensore
deve  essere  presente  all'udienza e puo' acquisire al piu' tardi in
quella sede ogni elemento di conoscenza utile alla difesa;
        che,  pertanto,  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 14,  comma  3,  del decreto legislativo n. 286 del 1998, in
riferimento  all'art. 24  della  Costituzione, deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1)   Dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  14,  commi 1, 4 e 5, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla   condizione   dello   straniero)   sollevata,  in  riferimento
all'articolo  13, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di
Milano,  in  composizione  monocratica,  con le ordinanze indicate in
epigrafe;
    2)   Dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 14, comma 3, del medesimo
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento
all'articolo  24  della  Costituzione,  dal  tribunale  di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
    3)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo  20  del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero,  a norma dell'articolo 1,
comma  6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata,
in  riferimento  all'articolo 24 della Costituzione, dal tribunale di
Milano, in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 dicembre 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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