Avviso di rettifica dell'ordinanza ministeriale del 26 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 29 del 10 aprile 2001.(GU n.37 del 11-5-2001)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione Vista l'ordinanza ministeriale del 26 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 29 del 10 aprile 2001, con la quale e' stata indetta la sessione 2001 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra; Rilevata la necessita' di apportare integrazioni esplicative all'art. 4 della predetta ordinanza; Ordina: l'art. 4 dell'ordinanza ministeriale del 26 marzo 2001 e' cosi' riformulato: Art. 4. Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine - Esclusioni Il comma 1 e' confermato. Il comma 2 e' sostituito dai seguenti commi 2, 3 e 4: 2. Nel caso in cui il comune sede di residenza o svolgimento del praticantato non risulti sede d'esame, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 3. Nel caso in cui nella provincia sede di residenza o di svolgimento del praticantato ci siano piu' circoscrizioni di collegio, la domanda deve essere presentata all'istituto ubicato nella circoscrizione sede di residenza o di svolgimento del praticantato. 4. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede d'esame, sede prescelta con i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ed inviate al collegio dei geometri nella cui circoscrizione risulta ubicato il detto istituto, si considereranno prodotte in tempo utile, purche' spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il comma 3, diventa comma 5 e il comma 4 diventa comma 6. Roma, 8 maggio 2001 Il direttore generale: Cosentino