Rettifica del concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico in prova, quinta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica per le esigenze dell'area disciplinare della difesa delle colture della facolta' di agraria.(GU n.38 del 15-5-2001)
IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Visto il decreto rettorale n. 607 dell'6 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 73 del 19 settembre 2000, con cui e' stato bandito il concorso pubblico, per esami, a un posto di operatore tecnico, quinta qualifica funzionale, area tecnico-scientifica per le esigenze dell'area disciplinare delle colture della facolta' di agraria; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che stabilisce che "Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio"; Accertato che nell'art. 7, comma 11, e' stato erroneamente disposto che "La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nelle tre prove" anziche' "Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio"; Ritenuto di dover parzialmente modificare il succitato decreto rettorale n. 607 dell'6 settembre 2000; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: A seguito delle motivazioni addotte nelle premesse, l'art. 7, comma 11, del succitato decreto rettorale n. 607 dell'6 settembre 2000 e' modificato come segue: Art. 7, comma 11 "Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio"; Sono fatte salve le domande gia' prodotte a questa amministrazione. Il rettore: Muscio