MINISTERO DELLA DIFESA

NOMINA

Sostituzione  e  modifica dell'art. 7, punto 1, lettera g), del bando
di  concorso  per  l'ammissione  al  primo  corso  di aggiornamento e
formazione  professionale  di  settecento  allievi vicebrigadieri del
ruolo  sovrintendenti  dell'Arma  dei  carabinieri,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n.
69 del 31 agosto 2001.
(GU n.80 del 9-10-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Visto il decreto ministeriale n. 28/R in data 23 agosto 2001, con
il  quale  e' stato indetto il concorso interno per titoli, riservato
agli   appuntati   scelti,   per   l'ammissione  al  primo  corso  di
aggiornamento   e  formazione  professionale  di  settecento  allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di
cui  diciassette riservati ai candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo;
    Considerato  che  nel  sopracitato  bando  di concorso all'art. 7
"Formazione  ed  approvazione delle graduatorie" punto 1, lettera g),
e'  stato  erroneamente  riportato  l'art. 31,  comma 5,  del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
    Considerato  che  l'art. 31,  comma 5,  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995,  n. 198  e'  stato modificato dall'art. 25, punto 1,
lettera c) del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
    Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  modificare il predetto
art. 7,  punto  1,  lettera g), del decreto ministeriale 28/R in data
23 agosto 2001 sopraindicato;

                              Decreta:


                           Articolo unico

    L'art. 7  "Formazione  ed  approvazione  delle  graduatorie"  del
decreto  ministeriale  n. 28/R  in  data 23 agosto 2001, citato nelle
premesse,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana  - 4a serie speciale - n. 69 del 31 agosto 2001, al punto 1,
lettera g), e' cosi' sostituito e modificato:
      "per  l'anzianita'  di  servizio  0,05 punti per ogni giorno di
servizio  prestato  nell'Arma  (nel  conteggio sara' incluso anche il
periodo  da  allievo mentre saranno esclusi i periodi durante i quali
gli  interessati  siano  stati  giudicati  non idonei all'avanzamento
nonche'  i  periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di
condanne penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari
e  di  aspettativa  per  motivi  privati)  fino  ad un massimo di 600
punti;".
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 25 settembre 2001
                                               Ten. Gen.: Simeone