LEGGE 13 febbraio 2001, n. 11 

Disposizioni   in   materia  di  forfetizzazione  del  compenso  agli
ufficiali giudiziari.
(GU n.39 del 16-2-2001)
 
 Vigente al: 3-3-2001  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Agli  ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari
e'  riconosciuto  il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della
percentuale  del  15  per  cento  di cui all'articolo 122, numero 2),
dell'ordinamento   approvato   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica  15  dicembre  1959,  n. 1229, calcolato per ciascun anno,
nella misura gia' corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.
  2.  Le  somme  corrisposte  ai sensi del comma 1 non danno luogo ad
interessi ne' a rivalutazione monetaria.
  3.  Le  somme  gia'  percepite  dagli  ufficiali giudiziari e dagli
aiutanti  ufficiali  giudiziari,  o comunque ad essi riconosciute con
sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto
disposto   dall'articolo  122,  numero  2),  del  citato  ordinamento
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1229 del
1959,  per  gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto
sui  trattamenti  economici come individuati nel comma 1 del presente
articolo.
  4.  In  caso  di  accettazione  della  corresponsione  delle  somme
determinate  ai  sensi  del  comma 1 del presente articolo, i giudizi
pendenti  alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi
ad  oggetto  il  riconoscimento della percentuale di cui all'articolo
122,  numero  2),  del  citato  ordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni
1998  e  1999,  sono  dichiarati  estinti d'ufficio con compensazione
delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziari non ancora
passati in giudicato restano privi di effetto.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino