MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 giugno 2001, n. 289 

Regolamento  per  l'individuazione  delle tipologie di animali per le
quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta.
(GU n.164 del 17-7-2001)
 
 Vigente al: 1-8-2001  
 

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  l'articolo  17,  terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
recante  misure  in  materia  fiscale,  che ha inserito nell'articolo
13-bis  del  testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera
c-bis);
  Visto  l'articolo  13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle  imposte  dirette,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che prevede una detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19%,
per  le spese veterinarie sostenute, fino all'importo di L. 750.000 e
limitatamente alla parte che eccede L. 250.000;
  Visto  l'articolo  13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico
delle  imposte  dirette,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che demanda ad un apposito
decreto del Ministero delle finanze l'individuazione delle tipologie
  di  animali  per  le  quali  spetta la detraibilita' delle predette
  spese;
Considerato che gli oneri indicati nell'articolo 13-bis del testo
unico  delle  imposte  dirette,  approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernono spese sostenute
in relazione alla sfera personale del soggetto;
  Atteso  che  i  predetti  oneri possono essere detratti se non sono
deducibili  dai  singoli  redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo;
  Tenuto  conto  della  legge  7 febbraio 1992, n. 150, concernente i
reati  relativi  all'applicazione  in  Italia  della  convenzione sul
commercio  internazionale  delle  specie animali e vegetali in via di
estinzione,  firmata  a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge
19  novembre  1975,  n.  874,  e  del  regolamento  CEE n. 3626/82, e
successive  modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e
la  detenzione  di  esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono
costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-6112 del 24 maggio 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La detrazione d'imposta prevista, nella misura del 19 per cento,
dall'articolo  13-bis, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, come modificato dall'articolo
32,  comma  1,  della  legge  21  novembre  2000,  n. 342, compete in
relazione  alle  spese  veterinarie  sostenute per la cura di animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
  2.  La  detrazione d'imposta di cui al comma 1 non compete, in ogni
caso,  per  le  spese  veterinarie  sostenute  per la cura di animali
destinati  all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare
e  di  animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio
di  attivita'  commerciali  o  agricole  ne'  in relazione ad animali
utilizzati per attivita' illecite.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.

    Roma, 6 giugno 2001
                                               Il Ministro: Del Turco

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Finanze, foglio n. 364