MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2001, n. 346 

Regolamento  concernente  modificazioni  del  decreto ministeriale 31
maggio  1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai
centri  di  assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti.
(GU n.215 del 15-9-2001)
 
 Vigente al: 30-9-2001  
 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto, in particolare, l'articolo 40 del citato decreto legislativo
n.  241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con
uno  o piu' regolamenti, emana disposizioni concernenti la disciplina
dei centri di assistenza fiscale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,   e   successive   modificazioni,   recante   modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  finanze  31 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  187  del  12 agosto 1998,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  dal  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  dell'11 giugno 1999,
recante  norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza
fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai  professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione di Governo ed,
in  particolare,  l'articolo  57  del  predetto  decreto, che prevede
l'istituzione  delle  agenzie  fiscali,  nonche'  l'articolo  62  del
medesimo  decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra
l'altro,  che  all'Agenzia  delle  entrate  sono  attribuite tutte le
funzioni  concernenti  le  entrate  tributarie erariali non assegnate
alla competenza di altre agenzie, enti od organi;
  Visto,  inoltre,  l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300
del 1999, concernente le competenze del direttore dell'Agenzia;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il
quale  sono  state  disciplinate,  tra l'altro, le modalita' di avvio
delle  agenzie  fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto
decreto legislativo n. 300 del 1999;
  Ritenuta   la   necessita'   di  apportare  alcune  modifiche  alle
disposizioni  previste  dal  decreto  del  Ministro  delle finanze 31
maggio  1999, n. 164, al fine di estendere l'utilizzo del servizio di
collegamento  telematico  con  l'Agenzia  delle  entrate  nonche'  di
adeguare la normativa medesima all'evoluzione tecnologica dei sistemi
di  trasmissione  dei  dati  in  via  telematica  e alle disposizioni
vigenti;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-6813 del 22 giugno 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Disposizioni modificative del decreto
          del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164

  1.  Nell'articolo  16  del  decreto  del  Ministro delle finanze 31
maggio  1999,  n.  164,  concernente il regolamento recante norme per
l'assistenza  fiscale  resa  dai  centri di assistenza fiscale per le
imprese   e   per   i  dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e  dai
professionisti  ai  sensi  dell'articolo 40 del decreto legislativo 9
luglio  1997, n. 241, di seguito indicato decreto n. 164 del 1999, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle attivita' di assistenza
fiscale  di  cui  all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, provvedono a:
    a)  comunicare  ai  sostituti d'imposta, anche in via telematica,
entro  il  20  giugno  di  ciascun  anno,  il  risultato finale delle
dichiarazioni;
    b)  consegnare  al  contribuente,  entro  il 20 giugno di ciascun
anno,  copia  della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo
prospetto di liquidazione;
    c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro
il  20 ottobre di ciascun anno, le dichiarazioni predisposte e, entro
il  31  dicembre  successivo,  le  dichiarazioni  integrative  di cui
all'articolo 14;
    d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti
di  liquidazione  nonche'  le  schede  relative  alle  scelte  per la
destinazione  dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  fino  al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione.".
  2.  Nell'articolo  17  del  decreto  n.  164 del 1999 il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
  "1.  I  sostituti  d'imposta  che  comunicano ai propri sostituiti,
entro  il  15  gennaio  di  ogni  anno,  di voler prestare assistenza
fiscale provvedono a:
    a)  controllare,  sulla  base  dei  dati ed elementi direttamente
desumibili   dalla   dichiarazione   presentata  dal  sostituito,  la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che   stabiliscono   limiti  alla  deducibilita'  degli  oneri,  alle
detrazioni ed ai crediti di imposta;
    b)  consegnare al sostituito, entro il 15 giugno di ciascun anno,
copia  della  dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo prospetto di
liquidazione;
    c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro
il  20  ottobre  di  ciascun  anno,  le  dichiarazioni  elaborate e i
relativi  prospetti  di  liquidazione  nonche' consegnare, secondo le
modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per
la  destinazione  dell'otto  per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche;
    d)  conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti
di  liquidazione  fino  al  31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione.".
  3.  Nell'articolo  19  del  decreto  n.  164 del 1999 il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
  "4.  Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di
agosto  o  di  settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le
imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.".
  4. Nel decreto n. 164 del 1999 i riferimenti indicati:
    a)  nell'articolo  3,  comma  1,  al  "decreto  direttoriale  del
Dipartimento   delle   entrate"   devono   intendersi  effettuati  al
"provvedimento amministrativo";
    b)  nell'articolo  7,  comma  4,  al  "decreto  direttoriale  del
Dipartimento   delle   entrate"   devono   intendersi  effettuati  al
"provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate";
    c)  nell'articolo 13, comma 6, al "decreto del Dipartimento delle
entrate"    devono    intendersi    effettuati    al   "provvedimento
amministrativo";
    d)  nell'articolo  6,  comma  2,  nell'articolo  7,  commi 1 e 3,
nell'articolo  9,  comma  2,  nell'articolo  10,  commi  1,  2  e  3,
nell'articolo   21,   commi   1  e  3,  nell'articolo  22,  comma  2,
nell'articolo  25,  commi  1, 2 e 3, nell'articolo 27, commi 1 e 2, e
nell'articolo  28,  comma  1,  al "Dipartimento delle entrate" devono
intendersi effettuati all'"Agenzia delle entrate".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 luglio 2001
                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2001
  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 149