Integrazione della legge regionale 30 dicembre 1982 n. 53 (norme per la pubblicita' dello stato patrimoniale tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti e di istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria).(GU n.13 del 7-4-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 6 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 9 1. Dopo il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1982 n. 53 (norme per la pubblicita' dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituzioni operanti nell'ambito della Regione Liguria) e' aggiunto il seguente: "Ulteriori sanzioni disciplinari sono previste dal regolamento interno del consiglio regionale per il caso in cui, nonostante l'applicazione della censura, il consigliere regionale non provveda all'adempimento.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 23 novembre 2000 ORSI