REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 2000, n. 40 

  Integrazione  della  legge  regionale 30 dicembre 1982 n. 53 (norme
per   la   pubblicita'   dello   stato  patrimoniale  tributario  dei
consiglieri  regionali  e  degli amministratori di enti e di istituti
operanti nell'ambito della Regione Liguria).
(GU n.13 del 7-4-2001)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del
                          6 dicembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifica dell'art. 9
    1. Dopo   il   terzo  comma  dell'art. 9  della  legge  regionale
30 dicembre  1982  n.  53  (norme  per  la  pubblicita'  dello  stato
patrimoniale   e   tributario   dei  consiglieri  regionali  e  degli
amministratori  di  enti  ed  istituzioni  operanti nell'ambito della
Regione Liguria) e' aggiunto il seguente:
    "Ulteriori  sanzioni  disciplinari  sono previste dal regolamento
interno  del  consiglio  regionale  per  il  caso  in cui, nonostante
l'applicazione  della  censura, il consigliere regionale non provveda
all'adempimento.".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 23 novembre 2000
                                ORSI