REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2000, n. 20 

  Norme    urgenti    per   la   semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi,  per  l'adeguamento delle leggi in materia forestale,
nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita' forestali.
(GU n.25 del 7-7-2001)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 15 novembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti
      amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia
             forestale, nonche' per favorire la gestione
                dei boschi e le attivita' forestali.
    1.  All'art.  7  della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come
sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 38/1986
e  modificato  dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 6/1997,
dopo il tredicesimo comma, sono aggiunti i seguenti:
    "Le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P, cosi'
come  individuate  dal  piano  urbanistico regionale e recepite dagli
strumenti   urbanistici   locali,   non   sono  soggette  al  vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto n. 3267/1923, come previsto dal
primo comma.
    Non  e', altresi', subordinata alla preventiva acquisizione della
suddetta  autorizzazione l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di
cui  all'art.  70  del  regio  decreto  25 maggio  1895,  n.  350,  e
successive  modificazioni  e  integrazioni.  Il  soggetto che dispone
l'immediata    esecuzione   dei   lavori   comunica   all'Ispettorato
ripartimentale  delle  foreste  territorialmente  competente l'inizio
degli  stessi  e  trasmette  entro  trenta  giorni  perizia  sommaria
dell'intervento.
    Dopo  l'entrata in vigore della legge regionale 13 novembre 2000,
n.  20,  nelle  zone  omogenee  di  cui al quattordicesimo comma, gli
interventi sono realizzati previa verifica geologica, documentata con
una  relazione  che  attesti  che l'intervento previsto avviene nella
completa  sicurezza  per quanto riguarda la stabilita' dei luoghi, il
regolare  deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme
e dei fenomeni carsici.
    L'ispettorato   ripartimentale   delle   foreste  competente  per
territorio,   sia   per  le  attivita'  autorizzate  dall'Ispettorato
medesimo  che  per quelle autorizzate dalla direzione regionale delle
foreste,   puo'   assentire,   per   concrete  necessita'  esecutive,
all'esecuzione   di  lavori  non  perfettamente  corrispondenti  alle
previsioni   progettuali   autorizzate,   purche'   gli   stessi  non
pregiudichino  gli  aspetti  idrogeologici  dell'area  rispetto  alla
globalita' dei lavori autorizzati.
    Nel  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia non trova
applicazione  l'art.  21  del  regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126,
nella  parte  in  cui  dispone la pubblicazione all'albo pretorio del
comune della domanda di autorizzazione e del provvedimento assunto al
riguardo.".
    2. All'art. 6 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, i commi
2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    "2.  L'autorizzazione  per la riduzione della superficie a bosco,
prevista  dal  primo  comma  dell'art.  18  della  legge regionale n.
22/1982, come sostituito dall'art. 73, comma 1, della legge regionale
n. 34/1997, prevede l'obbligo di intervento compensativo, mediante la
formazione   di   rimboschimenti,   impianti   arborei   o  di  verde
ornamentale,  su  una  superficie  di estensione equivalente a quella
ridotta,   oppure   prevede  l'obbligo  di  miglioramento  di  boschi
esistenti  da  eseguire su una superficie di estensione almeno doppia
di  quella  ridotta.  Quando  l'autorizzazione  per  la  riduzione di
superficie  a  bosco  viene  rilasciata per la realizzazione di opere
pubbliche  o  di  interesse  pubblico,  si  prescinde dall'intervento
compensativo  e  dalla  cauzione.  Nel  solo territorio montano della
regione,  cosi'  come  definito  dall'art.  2 della legge regionale 4
maggio  1973,  n.  29, con esclusione di quello ricadente nell'ambito
della comunita' montana del Carso, per estensioni inferiori a duemila
metri  quadrati,  in  luogo  della  compensazione  e' ammesso, previa
autorizzazione, il versamento di una quota, ragguagliata a ettaro, di
L.  7.000.000.  Non sono ammesse al versamento compensativo richieste
avanzate  dallo  stesso  soggetto  per  aree  contigue  a quelle gia'
autorizzate nei due anni precedenti.
    3.   Nella   ipotesi   di   cui   al   comma   2,   il   rilascio
dell'autorizzazione  per  la  riduzione  di  superficie  a  bosco  e'
subordinato  al  versamento  presso  la  tesoreria  regionale  di  un
deposito cauzionale, da determinarsi dal direttore del servizio della
selvicoltura  della direzione regionale delle foreste, a garanzia dei
lavori  compensativi  prescritti.  Nel  determinare  l'ammontare  del
deposito   si  tiene  conto  del  costo  per  l'eventuale  esecuzione
d'ufficio  degli  interventi  prescritti.  In  luogo  del deposito la
cauzione  puo' essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o
assicurativa.".
    3.  All'art. 18 della legge regionale n. 22/1982, come modificato
dall'art.  73,  comma  1,  della  legge regionale n. 34/1997, dopo il
quinto comma, e' aggiunto il seguente:
    "Sono  altresi'  escluse  dal  divieto  di  cui al primo comma le
riduzioni  di formazioni boschive ubicate sulle sponde e nelle golene
dei  corsi  d'acqua,  quando  comprese  in  interventi di regimazione
idraulica,  sia straordinari sia di manutenzione ordinaria, approvati
dalle competenti autorita'.".
    4.  All'art.  3 della legge regionale n. 22/1982, come sostituito
dall'art.  72, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, al comma 4,
la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
      "e)  i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di
colonizzazione  naturale  da parte di specie arboree da meno di dieci
anni dal momento dell'accertamento;".
    5.  All'art.  3 della legge regionale n. 22/1982, come sostituito
dall'art.  72, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, al comma 4,
dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
    "e-bis)  le  formazioni  arboree  cresciute negli alvei dei corsi
d'acqua  occupati  da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta
anni,  con  esclusione delle golene, nonche' sugli argini artificiali
dei  corsi  d'acqua  e sulle relative fasce di rispetto, lato alveo e
lato campagna, per una larghezza non superiore a metri 4;".
    6.  All'art.  3 della legge regionale n. 22/1982, come sostituito
dall'art.  72, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, al comma 4,
dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
    "f-bis) in deroga alla lettera e):
      1)  i  prati  abbandonati  nel  solo  territorio  montano della
regione,  cosi'  come  definito  ai  sensi  dell'art.  2  della legge
regionale 4 maggio 1973, n. 29, ancorche' imboschiti da piu' di dieci
anni, per i quali sia riconosciuta sulla base dei documenti catastali
l'originaria coltura a prato, individuati nello strumento urbanistico
comunale;
      2)  le  superfici non boscate, cosi' come individuate dai piani
di  gestione  forestale  realizzati  ai  sensi  degli  articoli  21 e
21-bis.".
    7. All'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come
modificato dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/1995, il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Ai  beneficiari  e' fatto obbligo di non effettuare, sui terreni
oggetto  dell'impianto,  trasformazioni  colturali  per un periodo di
otto anni per il pioppo e di quindici anni per le altre specie.".
    8.  All'art. 4 della legge regionale n. 65/1 976, come modificato
dall'art.  7,  comma  1,  della  legge regionale n. 10/1995, il terzo
comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  periodo  di  cui  al  secondo  comma  decorre  dalla data di
dichiarazione   di  impianto  da  inviarsi  a  cura  del  beneficiano
all'Ispettorato   ripartimentale   delle   foreste   competente   per
territorio.".
    9.  L'art.  5  della legge regionale n. 65/1976 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  5. - 1. All'impegno della spesa dei contributi di cui alla
presente legge si provvede sulla base del singolo preventivo di spesa
conforme  al  prezziario  regionale previsto da apposito regolamento.
All'erogazione  del  contributo provvede l'Ispettorato ripartimentale
delle  foreste  competente  per  territorio,  dopo  aver  compiuto il
collaudo  e aver constatato l'ultimazione dei lavori. La liquidazione
del  contributo  avviene a misura, secondo l'accertamento del verbale
di collaudo finale.
    2.  Puo'  essere  concessa una anticipazione del contributo sulla
base  di  uno  stato  di  avanzamento  del 75 per cento calcolato sul
valore   della  spesa  ritenuta  ammissibile,  previa  richiesta  del
beneficiario     contenente    la    dichiarazione    dell'esecuzione
dell'impianto.
    3.   La  quota  a  saldo  viene  erogata  a  completamento  degli
interventi.".
    10.  All'art.  3  della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22, il
comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Gli  interventi disposti dalla Regione, tramite la Direzione
regionale delle foreste, o dagli enti titolari di funzioni delegate o
trasferite  dalla  Regione  a  favore delle opere di rimboschimento e
degli  impianti di pioppeti sono disciplinati, per quanto riguarda le
modalita'   di   erogazione   e  di  liquidazione  dei  contributi  e
l'effettuazione  delle  operazioni  colturali, dalle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, salvo
quanto diversamente disposto dalle specifiche norme che prevedono gli
interventi. I richiedenti i benefici contributivi regionali o statali
sono  autorizzati  a  iniziare  i  lavori  non  appena  presentata la
relativa  domanda  con  contemporanea  dichiarazione  resa  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15, attestante che i
richiedenti  medesimi  non  hanno  dato inizio ai lavori stessi prima
della  data  della domanda, salvo che l'accertamento dell'inesistenza
dell'impianto  alla  suddetta  data  non  sia  gia'  stato effettuato
dall'Ispettorato competente.".
    11.   In   attesa   del   riordino   delle   comunita'   montane,
all'ultimazione   e  alla  manutenzione  delle  opere  di  viabilita'
forestale,   delegate  fino  alla  data  del  31 dicembre  1988  alle
comunita'  montane ai sensi dell'art. 26-bis della legge regionale n.
22/1982, come inserito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n.
38/1986,  e  delle opere di sistemazione idraulico-forestale affidate
alle  comunita'  montane  in concessione fino alla data del 25 maggio
1993, provvede la direzione regionale delle foreste a decorrere dalla
data  di presa in carico delle opere, salvo quanto previsto dal comma
13.
    12.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma  11 carico
all'unita'   previsionale   di   base  7.2.23.2.145  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  plurienriale  per  gli  anni
2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo
2937 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
    13.  Le  comunita'  montane  provvedono  comunque alle formalita'
conclusive  delle  procedure  espropriative  per  le  quali alla data
d'entrata   in  vigore  della  presente  legge  sia  stata  richiesta
l'emissione del decreto d'esproprio.
    14.  Al  fine di cui al comma 11, le comunita' montane adottano i
seguenti atti da inviarsi alla direzione regionale delle foreste:
      a) stato ricognitivo delle opere in corso;
      b) stato  ricognitivo  dei  rapporti giuridici ed economici fra
amministrazione regionale e comunita' montane.
    15.  Gli  atti  di  cui  al  comma 14 sono approvati dalla giunta
regionale   con  deliberazione  assunta  su  proposta  dell'assessore
regionale  alle  foreste.  Intervenuta  l'approvazione,  la direzione
regionale delle foreste, tramite i propri Ispettorati ripartimentali,
provvede  alla  presa  in  carico  delle opere, alla loro conclusione
portando  a  definizione  anche  le  procedure per la formalizzazione
dell'acquisizione   dei   sedimi,   alla  loro  manutenzione  e  alla
liquidazione  delle  passivita',  nonche'  al  recupero  dei  crediti
accertati nei confronti delle comunita' montane.
    16.  La  direzione  regionale  delle  foreste,  tramite  i propri
ispettorati  ripartimentali,  porta a definizione le procedure per la
formalizzazione  dell'acquisizione  dei sedimi inerenti alle opere di
cui ai commi precedenti con le modalita' di cui ai seguenti commi.
    17.  L'Ispettorato  ripartimentale  delle  foreste competente per
territorio,  dopo  aver  frazionato  i  terreni interessati e stimato
direttamente,  in  deroga  all'art.  90-bis  della legge regionale 1o
marzo  1988,  n.  7,  come inserito dall'art. 3, comma 1, della legge
regionale n. 24/1995, il valore dei sedimi, provvede a far pubblicare
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  e  nell'albo  pretorio di
ciascun comune interessato, per sessanta giorni consecutivi, apposito
avviso contenente la descrizione catastale dei sedimi frazionati, con
il  valore  per  ciascuno stimato e l'elenco dei proprietari iscritti
negli atti catastali.
    18. Trascorsi trenta giorni dall'inserzione dell'avviso nell'albo
pretorio  del  comune,  con  deliberazione  della giunta regionale si
prende  atto  dell'intervenuta  acquisizione  a  titolo  originario a
favore  della  Regione  dei  sedimi  e delle opere, per effetto della
irreversibile  trasformazione  del  terreno  occupato e della mancata
emissione  del  decreto  di esproprio entro l'1 gennaio 1997, nonche'
del  valore  stimato  per ciascuna particella di terreno interessata,
che  viene  depositato  presso  la tesoreria regionale a disposizione
degli attuali proprietari catastali o dei loro eredi.
    19. La deliberazione giuntale di cui al comma 18 viene registrata
ai fini fiscali e trascritta ai sensi del comma 22 dell'art. 31 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
    20.  Per  la  determinazione  del  valore  di  ciascun  sedime si
applicano  per  le  aree  agricole le norme di cui al titolo II della
legge   22 ottobre   1971,  n.  865,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni;  per  le  aree  edificabili si applica l'art. 5-bis del
decreto  legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
    21.  All'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 18
trova  applicazione  l'imposizione fiscale prevista ai commi 5, 6 e 7
dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
    22.  Anche  per  l'acquisizione  dei  sedimi  inerenti alle opere
pubbliche di competenza della Direzione regionale delle foreste, gia'
affidate ai Consorzi soppressi con la legge regionale 25 maggio 1993,
n.   26,  ovvero  eseguite  direttamente  dalla  Direzione  regionale
medesima,  per  le  quali non siano gia' stati richiesti i decreti di
esproprio, viene seguito il disposto del presente articolo.
    23.  La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  riconosce  l'importante
significato  pubblico  rivestito  dal  bosco  per  le  sue molteplici
funzioni:  produttiva,  idrogeologica,  ambientale,  naturalistica  e
turistico-ricreativa.  Nel  porre  limiti,  per  superiore  interesse
collettivo,  alla  libera  fruizione  delle  risorse  forestali e nel
promuovere  una  gestione  improntata  ai principi della selvicoltura
naturalistica,  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  concede sostegni
finanziari  per  il  perseguimento  dei  migliori livelli di gestione
integrata  e  sostenibile  delle  risorse  forestali, in un quadro di
filiera e di valorizzazione economica e ambientale delle stesse.
    24.  La  gestione dei boschi regionali e' regolata da due livelli
di  pianificazione: i piani di gestione forestale e i piani integrati
particolareggiati,  cosi'  come  individuati e definiti dall'apposito
regolamento di cui al comma 25, che prevede altresi' le modalita' per
la formazione dei piani e per la loro approvazione. La pianificazione
forestale e' obbligatoria per l'Ente pubblico proprietario, mentre e'
facoltativa  per  il proprietario privato; essa si ispira ai principi
della  selvicoltura  prossima alla natura, alle tipologie forestali e
all'assetto idrogeologico.
    25.  Per  i  boschi non soggetti alla pianificazione forestale di
cui   al   comma  24  e  ricadenti  in  terreni  soggetti  a  vincolo
idrogeologico,    e'   emanato   apposito   regolamento,   denominato
"Regolamento  per  la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per
la   tutela  dei  terreni  soggetti  a  vincolo  idrogeologico",  che
disciplina, tra l'altro, le seguenti materie:
      a) gestione selvicolturale e utilizzazione dei boschi;
      b) metodologie   di   intervento  e  livelli  dendrometrici  da
conservare  o  conseguire  nei popolamenti per garantirne vitalita' e
perpetuita';
      c) procedure    relative    alle   previste   dichiarazioni   e
autorizzazioni inerenti il taglio del bosco;
      d) tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico;
      e) disposizioni    relative   a   procedure   semplificate   di
dichiarazione  per  l'attuazione di modesti interventi di cambiamento
di  coltura e di movimenti di terra che non comportino trasformazione
urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n.
22/1982, come integrato dal comma 1 del presente articolo.
    26.  Le  utilizzazioni  dei  boschi  devono essere coerenti con i
criteri previsti dagli strumenti di pianificazione di cui al comma 24
o,  in  assenza  di  questi, rispettare le prescrizioni contenute nel
regolamento  di  cui  al  comma  25.  Le utilizzazioni forestali sono
eseguite  sulla  base  di  progetti  di taglio, definiti "progetti di
riqualificazione forestale e ambientale", redatti da tecnici agronomi
forestali abilitati. Le indicazioni per la redazione di tali progetti
sono contenute nel regolamento di cui al comma 25, che individua, fra
l'altro,  le  fattispecie  per  le  quali  si  puo' prescindere dalla
suddetta  progettazione.  I  progetti sono sottoposti all'esame degli
Ispettorati  ripartimentali  delle foreste competenti per territorio.
Nel   caso   di   progetti   predisposti  per  boschi  soggetti  alla
pianificazione di cui al comma 24, l'esame accerta la rispondenza del
progetto  alle finalita' e alle prescrizioni di tale pianificazione e
si  conclude  con  un  "visto".  Per  progetti  riferiti a boschi non
pianificati   l'esame  riguarda  la  rispondenza  del  progetto  alle
prescrizioni  del  regolamento  di cui al comma 25 ed e' formalizzato
con  atto  di  approvazione.  Il  "visto"  o  l'approvazione  apposti
dall'Ispettorato   sui   progetti  li  rendono  esecutivi.  Eventuali
prescrizioni o autorizzazioni di competenza della Direzione regionale
delle  foreste  o  degli  Ispettorati  ripartimentali  sono assorbite
nell'atto di controllo.
    27.   Chi  esegue  interventi  difformemente  dalle  prescrizioni
contenute nei progetti di cui al comma 26 o nel regolamento di cui al
comma  25,  provocando un danno forestale, e' punito con una sanzione
dal  doppio  al quadruplo del valore di danno provocato, calcolato in
percentuale,  prendendo  come  parametro  di  riferimento  il  valore
convenzionale  a  ettaro  per tipologia di popolamento corrispondente
alle   condizioni   di   vitalita'   minime   previste  dal  predetto
regolamento.  In  presenza del progetto di cui al comma 26. i criteri
per  la quantificazione del danno percentuale possono essere definiti
in  base  al  valore  economico del progetto e allo scostamento dallo
stesso  determinato  dall'azione  illecita. I valori, i parametri e i
criteri  di  riferimento  per  il  calcolo  del  danno forestale sono
individuati dal regolamento di cui al comma 25.
    28.  Chi  omette  le  prescritte  dichiarazioni  o autorizzazioni
relative  alle  fattispecie  previste dal regolamento di cui al comma
25,  o  incorre  in  infrazioni diverse da quelle gia' comprese nella
fattispecie  di  danno  forestale  di  cui al comma 27, contenute nel
predetto   regolamento,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da  L. 40.000 a L. 240.000, ferma restando la valutazione
di altri danni forestali e ambientali.
    29.  L'attuazione  dei  progetti di cui al comma 26 su proprieta'
pubblica   viene  eseguita  da  imprese  boschive  che  posseggono  i
requisiti individuati dal regolamento di cui al comma 25.
    30.  Tutti gli interventi di taglio di piante aggiuntive rispetto
al  progetto di cui al comma 26, purche' giustificati e organicamente
collegati  allo  stesso,  nonche'  i  tagli forzosi connessi a eventi
meteorici   o   fitopatologici,   rappresentano   azioni  dovute  per
l'attivita'  di  gestione  forestale,  sono  pertanto  svincolati  da
specifici   atti   autorizzativi   e   sono  gestiti  secondo  quanto
disciplinato dal regolamento di cui al comma 25.
    31.  Gli  impianti  di  teleferiche bifuni, meglio definiti gru a
cavo  di  tipo  tradizionale  o  mobile,  impiegati per l'esbosco dei
prodotti   forestali,  rientrano  tra  gli  impianti  temporanei.  La
disciplina  per  l'installazione  e  l'esercizio  di tali impianti e'
attribuita  agli  ispettorati ripartimentali delle foreste competenti
per   territorio.  Per  gli  impianti  permanenti  impiegati  per  le
attivita'  agrarie o forestali, quali le teleferiche trifuni e i fili
a  sbalzo,  la  competenza autorizzatoria resta in capo al comune nel
quale    viene   installato   l'impianto,   previo   parere   tecnico
dell'ispettorato   ripartimentale   delle   foreste   competente  per
territorio.  La  materia  e'  disciplinata  dal regolamento di cui al
comma  25.  Restano in ogni caso impregiudicati gli obblighi di legge
per  le  fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo
aereo.  Per  le  fattispecie  di  cui  al  presente  comma  non trova
applicazione,  nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, la
disciplina  prevista per gli impianti di teleferica di cui alla legge
13 giugno  1907,  n. 403, al regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, al
decreto  ministeriale  15 maggio  1929,  n. 1269, come modificato dal
decreto   ministeriale   25 dicembre   1947,   n.  2515,  al  decreto
ministeriale  12 dicembre  1935  e  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
    32.  Per  la  tutela  dell'assetto ecologico delle aree forestali
ubicate  in  zone  non  soggette  a vincolo idrogeologico, dei boschi
planiziali  e  dei  boschi  ripariali, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, la giunta regionale, previo parere della
competente  commissione consiliare, approva uno specifico regolamento
per  la  loro  gestione  sostenibile,  in  coerenza  con  la  valenza
ambientale,  naturalistica  e di difesa del suolo di tali formazioni.
Le infrazioni a tale regolamento sono sanzionate secondo le procedure
adottate  per  le  fattispecie  di  danno  forestale  e di infrazione
previste dai commi 27 e 28.
    33.  La riscossione delle sanzioni previste dai commi 27, 28 e 32
e'  di  competenza  del  servizio del Corpo forestale regionale della
direzione regionale delle foreste.
    34. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste
dai  commi  27,  28  e  32  sono  accertate  e  riscosse  sull'unita'
previsionale  di  base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 2000-2002 e del bilancio per
l'anno  2000,  con  riferimento al capitolo 956 del documento tecnico
allegato ai bilanci predetti.
    35.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  25  e' emanato entro il
31 dicembre   2000,   previo   parere  della  competente  commissione
consiliare.
    36.  Per  la materia di cui ai commi da 24 a 32, sino all'entrata
in  vigore  dei  regolamenti  previsti  ai  commi 25 e 32, continua a
trovare  applicazione  la normativa dello Stato, e in particolare gli
articoli  8,  9, 10, 26, 29 e 130 del regio decreto 30 dicembre 1923,
n.  3267,  gli  articoli 19, 20, 21, 22, 41, 137, 138, 139, 140 e 193
del  regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonche' gli articoli 1, 2
e 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950.
    37.  Ai  fini  di  una gestione piu' razionale dei lavori e delle
maestranze,  gli  operai  assunti con contratto di diritto privato ai
sensi  dell'art.  79  della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42,
come  modificato  dall'art.  9, commi 6 e 7, della legge regionale n.
13/1998,  e  ulteriormente  modificato  dal  comma  61  del  presente
articolo,  dall'azienda  dei parchi e delle foreste regionali possono
essere  assegnati, in costanza del rapporto di lavoro, alla direzione
regionale delle foreste per le esigenze operative della medesima, che
provvede  al loro utilizzo ai sensi della legge regionale 26 febbraio
1990, n. 9.
    38.  Le funzioni di competenza affidate dagli articoli 139-quater
e  139-quinquies  della  legge  regionale  n.  7/1988,  come inseriti
dall'Art.   65,   comma   1,   della   legge  regionale  n.  42/1996,
rispettivamente  al  Servizio  della  conservazione della natura e al
servizio  delle  foreste  regionali,  possono  essere  esercitate, in
relazione  alle  tipologie degli interventi da eseguire, dal servizio
delle    manutenzioni    di   Tolmezzo   ovvero   dagli   ispettorati
ripartimentali delle foreste territorialmente competenti.
    39.   Per   la  gestione  del  patrimonio  boschivo,  pianificata
attraverso gli strumenti dei piani di gestione, approvati con decreto
del presidente della giunta regionale, in quanto attivita' che deriva
obbligatoriamente   dalla   pianificazione   predetta,  si  prescinde
dall'approvazione   della  relazione  programmatica  annuale  di  cui
all'art.   6  della  legge  regionale  27 marzo  1996,  n.  18,  come
modificato  dall'art.  71,  commi  1, 2 e 3, della legge regionale n.
7/2000.  Il  direttore  del  servizio  competente  e'  autorizzato  a
stipulare   i   contratti  connessi  alla  predetta  attivita'.  Tale
disciplina  si  applica  anche all'attivita' urgente e indifferibile,
legata  a  eventi  naturali  o  biologici  non  prevedibili,  al fine
dell'ottimale    gestione   economico-conservativa   del   patrimonio
forestale affidato.
    40.  Per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del
patrimonio  forestale,  la Regione e gli enti pubblici proprietari di
boschi possono ricorrere alle seguenti procedure:
      a) alienazione  diretta  dei  lotti  boschivi nella forma della
vendita delle piante in piedi;
      b) affidamento,   in   tutto   o   in   parte,  dei  lavori  di
utilizzazione  a  ditte qualificate ai sensi della vigente normativa,
finalizzato  alla  successiva  vendita  del  legname  tondo  a strada
camionabile;
      c) stipula    di    contratti    di    commissione    per    la
commercializzazione del legname all'imposto;
      d) affidamento in concessione della gestione completa del ciclo
di utilizzazione e commercializzazione.
    41.  Per il raggiungimento delle finalita' di cui alla lettera a)
del  comma  40,  ai  proprietari  pubblici di boschi e' consentito il
ricorso  alla  trattativa  privata  ai  sensi della vigente normativa
regionale.
    42. L'affidamento dei lavori di cui alla lettera b) del comma 40,
a   ditte   di   utilizzazione  boschiva  qualificate,  operanti  nel
territorio  montano, e' regolato dalle procedure previste dal comma 2
dell'art.  17  della  legge  31 gennaio  1994,  n.  97. La successiva
vendita  del legname tondo a strada camionabile puo' avvenire secondo
quanto previsto dal comma 41.
    43.  Per il raggiungimento delle finalita' di cui alle lettere c)
e  d) del comma 40, i proprietari pubblici di boschi possono affidare
direttamente  il  mandato a vendere o la concessione della gestione a
societa', anche private, alle quali i proprietari stessi aderiscano o
ad altre societa'.
    44. Le procedure di gestione e di vendita di cui ai commi da 40 a
43 sono applicabili anche quando i proprietari pubblici siano gestori
di  patrimonio  forestale  di  proprieta'  di  terzi. Gli adempimenti
connessi  con  l'attuazione  degli  interventi previsti dal comma 40,
limitatamente  alla  gestione  del patrimonio forestale di proprieta'
della  Regione  o  alla  stessa  affidato, sono demandati al Servizio
delle  foreste  regionali  dell'  Azienda  dei parchi e delle foreste
regionali.
    45.  Per far fronte agli oneri relativi agli interventi di cui al
comma  40,  lettere  b),  c)  e  d),  limitatamente alla gestione del
patrimonio  forestale  di  proprieta'  della  Regione  o  alla stessa
affidato,  e'  autorizzata  la spesa di lire 300 milioni per ciascuno
degli  anni  2001  e  2002  a carico dell'unita' previsionale di base
7.1.27.1.731 denominata "Valorizzazione del patrimonio forestale", di
nuova   istituzione,  a  decorrere  dall'anno  2001,  nella  funzione
obiettivo  7  - programma 7.1 - dello stato di previsione della spesa
del  bilancio  pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per
l'anno  2000, con riferimento al capitolo 3151 (1.1.141.2.10.11.), di
nuova  istituzione,  alla  rubrica  n.  27  -  Servizio delle foreste
regionali  -  spese  correnti  -  del  Documento  tecnico allegato ai
bilanci  medesimi,  con  la  denominazione  "Spese  per promuovere la
valorizzazione  ambientale  ed  economica  del  patrimonio  forestale
mediante l'affidamento dei lavori di utilizzazione dei boschi a ditte
qualificate,  la  stipula  di contratti di commissione per la vendita
del legname e l'affidamento in concessione del ciclo di utilizzazione
e  commercializzazione" e con lo stanziamento complessivo di lire 600
milioni,  suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
    46.  All'onere  complessivo  di  lire  600  milioni, suddiviso in
ragione  di  lire  300  milioni  per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
derivante  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al comma 45 si fa
fronte  mediante  storno  di pari importo dall'unita' previsionale di
base  7.1.23.2.126 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale  per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2870
del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
    47.  All'art. 1 della legge regionale n. 9/1990, al comma 2, come
sostituito  dall'art.  11, comma 4. della legge regionale n. 13/1998,
dopo  le  parole  "organi  suddetti"  sono  aggiunte  le parole "e il
direttore del servizio delle manutenzioni.".
    48.  All'art.  3,  comma 1, della legge regionale n. 9/1990, come
sostituito  dall'art.  11, comma 5, della legge regionale n. 13/1998,
la  parola  "forestali"  e'  sostituita  dalle  parole  "ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria".
    49.  All'art. 3 della legge regionale n. 9/1990, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
    "1-bis. Ai fini di cui al comma 1, sono assimilabili a operazioni
proprie  dei  cantieri  edili  o di genio civile la manutenzione e il
ripristino    delle    opere    ingegneristiche    di    sistemazione
idraulico-forestale,  delle  sezioni  di  deflusso dei corsi d'acqua,
degli  immobili di proprieta' regionale, della viabilita' forestale e
di  servizio, nonche' delle opere di riqualificazione ambientale e di
ingegneria  naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito
dei  lavori  principali  di  tipo  edile. Sono propriamente attivita'
forestali   quelle   selvicolturali   di   carattere  vivaistico,  di
miglioramento  delle  aree  verdi  o  forestali,  i tagli colturali e
sanitari   e   le   utilizzazioni   forestali,   nonche'   i   lavori
esclusivamente di riqualificazione ambientale.".
    50. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 9/1990, e' inserito il
seguente:
    "Art. 3-bis - 1. Al personale operaio di cui alla presente legge,
al quale e' affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni
di  sostituto  dell'imprenditore,  si  applica  il disposto dell'art.
151-bis  della  legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo
modificato dall'art. 46, comma 1, della legge regionale n. 44/1988.
    2. Il servizio delle manutenzioni della direzione regionale delle
foreste  provvede  alla  stipula delle polizze assicurative di cui al
comma 1.".
    51.  Dopo  l'art.  3-bis  della  legge  regionale n. 9/1990, come
aggiunto dal comma 50, e' inserito il seguente:
    "Art.  3-ter.  -  1. Per il personale cui si applica il contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  per  gli  addetti  ai  lavori  di
sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria, il direttore
regionale  delle  foreste,  in  rappresentanza  dell' amministrazione
regionale,  puo'  sottoscrivere il contratto integrativo regionale di
lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
    2.  Per  il  personale  di cui al comma 1, il direttore regionale
delle  foreste  puo'  sottoscrivere  accordi  con  le  organizzazioni
sindacali,  unitamente  alla rappresentanza aziendale dei lavoratori,
per l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati
conseguiti  nella  realizzazione  dei  programmi,  concordati  tra le
parti,  nel  rispetto  dei  programmi  di cui all'art. 4, aventi come
obiettivo incrementi di produttivita' e qualita'.
    3.  Ai  fini del raggiungimento degli accordi di cui ai commi 1 e
2,  la  giunta  regionale  emana  apposite  direttive  e autorizza la
stipula degli accordi medesimi.".
    52.  Dopo  l'art.  3-ter  della  legge  regionale n. 9/1990, come
aggiunto dal comma 51, e' inserito il seguente:
    "Art.  3-quater. - 1. Il personale operaio in servizio presso gli
Ispettorati  ripartimentali  delle  foreste alla data del 24 novembre
1998  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1, viene assoggettato al
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di
sistemazione   idraulico-forestale  e  idraulico-agraria  secondo  le
equiparazioni di cui all'allegato A continua a mantenere da tale data
il trattamento economico in godimento alla data medesima.
    2.  Ai fini di cui al comma 1, si considera trattamento economico
l'importo  determinato  dalla  somma dell'importo percepito come paga
base, contingenza, elementi economici territoriali, elemento distinto
della retribuzione e scatti di anzianita' o anzianita' professionale.
    3. L'eventuale differenza fra la retribuzione come determinata al
comma 2 e la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale
di    lavoro    per   gli   addetti   ai   lavori   di   sistemazione
idraulico-forestale  e  idraulico-  agraria,  fatta eccezione per gli
scatti  di  anzianita'  o  anzianita' professionale, viene conservata
come  assegno  personale  riassorbibile  con  i  futuri miglioramenti
economici  previsti dal contratto di cui al comma 1 dell'art. 3-ter o
in  alternativa  dagli  accordi  di  cui al comma 2 del medesimo art.
3-ter.".
    53.  Alla  legge  regionale  n.  9/1990  e'  aggiunto il seguente
allegato:
                                                          "Allegato A
                                         (riferito all'art. 3-quater)
    Classificazione  operai  edili;  Capi  squadra  3a categoria piu'
maggiorazione   10%;   Operari  specializzati  3a  categoria;  Operai
qualificati 2a categoria; Operai comuni 1a categoria;
    Classificazione  operai  forestali; Operai specializzati super 4o
livello;  Operari  specializzati  3o  livello;  Operai qualificati 2o
livello; Operai comuni 1o livello;
    54. Al personale assegnato alla direzione regionale delle foreste
ai  sensi  del  comma 37, a seconda della tipologia dei lavori per la
quale  viene  adibito,  si  applica  a  tutti  gli effetti normativi,
economici,  previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  per le imprese edili e affini o il
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di
sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria. Al personale
assoggettato  al  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro per gli
addetti    ai    lavori   di   sistemazione   idraulico-forestale   e
idraulico-agraria si applica il disposto dell'articolo 3-quater della
legge  regionale  n.  9/1990, come inserito dal comma 52, a partire a
tutti gli effetti dalla data di assegnazione.
    55.  L'amministrazione  regionale  e' autorizzata a sostenere gli
oneri  derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi
sorti  in relazione all'esecuzione di opere dei consorzi di bonifica.
Gli   adempimenti   connessi   all'attuazione   dell'intervento  sono
demandati  al  servizio  degli affari amministrativi, contabili e del
contenzioso della direzione regionale delle foreste.
    56.  Per  le finalita' di cui al comma 55 e' autorizzata la spesa
di   lire   2.250  milioni  per  l'anno  2000  a  carico  dell'unita'
previsionale  di  base  53.1.23.1.238 dello stato di previsione della
spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio
per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2965 (1.1.158.2.10.12.),
di  nuova  istituzione,  alla  rubrica  n. 23 - Servizio degli affari
amministrativi,  contabili  e  del contenzioso - con la denominazione
"Oneri derivanti dalla risoluzione in via transattiva dei contenziosi
sorti  in relazione all'esecuzione di opere dei Consorzi di bonifica"
e con lo stanziamento di lire 2.250 milioni per l'anno 2000.
    57.  All'onere  di  lire  2.250 milioni derivante dal comma 56 si
provvede  mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di
base 54.1.8.1.712. dello stato di previsione della spesa del bilancio
per  gli  anni  2000-  2002  e  del  bilancio  per  l'anno  2000, con
riferimento  al  capitolo  9680  del  documento  tecnico  allegato ai
bilanci medesimi.
    58.  All'art. 4 della legge regionale n. 42/1996, come modificato
dall'articolo  9,  comma 1, della legge regionale n. 13/1998, dopo il
comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
    "2  quater.  Ai fini della conservazione, del miglioramento e del
mantenimento  della  biodiversita'  all'interno  dei biotopi naturali
regionali  di  cui  al  comma  2-bis,  gli  interventi  di ripristino
ambientale  attuati  dall'amministrazione  regionale sono di pubblica
utilita' e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
    2-quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2
quater  possono  essere  affidate,  in attuazione dell' art. 19 della
legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa
ai comuni sul cui territorio e' individuato il biotopo naturale.".
    59.  All'art.  69,  comma 1, della legge regionale n. 42/1996, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      "a)  al  di  fuori  delle  delimitazioni  dei  centri edificati
assunte  ai  sensi  dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
non  e'  consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione
di  superfici  boscate  o a prato naturale o che modifichino lo stato
dei  corsi  d'acqua  o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di
opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato,
purche'  finalizzate  queste  ultime  alla  regimazione delle acque o
all'approvvigionamento  idrico  necessario  per  il  perseguimento di
attivita'  produttive  in  atto,  sulle quali la giunta regionale con
propria deliberazione su proposta dell'assessore regionale ai parchi,
esprime  parere  vincolante  entro  e  non  oltre sessanta giorni dal
ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera
si intende assentita;".
    60.  All'art. 69, comma 2, della legge regionale n. 42/1996, dopo
le  parole  "di  attuazione  dei  piani  suddetti",  sono aggiunte le
seguenti:  ",  che possono essere derogate con apposita deliberazione
della  Giunta  regionale,  da  adottarsi  su  proposta dell'Assessore
regionale  ai  parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di
preminente  interesse pubblico, o anche di interesse privato, purche'
finalizzate   queste   ultime   alla   regimazione   delle   acque  o
all'approvvigionamento  idrico  necessario  per  il  proseguimento di
attivita' produttive in atto".
    61.  All'art.  79, comma 4-ter, della legge regionale n. 42/1996,
come aggiunto dall'art. 9, comma 7, della legge regionale n. 13/1998,
le parole "per l'anno 1998," sono abrogate.
    62.  All'art.  46 della legge regionale n. 42/1996, dopo il comma
4, e' aggiunto il seguente:
    "4-bis.  In  attuazione del disposto di cui all'art. 21, comma 7,
della  legge  regionale  12 febbraio  1998,  n. 3, i beni immobili di
proprieta'  dell'ERSA,  situati  all'interno  della  riserva naturale
regionale  della  Valle  Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA
con   finanziamenti   regionali,   sono   attribuiti   al  patrimonio
dell'Amministrazione regionale.".
    63.  La  direzione  regionale  delle  foreste  e'  autorizzata  a
sottoscrivere  accordi  o  convenzioni,  anche  pluriennali,  con  la
Promotur   S.p.a.  per  l'utilizzo,  da  parte  di  quest'ultima,  di
personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste
da sci, al fine di assicurare:
      a) la  prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per
le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino
dei  sistemi  di sicurezza, nonche' l'intervento di dissuasione degli
utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;
      b) la  verifica  di  apertura  e  chiusura piste nelle giornate
sciatorie;
      c) il primo soccorso agli infortunati.
    64. Tutte le spese di attrezzature e vestiario, cosi' come quelle
connesse   alla   preparazione   e  all'aggiornamento  del  personale
utilizzato  ai  sensi  del  comma  63,  sono  a carico della Promotur
S.p.a., che assicura, a tal fine, lo svolgimento di appositi corsi.
    65.  Il  personale  del  Corpo  forestale regionale incaricato di
svolgere  i  servizi  previsti  dagli accordi o convenzioni di cui al
comma  63,  durante gli stessi, e' considerato a tutti gli effetti in
servizio  e  pertanto  gode, se dovuti, dei trattamenti di missione e
straordinario previsti dalla normativa vigente.
    66.  La  direzione  regionale  delle foreste, nell'individuare il
numero  delle persone cui affidare lo svolgimento dei servizi oggetto
di convenzione o accordo con la Promotur S.p.a., assicura un'adeguata
rotazione  tra  il  personale  avente le caratteristiche e qualifiche
adeguate  ai  servizi  da  svolgere, garantendo nel contempo il pieno
funzionamento delle stazioni forestali o degli uffici di provenienza.
    67.   La   direzione   regionale   delle  foreste  puo'  altresi'
autorizzare,  di  volta  in  volta,  la  partecipazione  di personale
forestale,  anche  non  in  divisa, a quelle manifestazioni sportive,
agonistiche  o  di  settore,  anche  se tenute all'estero, per il cui
svolgimento  si  rendesse  necessaria od opportuna, per le specifiche
competenze   del   Corpo   forestale   o   per   rappresentanza,   la
partecipazione  del  medesimo.  In tali casi, al personale incaricato
della  partecipazione  sono  assicurati,  ove  dovuti,  i trattamenti
previsti al comma 65.
    68.  Nell'applicazione  della  presente  legge  sono osservate le
norme del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  beni  culturali  e  ambientali,  approvato  con  decreto
legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, e, in quanto compatibili con le
stesse,  quelle  della  legge  regionale  19 novembre  1991, n. 52, e
successive modificazioni e integrazioni.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 13 novembre 2000
                              ANTONIONE