Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale n. 53/1981, come sostituito dall'Art. 13, comma 2, della legge regionale n. 13/1998, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale. Approvazione.(GU n.19 del 19-5-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 e, in particolare, i commi 1 e 6 che prevedono un regolamento di esecuzione per disciplinare lo svolgimento del servizio armato da parte del personale del Corpo forestale regionale nonche' le caratteristiche, la quantita' e il periodo minimo d'uso del vestiario ed equipaggiamento assegnati in dotazione al personale medesimo; Vista la nota della direzione regionale delle foreste 17 aprile 2000, n. F.1.7/3794 con cui si e' provveduto a trasmettere alla direzione regionale dell'organizzazione e del personale, per il seguito di competenza, una bozza del suddetto regolamento; Vista la nota 8 maggio 2000, n. 13544/DOP/42 OS della direzione regionale dell'organizzazione e del personale con la quale si e' data informativa alle organizzazioni sindacali in ordine alla su citata bozza di regolamento; Atteso che, in data 17 maggio 2000, ha avuto luogo, su richiesta delle suddette organizzazioni sindacali, l'esame congiunto in ordine alla medesima bozza di regolamento; Visto il parere formulato dal comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del giorno 16 giugno 2000; Ritenuto pertanto di approvare il "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale"; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1868; Decreta: E' approvato il "Regolamento di esecuzione di cui all'art. 56, commi 1 e 6, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Il succitato regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento dell'uniforme e dell'equipaggiamento previsto dall'art. 56 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per marescialli e guardie del Corpo forestale regionale" approvato con D.P.G.R. 27 gennaio 1983, n. 038/Pres. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 10 luglio 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 4 ottobre 2000 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 10 (Omissis).