REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 agosto 2000, n. 303 

  Regolamento  di attuazione della legge regionale n. 4/1999, art. 8.
Approvazione.
(GU n.22 del 16-6-2001)

(Pubblicato  nel suppl. straord. n. 1, del Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Vista  la  legge  regionale 15 febbraio 1999, n. 4, "disposizioni
per  la  formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione
(legge finanziaria 1999)";
    Visto,  in  particolare, l'art. 8 della predetta legge, il quale,
al  comma  33,  autorizza  l'amministrazione  regionale,  al  fine di
contribuire  al  contenimento  dei  consumi  energetici  nei processi
produttivi  e  favorire  l'utilizzazione  delle  fonti rinnovabili di
energia,   a   concedere  alle  imprese  industriali  contributi  per
realizzare o modificare impianti fissi o sistemi;
    Visto,  inoltre,  il  comma  38 del sopraccitato art. 8, il quale
stabilisce  che  la  giunta  regionale,  su  proposta  del  direttore
regionale  dell'industria, fissa i termini per la presentazione delle
domande  di  contributo  ed  emana  i  criteri  di  valutazione delle
domande,  le  procedure e le modalita' di concessione e di erogazione
dei contributi di cui al precedente comma 33;
    Considerato  che  la  Commissione  europea  ha concluso con esito
favorevole l'esame del suddetto regime d'aiuto, condizione necessaria
per dare esecuzione allo stesso (comunicato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione n. 51 del 22 dicembre 1999);
    Ritenuto  di  approvare  il  regolamento  di  cui  alla normativa
sopraccitata;
    Preso  atto del parere favorevole espresso in merito dal Comitato
dipartimentale  per le attivita' economiche e produttive nella seduta
del 16 giugno 2000;
    Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2236 del
27 luglio 2000;

                              Decreta:

    E'  approvato il "Regolamento di attuazione della legge regionale
15  febbraio  1999,  n.  4,  art.  8"  nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 18 agosto 2000
                                CIANI

Registrato alla Corte dei conti di Trieste, addi' 9 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 30

    (Omissis)