Modifica del Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996.(GU n.27 del 21-7-2001)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale nella Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0245/Pres. del 8 luglio 1996, recante il Regolamento di esecuzione delle norme in materia di valutazione d'impatto ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, registrato dalla Corte dei conti il 23 agosto 1996, registro n. 2, foglio n. 28, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del giorno 11 settembre 1996; Preso atto che la Commissione europea, con nota n. 103126 del 13 aprile 2000, indirizzata al Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, ha avviato una procedura di infrazione e di messa in mora, in quanto sono stati rilevati significativi profili di non conformita' alle Direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE sulla via delle normative delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Toscana; Rilevato in particolare che, per quanto attiene alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la precitata Commissione europea ha evidenziato che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 22 del menzionato Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 43/1990 esclude dall'ambito di applicazione della predetta legge regionale determinate classi progettuali dell'Allegato II delle Direttive 85/337/CE, e che per tale motivo - unitamente ad analoghe considerazioni relative alle disposizioni normative delle altre Regioni sopra ricordate - l'italia e' venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 12 della Direttiva 85/337/CEE e dall'art. 3 della Direttiva 97/11/CE; Ricordato che il terzo comma dell'art. 22 del suindicato Regolamento prevede che "Le procedure di cui al presente regolamento non si applicano ai progetti delle opere e degli interventi per i quali siano stati inoltrate istanze alle autorita' competenti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla - osta o altri atti comunque finalizzati alla realizzazione dell'opera o dell'intervento prima della decorrenza dell'applicazione del regolamento alle scadenze di cui al comma 2"; Atteso che, come risulta dal parere motivato della Commissione europea del 3 agosto 2000, con nota prot. n. 7911 del 29 giugno 2000 la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles, in risposta alla lettera di messa in mora, non ha messo in discussione l'assunto della predetta Commissione ed ha anzi riconosciuto la validita' dei rilievi mossi, dando atto della necessita' di sollecitare la procedura di modifica delle normative regionali interessate; Visto il precitato parere motivato della Commissione europea del 3 agosto 2000, indirizzato alla Repubilica italiana ai sensi dell'Art. 226 del trattato CE, per violazione dell'art. 12 della Direttiva 85/337/CEE e art. 3 della Direttiva 97/11/CE, secondo il quale per le precitate ragioni, in applicazione dell'art. 226, secondo comma del Trattato CE, la Repubblica italiana e' invitata a adottare le misure necessarie per conformarsi al citato parere motivato entro e non oltre il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica; Ritenuto che la procedura di legge prevista per tale modifica regolamentare risulta incompatibile sia con i termini fissati dalla Commissione europea, sia giuridicamente con l'obbligatorieta' del recepimento, la cui mancanza porterebbe all'avvio di procedimenti sanzionatori; Ritenuto pertanto indispensabile, in analogia a quanto in corso da parte delle altre amministrazioni regionali interessate, di procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di VIA in applicazione ai rilievi mossi dalla Commissione europea, mediante l'abrogazione del terzo comma dell'art. 22 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 43/1990 approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2869 del 3 ottobre 2000; Decreta: Per le motivazioni indicate nelle premesse, e' abrogato il terzo comma dell'art. 22 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 43/1990, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, attinente alle disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione. Il presente provvedimento verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 ottobre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 23 novembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 126