REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2000, n. 364 

  Modifica  del  Regolamento  di  esecuzione  della legge regionale 7
settembre  1990,  n.  43,  approvato con decreto del presidente della
giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996.
(GU n.27 del 21-7-2001)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  legge  regionale  7 settembre 1990, n. 43 e successive
modificazioni   ed   integrazioni  che  disciplina  la  procedura  di
valutazione   di  impatto  ambientale  nella  Regione  Friuli-Venezia
Giulia;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0245/Pres.  del  8 luglio  1996, recante il Regolamento di esecuzione
delle  norme  in  materia  di  valutazione d'impatto ambientale della
Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, registrato dalla Corte dei
conti  il  23 agosto  1996, registro n. 2, foglio n. 28, e pubblicato
nel  Bollettino ufficiale della Regione n. 37 del giorno 11 settembre
1996;
    Preso  atto  che  la  Commissione europea, con nota n. 103126 del
13 aprile  2000,  indirizzata  al  Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica  italiana,  ha  avviato  una  procedura di infrazione e di
messa in mora, in quanto sono stati rilevati significativi profili di
non  conformita'  alle  Direttive  comunitarie  85/337/CEE e 97/11/CE
sulla   via   delle   normative   delle   Regioni   Emilia   Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Toscana;
    Rilevato  in  particolare  che,  per  quanto attiene alla Regione
Friuli-Venezia   Giulia,   la   precitata   Commissione   europea  ha
evidenziato  che  la  disposizione di cui al terzo comma dell'art. 22
del  menzionato  Regolamento  di  esecuzione della legge regionale n.
43/1990  esclude  dall'ambito  di  applicazione  della predetta legge
regionale  determinate  classi  progettuali  dell'Allegato  II  delle
Direttive  85/337/CE,  e che per tale motivo - unitamente ad analoghe
considerazioni  relative  alle  disposizioni  normative  delle  altre
Regioni  sopra  ricordate  -  l'italia  e'  venuta meno agli obblighi
derivanti dall'art. 12 della Direttiva 85/337/CEE e dall'art. 3 della
Direttiva 97/11/CE;
    Ricordato   che  il  terzo  comma  dell'art.  22  del  suindicato
Regolamento  prevede che "Le procedure di cui al presente regolamento
non  si  applicano  ai  progetti delle opere e degli interventi per i
quali  siano  stati  inoltrate  istanze  alle  autorita' competenti a
rilasciare  autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla - osta o altri
atti   comunque   finalizzati   alla   realizzazione   dell'opera   o
dell'intervento   prima   della   decorrenza   dell'applicazione  del
regolamento alle scadenze di cui al comma 2";
    Atteso  che,  come  risulta dal parere motivato della Commissione
europea  del 3 agosto 2000, con nota prot. n. 7911 del 29 giugno 2000
la  Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea a
Bruxelles, in risposta alla lettera di messa in mora, non ha messo in
discussione   l'assunto   della   predetta  Commissione  ed  ha  anzi
riconosciuto  la  validita'  dei  rilievi  mossi,  dando  atto  della
necessita'  di  sollecitare  la procedura di modifica delle normative
regionali interessate;
    Visto  il precitato parere motivato della Commissione europea del
3   agosto  2000,  indirizzato  alla  Repubilica  italiana  ai  sensi
dell'Art.  226  del  trattato  CE,  per violazione dell'art. 12 della
Direttiva  85/337/CEE  e  art. 3 della Direttiva 97/11/CE, secondo il
quale  per  le  precitate  ragioni,  in  applicazione  dell'art. 226,
secondo  comma  del Trattato CE, la Repubblica italiana e' invitata a
adottare  le  misure  necessarie  per  conformarsi  al  citato parere
motivato  entro  e non oltre il termine di due mesi a decorrere dalla
sua notifica;
    Ritenuto  che  la  procedura  di legge prevista per tale modifica
regolamentare  risulta  incompatibile sia con i termini fissati dalla
Commissione  europea,  sia  giuridicamente  con l'obbligatorieta' del
recepimento,  la  cui  mancanza  porterebbe all'avvio di procedimenti
sanzionatori;
    Ritenuto  pertanto  indispensabile, in analogia a quanto in corso
da  parte  delle  altre  amministrazioni  regionali  interessate,  di
procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di VIA
in  applicazione ai rilievi mossi dalla Commissione europea, mediante
l'abrogazione  del  terzo  comma  dell'art.  22  del  Regolamento  di
esecuzione della legge regionale n. 43/1990 approvato con decreto del
presidente della giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996;
    Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale
per il territorio e l'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000;
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2869 del
3 ottobre 2000;
Decreta:      Per le motivazioni indicate nelle premesse, e' abrogato
il terzo comma dell'art. 22 del Regolamento di esecuzione della legge
regionale  n.  43/1990,  approvato  con  decreto del presidente della
giunta  regionale  n.  0245/Pres.  dell'8 luglio 1996, attinente alle
disposizioni  in  materia  di  valutazione d'impatto ambientale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.
    Il presente provvedimento verra' inviato alla Corte dei conti per
la  registrazione  e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
      Trieste, 18 ottobre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 23 novembre 2000
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n.
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