REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2001, n. 30 

  Modifica  dell'Art.  32 della legge regionale 25 settembre 2000, n.
13.
(GU n.31 del 3-8-2002)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del
                          7 dicembre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  La  lettera b) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale
25 settembre 2000, n. 13) e' sostituita dalla seguente:
      "b)  erogazioni  successive quadrimestrali fino al 95 per cento
del  costo  rideterminato  ai  sensi  del  comma 1,  pari  alle spese
ammissibili  sostenute  e  debitamente  documentate  per l'intervento
finanziato.  Dette  erogazioni restano subordinate alla presentazione
della   rendicontazione   delle   spese  effettivamente  sostenute  e
quietanze  nei  modi  di  legge  per  le  quali  sono  state disposte
precedenti erogazioni da parte della regione.".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
      Bari, 4 dicembre 2001
                                FITTO