Modifica dell'Art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13.(GU n.31 del 3-8-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 178 del 7 dicembre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) e' sostituita dalla seguente: "b) erogazioni successive quadrimestrali fino al 95 per cento del costo rideterminato ai sensi del comma 1, pari alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanze nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della regione.". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 4 dicembre 2001 FITTO