"Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi e per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati".(GU n.33 del 1-9-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Proroga dei termini 1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, come modificato dall'Art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, per la richiesta di concessione per i pozzi non autorizzati, nonche' per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'Art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' prorogato al 30 giugno 2001. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 15 gennaio 2001 FITTO