REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2000, n. 48 

  Modifica  alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 (Disciplina del
commercio  in  attuazione  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114).
(GU n.28 del 28-7-2001)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del
                          17 gennaio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Integrazione all'art. 14
    1. Nell'art.  14  della  legge  regionale  2  luglio  1999, n. 19
(disciplina  del  commercio  in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114) e' aggiunto il seguente comma:
    "8. Il  comune, inoltre, per le manifestazioni straordinarie, non
istituite  dallo  stesso  come  fiere  e  mercati,  non  ricorrenti e
concordate    con   le   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative   a   livello   regionale,   rilascia  autorizzazioni
temporanee  all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti
che  gia'  esercitano  l'attivita'  di  vendita al dettaglio ai sensi
degli  articoli  7,  8  e  28 del decreto legislativo n. 114/1998. Le
predette  autorizzazioni  sono  valide  soltanto  per i giorni in cui
hanno luogo tali manifestazioni".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 27 dicembre 2000
                              BIASOTTI