REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 marzo 2001, n. 3 

  Regolamento  regionale  recante: "Modifica al regolamento regionale
17  luglio  2000,  n.  6/R  "Albo  regionale  dei  soggetti svolgenti
attivita' musicali popolari".
(GU n.37 del 29-9-2001)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del
                            7 marzo 2001)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'art.  121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
    Visto l'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 38;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta regionale n. 37-381 del 4
luglio 2000;
    Visto  il decreto del presidente della giunta regionale 17 luglio
2000, n. 6/R;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 38-2290 del
19 febbraio 2001;
    Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;

                                Emana

il seguente regolamento:

MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  REGIONALE  17  LUGLIO  2000,  N. 6/R "ALBO
   REGIONALE DEI SOGGETTI SVOLGENTI ATTIVITA' MUSICALI POPOLARI".
                               Art. 1.
    1.  Al  comma  2  dell'art. 2 del regolamento regionale 17 luglio
2000,  n.  6/R  (Albo  regionale  dei  soggetti  svolgenti  attivita'
musicali), le parole:
    "dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'atto costitutivo e/o dello statuto".
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Torino, 5 marzo 2001
                                GHIGO