Modifica dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".(GU n.33 del 1-9-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 9 aprile 2001) LA CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 e' sostituito dal seguente: "2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' istituito un comitato provinciale presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle aziende unita' sanitarie locali della provincia, un rappresentante indicato dall'ordine professionale dei medici veterinari della provincia, il sindaco, od un suo delegato, di ciascun comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioini intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna comunita' montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta. Tale comitato puo' essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal presidente del comitato su proposta dei componenti.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 6 aprile 2001 ERRANI