REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 32 

  Ulteriori  modificazioni  alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9.
(Incentivazione  di  interventi  finalizzati  all'abbattimento  delle
dispersioni  termiche  negli  edifici),  come  modificata dalla legge
regionale 6 aprile 1998, n. 9.
(GU n.39 del 13-10-2001)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       49 del 3 novembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Sostituzione dell'art. 2 della legge
                    regionale 28 marzo 1995, n. 9
    1.   L'art.   2   della  legge  regionale  28 marzo  1995,  n.  9
(Incentivazione  di  interventi  finalizzati  all'abbattimento  delle
dispersioni  termiche  negli  edifici),  gia'  modificato dall'art. 3
della  legge  regionale  6 aprile  1998,  n.  9,  e'  sostituito  dal
seguente:
    "Art.  2 (Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo).
- 1.  La  coibentazione  dei  tetti e dei sottotetti e' ammissibile a
contributo  qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza
termica  della  superficie  interessata almeno pari a 2,5 m2 0C/W. Ai
fini  della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono
presi   in  considerazione  soltanto  i  materiali  aventi  esclusiva
funzione isolante.
    2.  Sono  considerati  interventi  di sostituzione dei serramenti
esterni  quelli  che  comportano  l'installazione nei vani finestra o
porta  finestra  prevalentemente  vetrata  di  doppi vetri, tenuti in
opera  da  nuovi  telai,  che  consentano un aumento della resistenza
termica della superficie interessata.
    3.  Per  gli  alberghi  e  per le unita' immobiliari destinate ad
abitazione  civile o rurale e' finanziata anche la sostituzione delle
sole  superfici  vetrate, purche' i telai di supporto siano idonei ai
fini della coibentazione termica dei locali.
    4.  Gli  interventi indicati ai commi 2 e 3 devono interessare la
totalita'   dei   locali,  o  come  completamento  o  come  integrale
sostituzione  riferita  all'unita'  immobiliare, abitabile o agibile,
dotati di apertura verso l'esterno.
    5.  Gli  edifici e le unita' immobiliari di cui all'Art. 1 devono
avere  ottenuto  l'abitabilita'  o  l'agibilita'  in data anteriore a
quella  dell'intervento. E' considerata equipollente all'abitabilita'
l'iscrizione  in  catasto  anteriore  alla  data di entrata in vigore
della  legge  28 febbraio  1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie).
    6.   Sono   ammissibili   a  contributo  gli  interventi  la  cui
documentazione  di  spesa e' stata emessa in data non anteriore ad un
anno rispetto a quella di presentazione della domanda.
    7.  Nel  caso  degli  alberghi, sono ammissibili a contributo gli
interventi la cui documentazione di spesa e' stata emessa in data non
anteriore  a  tre  anni  rispetto  a  quella  di  presentazione della
domanda.
    8.   In  via  transitoria,  sono  ammissibili  a  contributo  gli
interventi   la   cui   documentazione   di  spesa  e'  stata  emessa
successivamente  al  31 dicembre 1995, purche' la presentazione della
domanda sia effettuata entro il 31 dicembre 1999.".
    La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 29 ottobre 1999
                               VIERIN