REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2 

  Ulteriore   modifica  al  regolamento  di  esecuzione  della  legge
provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al decreto del presidente
della  giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive
modifiche e integrazioni.
(GU n.42 del 3-11-2001)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 12 del 20 marzo 2001)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la legge 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed
integrazioni  concernente  "Norme  per  l'esercizio della pesca nella
provincia di Trento";
    Visto   il  regolamento  di  esecuzione  alla  legge  provinciale
12 dicembre  1978,  n. 60, approvato con decreto del presidente della
giunta  provinciale  3 dicembre  1979,  n.  22-18/Leg.  e  successive
modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  di  data  1
dicembre  2000,  n.  3048  concernente  l'approvazione  di  ulteriori
modifiche al citato regolamento;
                              Decreta:
    Vengono  apportate  al  regolamento  della  pesca  approvato  con
decreto  del  presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n.
22-18/Leg.,  con  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale
26 maggio  1980,  n.  6-27/Leg.,  decreto del presidente della giunta
provinciale  25 maggio  1983,  n.  8-90/Leg.,  decreto del presidente
della  giunta  provinciale  8 marzo  1988,  n. 3-58/Leg., decreto del
presidente  della  giunta  provinciale 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg.,
decreto  del presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1991, n.
4-34/Leg.,  decreto  del presidente della giunta provinciale 5 maggio
1993,  n.  8-87/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale
28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg., decreto del presidente della giunta
provinciale  19 settembre 1997, n. 20-64/Leg., decreto del presidente
della giunta provinciale 29 giugno 1998, n. 13-85/Leg., e decreto del
presidente  della giunta provinciale 10 agosto 2000, n. 20-38/Leg. le
seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.
    Al  comma  1 dell'Art. 22-quater le parole "novies, comma 3" sono
sostituite con la parola "decies".
    Al   comma   2  dell'Art.  22-octies  dopo  le  parole  "all'Art.
22-novies" sono inserite le seguenti "e 22-decies".
    Nel  medesimo  comma dopo le parole "4, 5, 6 e 7 dell'Art. 22" la
parola "decies" e' sostituita dalla parola "undecies"; dopo le parole
"1 e 7 dell'Art. 22" la parola "duodecies" e' sostituita dalla parola
"terdecies";  al  comma  3  la parola "duodecies" e' sostituita dalla
parola "terdecies".
    Al  comma 4 dell'Art. 22-undecies le parole "ai commi 6 e 7" sono
sostituite dalle parole "al comma 6".
    Al comma 5 dell'Art. 22-undecies le parole "dai commi 6 e 7" sono
sostituite dalle parole "dal comma 6".
    All'allegato  E)  "Attrezzi  vari", alla voce "Tirlindana", nella
colonna  relativa  ad  "Altre  disposizioni" le parole "comma 2" sono
soppresse.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001 Registro n. 1, foglio
n. 3