Ulteriore modifica al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche e integrazioni.(GU n.42 del 3-11-2001)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 20 marzo 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la legge 12 dicembre 1978, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento"; Visto il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successive modifiche ed integrazioni; Vista la deliberazione della giunta provinciale di data 1 dicembre 2000, n. 3048 concernente l'approvazione di ulteriori modifiche al citato regolamento; Decreta: Vengono apportate al regolamento della pesca approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg., con decreto del presidente della giunta provinciale 26 maggio 1980, n. 6-27/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 25 maggio 1983, n. 8-90/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 8 marzo 1988, n. 3-58/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 16 agosto 1990, n. 14-27/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1991, n. 4-34/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 5 maggio 1993, n. 8-87/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1993, n. 26-105/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 19 settembre 1997, n. 20-64/Leg., decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 1998, n. 13-85/Leg., e decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 2000, n. 20-38/Leg. le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni. Al comma 1 dell'Art. 22-quater le parole "novies, comma 3" sono sostituite con la parola "decies". Al comma 2 dell'Art. 22-octies dopo le parole "all'Art. 22-novies" sono inserite le seguenti "e 22-decies". Nel medesimo comma dopo le parole "4, 5, 6 e 7 dell'Art. 22" la parola "decies" e' sostituita dalla parola "undecies"; dopo le parole "1 e 7 dell'Art. 22" la parola "duodecies" e' sostituita dalla parola "terdecies"; al comma 3 la parola "duodecies" e' sostituita dalla parola "terdecies". Al comma 4 dell'Art. 22-undecies le parole "ai commi 6 e 7" sono sostituite dalle parole "al comma 6". Al comma 5 dell'Art. 22-undecies le parole "dai commi 6 e 7" sono sostituite dalle parole "dal comma 6". All'allegato E) "Attrezzi vari", alla voce "Tirlindana", nella colonna relativa ad "Altre disposizioni" le parole "comma 2" sono soppresse. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001 Registro n. 1, foglio n. 3