Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 19, (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).(GU n.46 del 1-12-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 23 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 1. Nel comma 2, dell'Art. 4, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19, (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica) le parole "secondo quanto previsto dall'art. 23" sono sostituite dalle parole "di L. 200.000.000.". 2. Nel comma 3, dell'Art. 15, della legge regionale n. 19/2000 la parola "trimestralmente" e' sostituita dalle parole "ogni quattro mesi". 3. Nel comma 1, dell'Art. 16, della legge regionale n. 19/2000 le parole "privilegiando in ogni caso gli ambiti territoriali non inclusi in regimi di aiuto comunitari" sono sostituite dalle parole "assegnando priorita' agli investimenti realizzati in aree non comprese tra quelle eligibili agli interventi comunitari obiettivo 2 approvate dalla commissione UE con decisione C (2000) 2327 del 27 luglio 2000 e non comprese tra quelle ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2". 4. La priorita' di cui al comma 3 trova applicazione ad avvenuta approvazione del documento unico di programmazione obiettivo 2 (2000-2006). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 maggio 2001 BIASOTTI