Regolamento attuativo dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) per l'esecuzione di lavori forestali in economia.(GU n.46 del 1-12-2001)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; Visto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4-3277 del 19 giugno 2001; Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto; E m a n a il seguente regolamento: Regolamento attuativo dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) per l'esecuzione di lavori forestali in economia. Art. 1. 1. I lavori forestali da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). 2. I lavori forestali in economia si possono eseguire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo. 3. I lavori forestali di cui al comma 1, se effettuati in amministrazione diretta, sono eseguiti nei limiti di valore di cui al comma 1 ove comprendano la realizzazione delle opere necessarie per l'eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscono opere di ingegneria naturalistica in senso proprio, o qualora prevedano la manutenzione di opere o impianti. 4. I lavori forestali di cui al comma 1, se effettuati per cottimo, ove comprendone la realizzazione delle opere necessarie per l'eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e che costituiscono opere di ingegneria naturalistica in senso proprio, o qualora prevedano la manutenzione di opere o impianti, sono ammessi fino all'importo di 100.000 Euro Il presente regolamento Regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 9 luglio 2001 GHIGO