REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2001, n. 9 

  Regolamento attuativo dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109  (Legge quadro in materia di lavori pubblici) per l'esecuzione di
lavori forestali in economia.
(GU n.46 del 1-12-2001)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto  l'art.  121  della  Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
  Visto il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;
  Visto l'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 4-3277 del 19
giugno 2001;
  Preso atto che il commissario di Governo ha apposto il visto;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
Regolamento  attuativo  dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
109  (legge quadro in materia di lavori pubblici) per l'esecuzione di
lavori forestali in economia.
                               Art. 1.
    1. I lavori forestali da eseguirsi in economia ai sensi dell'art.
66  del  regio  decreto  16  maggio  1926,  n. 1126 (approvazione del
regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani).
    2. I lavori forestali in economia si possono eseguire:
      a) in amministrazione diretta;
      b) per cottimo.
    3. I  lavori  forestali  di  cui  al  comma  1,  se effettuati in
amministrazione diretta, sono eseguiti nei limiti di valore di cui al
comma  1  ove comprendano la realizzazione delle opere necessarie per
l'eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e
che costituiscono opere di ingegneria naturalistica in senso proprio,
o qualora prevedano la manutenzione di opere o impianti.
    4. I  lavori  forestali  di  cui  al  comma  1, se effettuati per
cottimo,  ove comprendone la realizzazione delle opere necessarie per
l'eliminazione del dissesto idrogeologico e la sistemazione agraria e
che costituiscono opere di ingegneria naturalistica in senso proprio,
o qualora prevedano la manutenzione di opere o impianti, sono ammessi
fino all'importo di 100.000 Euro
    Il presente regolamento Regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare.
      Torino, 9 luglio 2001
                                GHIGO