REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 maggio 2001, n. 170 

  DOCUP  obiettivo  2  1997-1999. Legge regionale n. 3/1998, art. 14.
Approvazione modifiche all'allegato B del regolamento di esecuzione.
(GU n.5 del 2-2-2002)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 28 del 11 luglio 2001)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso che con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997, e
successive   modifiche,   la  Commissione  europea  ha  approvato  il
documento   unico   di  programmazione  (DOCUP)  per  gli  interventi
strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli Venezia-Giulia
ammissibile all'obiettivo 2 1997 - 1999;
    Visto  l'art.  14  della  legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3,
commi  da  1  a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione dei
DOCUP obiettivo 2 1997 - 1999;
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0185/Pres.  del 22 maggio 1998, registrato alla Corte dei conti il 25
giugno  1998,  registro  n.  1,  foglio n. 290, con il quale e' stato
approvato  il  regolamento  di  esecuzione  relativo  alle  modalita'
procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei
finanziamenti  previsti  dal succitato DOCUP, come disposto dall'art.
14, comma 5, della menzionata legge regionale n. 3/1998;
    Visti  i successivi decreti del presidente della giunta regionale
n.  027l/Pres. del 13 luglio 1998 e n. 0152/Pres. del 12 maggio 1999,
registrati  alla  Corte  dei conti rispettivamente il 31 luglio 1998,
registro  n.  1,  foglio  n.  378 e il 16 giugno 1999, registro n. 1,
foglio  n.  238,  con  i  quali  sono  state  apportate  modifiche  e
integrazioni al suddetto regolamento di esecuzione;
    Tenuto   conto   che   il   punto  "Obblighi  dei  beneficiari  e
rendicontazione,  di  cui  all'allegato  B del succitato regolamento,
prevede,  per  ciascuna  azione  del  DOCUP, l'indicazione della data
entro  la  quale  i  soggetti  beneficiari  delle diverse azioni sono
tenuti  presentare  la documentazione finale di spesa e ad ultimare i
lavori;
    Vista  la  nota protocolo n. 1304/ART del 19 febbraio 2001 con la
quale  la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed
artigianato,  in  relazione  a  specifiche  esigenze rappresentate da
alcuni  soggetti  beneficiari  degli  interventi,  ha  richiesto alla
direzione  regionale  degli affari europei di modificare i termini di
ultimazione  degli interventi e di presentazione della documentazione
finale  di  spesa  quietanzata,  di  cui all'allegato B del succitato
regolamento,  azione 1.1.  "Aiuti  agli  investimenti  delle  imprese
artigiane  di produzione e di servizio alla produzione industriale ed
artigianale",  punto  3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione",
terzo e quarto capoverso, come segue:
      terzo   capoverso:  la  frase  "Gli  interventi  devono  essere
completamente  ultimati  entro  il  30 giugno 2001" va sostituita con
"Gli  interventi  devono  essere  compieraniente  ultimati  entro  il
30 settembre 2001";
    Quarto capoverso: la frase "... la documentazione finale di spesa
quietanzata,   invalidata   in   originale,  deve  essere  presentata
all'istituto  mutuante  entro il 30 settembre 2001 ..." va sostituita
con "... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in
originale,  deve  essere presentata all'istituto mutuante entro il 31
ottobre 2001 ...", restando invariato il resto del capoverso;
    Vista  la  nota  protocollo n. 2215/ART del 15 marzo 2001, con la
quale  la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed
artigianato,  in  relazione  a  specifiche  esigenze rappresentate da
alcuni  soggetti  beneficiari  degli  interventi,  ha  richiesto alla
direzione  regionale  degli Affari europei di modificare i termini di
ultimazione  degli interventi e di presentazione della documentazione
finale  di  spesa  quietanzata,  di  cui all'allegato B del succitato
regolamento,  azione 1.4.  "Servizi  reali  alle imprese artigiane di
produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale",
punto  3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione, secondo e terzo
capoversi, come segue:
      Secondo  capoverso:  la  frase  "Le  iniziative  devono  essere
concluse  entro  il  30 giugno 2001" va sostituita con "Le iniziative
devono essere concluse entro il 30 settembre 2001";
    Terzo  capoverso:  i  termini  "entro il 30 settembre 2001" vanno
sostituiti con i termini "entro il 31 ottobre 2001" restando invanaro
il resto del capoverso;
    Vista  la  nota  protocollo  n. 2766/ART del 3 aprile 2001 con la
quale  la direzione regionale del lavoro, previdenza, cooperazione ed
artigianato,  in  relazione  a  specifiche esigenze rappresentate dal
soggetro  beneficiano  dell'intervento,  ha  richiesto alla direzione
regionale degli Affari europei di modificare i termini di ultunazione
degli  interventi,  di  cui all'allegato B del succitato regolamento,
asse  1,  azione 1.3  "Animazione  economica"  (settore artigianato),
punto 2 "Obblighi del beneficiario e rendicontazione", come segue:
      Secondo capo verso: la frase "L'intervento deve essere ultimato
entro  il 30 giugno 2001" va sostituita con "L'intervento deve essere
ultimato entro il 15 settembre 2001";
    Preso  atto,  conseguentemente,  dell'opportunita'  di modificare
detti  termini  secondo  le  indicazioni  pervenute  dalla  succitata
direzione,  apportando  le  conseguenti  modifiche  al testo relativo
all'allegato B del succitato regolamento di esecuzione;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1473 del
4 maggio 200l;

                              Decreta:

    1.  E' modificato, come sotto riportato, il testo dell'allegato B
del   regolamento   di  esecuzione,  approvato  con  il  decreto  del
Presidente  della  giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998,
citato  in  premessa, relativo alle modalita' procedurali, ai criteri
attuativi,  di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti
dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999:
      Asse  1,  azione  1.1  "Aiuti  agli  investimenti delle imprese
artigiane  di produzione e di servizio alla produzione industriale ed
artigianale", punto 3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione":
      Terzo   capoverso:  la  frase  "Gli  interventi  devono  essere
completamente  ultimati  entro  il  30 giugno 2001" va sostituita con
"Gli   interventi  devono  essere  completamente  ultimati  entro  il
30 settembre 2001".
      Quarto  capoverso:  la  frase  "... la documentazione finale di
spesa  quietanzata,  invalidata  in originale, deve essere presentata
all'Istituto  mutuante  entro il 30 settembre 2001 ..." va sostituita
con "... la documentazione finale di spesa quietanzata, invalidata in
originale,  deve  essere  presentata  all'Istituto  mutuante entro il
31 ottobre 2001 ...", restando invariato il resto del capoverso.
    Asse  1,  azione  1.4  "Servizi  reali  alle imprese artigiane di
produzione e di servizio alla produzione industriale ed artigianale",
punto 3 "Obblighi dei beneficiari e rendicontazione":
      Secondo  capoverso:  la  frase  "Le  iniziative  devono  essere
concluse  entro  il  30 giugno 2001" va sostituita con "Le iniziative
devono essere concluse entro il 30 settembre 2001";
      Terzo  capoverso:  il  termine  "entro il 30 settembre 2001" va
sostituito  con  il  termine  "entro  il  31 ottobre  2001", restando
invariato il resto del capoverso.
    Asse  1, azione 1.3 "Animazione economica" (settore artigianato),
punto   2  "Obblighi  dei  beneficiari  e  rendicontazione",  secondo
capoverso,  la  frase  "L'intervento  deve  essere  ultimato entro il
30 giugno  2001" va sostituita con "L'intervento deve essere ultimato
entro il 15 settembre 2001".
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
le   suindicate  disposizioni  con  modifiche  al  regolamento  della
Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 15 maggio 2001
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, di Trieste, il 21 giugno 2001
Atti  dello  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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