REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 21 

  Modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n.
14.
(GU n.48 del 22-12-2001)

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Calabria n. 101 del 16 ottobre 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Dopo   il   comma 6  dell'Art.  1-ter  della  legge  regionale
28 agosto 2000, n. 14, e' aggiunto il seguente comma 7:
    "7. I  componenti della giunta regionale che non sono consiglieri
regionali   devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  per  essere
candidati  al  consiglio  regionale e non versare nelle situazioni di
ineleggibilita'  e  di  incompatibilita'  previste  per i consiglieri
regionali".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 19 ottobre 2001
                            CHIARAVALLOTI