Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.(GU n.48 del 22-12-2001)
(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 16 ottobre 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 6 dell'Art. 1-ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, e' aggiunto il seguente comma 7: "7. I componenti della giunta regionale che non sono consiglieri regionali devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per i consiglieri regionali". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 19 ottobre 2001 CHIARAVALLOTI