N. 970 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2001

Ordinanza  emessa  il  19  settembre  2001  dalla Corte di appello di
Milano  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Cammarata Francesco
Carmelo

Gratuito  patrocinio  -  Patrocinio  a  spese dello Stato nei giudizi
  penali - Possibilita' per il giudice di non ammettere al beneficio,
  di  revocare  la  ammissione  gia'  avvenuta  o di non liquidare il
  compenso  al  difensore  o  di ridurre tale compenso in presenza di
  motivi  di  appello  in  tutto  o  in parte palesemente infondati -
  Preclusione  -  Disparita'  di trattamento rispetto ai procedimenti
  civili  relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento
  del  danno  e le restituzioni derivanti da reato (ove il patrocinio
  e'  assicurato sempreche' le ragioni del non abbiente risultino non
  manifestamente  infondate)  -  Contrasto  con  il principio di buon
  andamento dell'amministrazione - Violazione della parita' tra parte
  civile, imputato (e civilmente obbligato per la spesa pecuniaria) -
  Lesione del principio di ragionevole durata del processo.
- Legge  30  luglio 1990, n. 217, artt. 1 e 12, come modificati dalla
  legge 29 marzo 2001, n. 134.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 111.
(GU n.3 del 16-1-2002 )
                         LA CORTE D'APPELLO

    Ha  pronunziato  la seguente ordinanza nei confronti di Cammarata
Francesco  Carmelo,  nato  a Mazzarino il 4 agosto 1964, detenuto nel
carcere  di  Opera, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, difeso
di  fiducia  dall'avvocato  Ivan  Behare  con  studio  in Milano, via
Buonarroti  n. 9;      La  corte  in  relazione  della  richiesta  di
liquidazione spese ed onorari in quanto ammesso al patrocinio a spese
dello Stato.

                            O s s e r v a
    Il   difensore  dell'imputato  sopra  indicato  ha  richiesto  la
liquidazione  degli  onorari  e delle spese essendo stati il predetto
imputato  ammesso  al  patrocinio  a  spese dello Stato in quanto non
abbiente,  in  relazione al giudizio di appello conseguente a gravame
proposto   dal  difensore  avverso  la  sentenza  17 maggio 2000  del
tribunale  di Monza che aveva condannato il suo assistito per delitti
in  tema  di  stupefacenti.     Ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 30
luglio 1990, n. 217 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e'
valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio.
    Il  difensore  ha  chiesto  la liquidazione di L. 9.656.381 ed il
Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati ha espresso parere favorevole
alla liquidazione di L. 5.512.000.
    L'art.   12   legge  30  luglio  1990,  n. 217,  come  modificato
dall'art. 11  legge  29  marzo  2001,  n. 134  impone  al  giudice di
liquidare  gli  onorari  senza  che  sia  consentita  al  giudice una
valutazione  della non manifesta infondatezza, totale o parziale, del
gravame  proposto,  al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a
spese  dello  Stato  ovvero di ridurre la liquidazione del compenso a
fronte di motivi all'evidenza infondati.
    Il  primo  comma  ed  il  secondo  dell'art. 1 della citata legge
operano  una distinzione fra l'azione per il risarcimento del danno e
le  restituzioni  derivanti da reato e l'assistenza ad altri soggetti
(imputato   e   civilmente   obbligato   per   la  pena  pecuniaria),
subordinando  il  patrocinio a spese dello Stato nel caso dell'azione
civile  ad  una  valutazione  di  non  manifesta  infondatezza  delle
ragioni.
    L'art. 15-bis  della  legge  30  luglio  1990, n. 217, introdotto
dall'art. 13  legge 29 marzo 2001 n. 134 (la cui entrata in vigore e'
differita  al  1  luglio  2002)  consente il patrocinio a spese dello
Stato  per  i  cittadini  e  gli  stranieri non abbienti, nei giudizi
civili  o  amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione,
"quando  le  ragioni  del  non  abbiente risultino non manifestamente
infondate".
    Orbene,  se  si  puo'  comprendere  che nella fase delle indagini
preliminari  ed  in quella del giudizio di primo grado, la difesa dei
non  abbienti  diversi  dalla parte civile sia comunque assicurata, a
prescindere  dalla  fondatezza della linea difensiva, essendo costoro
sottoposti a procedimento a prescindere (ed anzi quasi sempre contro)
la  loro  volonta',  non  e' invece ragionevole che anche per la fase
delle  impugnazioni  si  debba  prescindere da una valutazione di non
manifesta  infondatezza  del gravame proposto ai fini dell'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato.
    E'   ben   possibile  infatti  che  siano  proposte  impugnazioni
manifestamente  infondate  a  mero scopo dilatorio e non si comprende
perche'  debba  essere  utilizzato  il pubblico denaro per finanziare
tali attivita'.
    Cio'  e'  tanto  piu'  significativo  ove  si  consideri  che nel
giudizio di appello non esiste una norma analoga all'art. 606 comma 3
c.p.p  che  nel  giudizio  di  cassazione  consente  di dichiarare la
inammissibilita'  del  ricorso  per manifesta infondatezza. Non opera
pertanto  il  comma  2-bis dell'art. 12 legge 30 luglio 1990, n. 217,
introdotto   con   legge   29  marzo  2001,  n. 134  che  prevede  la
liquidazione  del compenso per le sole impugnazioni coltivate che non
siano dichiarate inammissibili.
    Il  gravame  predetto presenta, fra gli altri, alcuni profili che
potrebbero   essere  esaminati  ai  fini  di  valutarne  la  parziale
manifesta infondatezza. Infatti e' stato lamentato fra l'altro:
      impugnando  anche  l'ordinanza pronunziata dal primo giudice in
data   7 ottobre   1998,   la  nullita'  delle  udienze  per  mancata
pubblicita' in quanto le stesse sono state tenute in Como anziche' in
Monza   cosi'  asseritamente  impedendo  ai  cittadini  di  Monza  di
assistere al procedimento;
      impugnando  anche l'ordinanza pronunziata dal tribunale in data
8 giugno 1999, la inutilizzabilita', a fini di contestazione ai sensi
dell'art.  513  c.p.p,  nel testo all'epoca vigente, del contenuto di
dichiarazioni  di  Guzzi  contenute  nel  verbale  di  ispezione e di
individuazione  dei  luoghi redatto il 4 giugno 1993, essendosi Guzzi
avvalso della facolta' di non rispondere;
      la  erroneita'  dell'ordinanza 1 dicembre 2000, contestualmente
impugnata,    che    ha   rigettato   l'eccezione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  1 decreto-legge 5 gennaio 2000 (ora art. 1
legge   23   febbraio   2000)  per  violazione  dell'art.  111  della
Costituzione  (nel  testo  modificato)  nella parte in cui tale norma
consente  in via transitoria l'utilizzo di dichiarazioni non vagliata
in  contraddittorio, nonostante la esistenza di una norma transitoria
di rango costituzionale.
    La  corte  ha  assolto  Cammarata  da una imputazione ed escluso,
quanto  ad  un'altra  la  sussistenza  di una circostanza aggravante,
rigettando gli ulteriori motivi di gravame.
    Secondo  la  disciplina  rassegnata  questa  Corte  dovrebbe  ora
liquidare  il  compenso  a  prescindere  da  ogni  valutazione di non
manifesta  parziale  infondatezza  o  di  pretestuosita'  del gravame
proposto  e  non  potrebbe  diminuire  l'onorario in relazione a tali
parametri.
    Le  disposizioni degli articoli 1 e 12 legge n. 217/1990 sembrano
percio' violare varie norme della Costituzione della Repubblica.
    Anzitutto  sembra  ipotizzabile  la  violazione dell'art. 3 della
Costituzione  in  ordine  alla disparita' di trattamento prevista per
l'azione civile per il risarcimento danni derivanti da reato e per le
restituzioni o per la difesa nei procedimenti civili o amministrativi
e  negli  affari  di  volontaria  giurisdizione,  nella  parte in cui
discrimina  la tutela dei diversi soggetti non consentendo al giudice
di  valutare  la  non  manifesta  infondatezza  del  gravame prima di
ammettere  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  ovvero  al fine di
revocare tale ammissione, oppure per liquidare il compenso richiesto,
anche ai fini di escludere o ridurre lo stesso.
    Per le stesse ragioni sembra violato l'art. 97 della Costituzione
in  quanto l'utilizzo di pubblico denaro per l'erogazione di compensi
ai  difensori  anche  ove si fosse in presenza di gravami palesemente
infondati   sembra   violare   il   principio   di   buon   andamento
dell'amministrazione.
    Appare  altresi' violato l'art. 111 della Costituzione, nel testo
modificato  con  legge della Costituzione 23 novembre 1999, n. 2, sia
per   violazione  della  parita'  fra  parte  civile  e  imputato  (e
civilmente   obbligato   per  la  pena  pecuniaria)  che  perche'  il
meccanismo  descritto  non sembra idoneo ad assicurare la ragionevole
durata  del  processo  ed  anzi,  non  consentendo di distinguere fra
impugnazioni   manifestamente  infondate  e  altre  con  parvenza  di
fondatezza,  e' idoneo a prolungare ingiustificatamente la durata dei
procedimenti,  incentivando  con  denaro  pubblico la proposizione di
gravami in tutto od in parte all'evidenza privi di fondamento.
    Tali   questioni  appaiono  a  questa  corte  non  manifestamente
infondate e sono rilevanti, poiche' la loro soluzione nel senso della
illegittimita'   costituzionale   consentirebbe  la  valutazione  dei
profilo della manifesta infondatezza dei gravami ai fini della revoca
dell'ammissione  del  patrocinio a spese dello Stato ovvero della non
liquidazione del compenso o della riduzione dello stesso.
    L'attivita'  in  cui  questa  valutazione  si rende necessaria e'
giurisdizionale,  essendo  direttamente  collegata  al  procedimento,
affidata  al  giudice  ed essendo prevista la proposizione di ricorsi
contro  il  provvedimento ammissione o non ammissione al patrocinio a
spese  dello  Stato  e  contro il provvedimento di liquidazione, atti
decisori suscettibili di divenire definitivi.
    Del   resto  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  ammissibili
questioni di legittimita' sollevate in tema di liquidazione ai periti
e  consulenti  tecnici  e  custodi  (Sentenze  10  giugno 1970 n. 88,
28 gennaio  1981 n. 2, 21 aprile 1989 n. 230, 23 febbraio 1996 n. 41,
3 giugno 1998 n. 197.
                              P. Q. M.

    Visti gli artt. 134 Costituzione, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  la questione, sollevata
d'ufficio, di legittimita' costituzionale degli articoli 1 e 12 legge
30  luglio  1990  n. 217,  come modificati dalla legge 29 marzo 2001,
n. 134  in  relazione  agli  articoli  3, 97 e 111 Costituzione nella
parte  in  cui  non consentono di non ammettere al patrocinio a spese
dello  Stato,  di  revocare  la  ammissione  gia'  avvenuta  o di non
liquidare  il  compenso  al  difensore  o di ridurre tale compenso in
presenza  di  motivi  di  appello  in  tutto  o  in parte palesemente
infondati;
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli  atti  relativi  alla
richiesta di liquidazione del compenso, nonche' dei motivi di appello
e   delle   sentenza   di   primo  grado  e  di  appello  alla  Corte
costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  relativo  alla  liquidazione del compenso
richiesto  dal  difensore  dell'imputato  sopra  indicato  ammesso al
patrocinio  a  spese  dello  Stato,  fino  alla pronunzia della Corte
costituzionale;
    Ordina  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
notificata  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri, all'imputato
Cammarata Francesco, al suo difensore avv. Ivan Behare al procuratore
generale  della  Repubblica  presso  la  Corte  d'appello di Milano e
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
        Milano, addi' 19 settembre 2001
                       Il Presidente: Chiarola
02C0002