N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2001

Ordinanze  da  1 a 9 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il  31 gennaio 2001 (pervenute alla Corte costituzionale il 3 gennaio
2002)  dal  Tribunale  amministrativo  regionale,  per  la  Sicilia -
sezione  staccata  di  Catania - sui ricorsi proposti rispettivamente
da:  Busacca  Maria  ed  altri  contro  Assessorato Regionale ai Beni
Culturali  ed  Ambientali  (Reg. ord. 1/2002); Coscarelli Giuliana ed
altri  contro  Assessorato  Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali
(Reg. ord.  2/2002);  Saraceno  Loredana  ed altri contro Assessorato
Regionale   ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali  (Reg.  ord. 3/2002);
Nicolosi  Pamela  Emanuela  ed  altri contro Assessorato Regionale ai
Beni  Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 4/2002); Maugeri Stefania ed
altri  contro  Assessorato  Regionale ai Beni Culturali ed Ambientali
(Reg. ord. 5/2002);   Nicolosi   Pamela   Emanuela  ed  altri  contro
Assessorato   Regionale   ai   Beni  Culturali  ed  Ambientali  (Reg.
ord. 6/2002);  Busacca Maria ed altro contro Assessorato Regionale ai
Beni  Culturali  ed  Ambientali  (Reg. ord. 7/2002); Carbone Concetta
contro   Assessorato   Regionale  ai  Beni  Culturali  ed  Ambientali
(Reg. ord. 8/2002); Sindona Dora contro Assessorato Regionale ai Beni
Culturali ed Ambientali (Reg. ord. 9/2002).

Impiego  pubblico - Regione Siciliana - Concorso per la copertura dei
  posti  vacanti  nel  ruolo  tecnico  dell'Assessorato  per  i  beni
  culturali  ed  ambientali  -  Riserva  del  50  per cento dei posti
  esclusivamente  al  personale  che  ha  prestato  servizio  per  la
  realizzazione  degli  interventi  per  la  catalogazione  dei  beni
  culturali  siciliani  ai  sensi  della  legge regionale 1 settembre
  1993, n. 25 - Estensione della riserva altresi' ai catalogatori del
  patrimonio   storico   ed  artistico  negli  edifici  ecclesiastici
  siciliani  ex art. 6 legge statale n. 160/1988 - Mancata previsione
  -  Ingiustificato  diverso  trattamento  di  categorie  di soggetti
  svolgenti  attivita'  identiche - Incidenza sul diritto al lavoro e
  sui  principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento della Pubblica
  Amministrazione.
- Legge Reg. Siciliana 27 aprile 1999, n. 4, artt. 6.
- Costituzione, artt. 3, 4 e 97.
(GU n.4 del 23-1-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                              F a t t o
    Con  il ricorso in epigrafe si espone quanto segue. I ricorrenti,
essendo  in  possesso dei necessari titoli culturali e professionali,
hanno   prestato  la  loro  attivita'  nell'ambito  del  progetto  di
catolazione intitolato "Il Patrimonio storico artistico negli edifici
ecclesiastici  siciliani",  attivato dal Ministero dei beni culturali
ed  ambientali e dalla Presidenza della regione siciliana mediante il
Consorzio Skeda.
    Il  progetto,  basato  sulle  disposizioni  della legge nazionale
numero  160  del  1988 (art. 6) ed approvato con delibera CIPE del 20
dicembre  1990, ha subito, per ragioni burocratiche, cospicui ritardi
nella  fase di attuazione, riuscendo ad avere il suo effettivo inizio
soltanto nell'ottobre del 1993.
    Essi  pertanto, per tale esclusiva ragione di carattere temporale
e  relativa  ai  ritardi  dell'amministrazione  pubblica,  al momento
dell'entrata  in vigore della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25,
non  sono  stati  in  grado  di  fare  istanza  per  la stipula di un
contratto di catalogazione triennale riservato a tutti coloro i quali
fossero  in  quel momento impegnati in attivita' di catalogazione dei
beni culturali.
    Tale  possibilita'  invece, e' stata invece concessa a tutti quei
loro  colleghi, che stavano gia' svolgendo la loro identica attivita'
sulla  base  di  normative  anche successive alla legge nazionale, ma
attuate dall'amministrazione senza ritardi.
    I   ricorrenti   tuttavia,   svolgendo   le  identiche  attivita'
tecnico-professionali  che venivano svolte dai loro colleghi, i quali
avevano  potuto  usufruire  per  una  mera casualita' temporale delle
disposizioni della legge regionale n. 25 del 1993, hanno regolarmente
completate  la  catalogazione  del patrimonio storico-artistico degli
edifici ecclesiastici siciliani con la regolare acquisizione entro il
31 marzo 1991, da parte del Ministero e dell'Assessorato regionale ai
beni  culturali  ed  ambientali  del c.d. "bene rinveniente" (schede,
allegati fotografici, attrezzature fotografiche, hard-ware, ecc..).
    Essi,  in  piu',  hanno  proseguito  per  un  anno ancora la loro
attivita' di catalogazione mediante un progetto di lavori socialmente
utili attivato dall'assessorato medesimo.
    A  questo  punto  il  legislatore regionale, con l'art. 6 comma 1
della  legge  n. 8  del  1999,  dopo avere rideterminato le dotazioni
organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali ed avere
delegato l'assessore-competente ad avviare e concludere celermente le
procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico,
al primo comma dell'art. 6 ha previsto: "Al fine di non disperdere il
patrimonio  di professionalita' formato prima con fondi statali e poi
con fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la
riserva  del  cinquanta  per  cento;  di  cui  all'art. 7 della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche e' applicata -
per  la copertura di posti delle qualifiche proprie del ruolo tecnico
dei  beni  culturali  ed  ambientali  di  cui  alla  presente legge -
esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la
realizzazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  111  della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25, cosi' come modificato dall'art. 13
della  legge  regionale  29  settembre  1994,  n. 34".  I  ricorrenti
pertanto,  nel  bando col presente atto impugnato, si trovano esclusi
dalla  possibilita'  di  usufruire  della  riserva  sui posti messi a
concorso,  pur  essendo  titolari  d'una  attivita' che ai fini della
valutazione  dei titoli e' equiparata a quella dei concorrenti che di
tale riserva possono disporre.
    Col  ricorso  in  epigrafe,  con  motivo  unico,  si  deducono le
seguenti censure:
    Violazione  dei  principi  dettati dagli articoli 3, 4 e 97 della
costituzione. Violazione del principio di eguaglianza. Violazione dei
principi  di  ragionevolezza.  Manifesta  irrazionalita' legislativa.
Disparita'  di  trattamento  ed ingiustizia manifesta. Illegittimita'
derivata.
    L'art.  1  del  bando, richiamando l'art. 6 della legge regionale
n. 8  del  1999,  prevede testualmente che "... una quota del 50% dei
posti messi a concorso e' riservata ai soggetti indicati dall'art. 6,
comma 1, della legge regionale numero 8/99 ...".
    Secondo  la  parte  ricorrente,  l'art.  6  della legge regionale
8/1999  introdurrebbe  una  immotivata ed irrazionale discriminazione
tra   soggetti  egualmente  impegnati  nella  medesima  attivita'  di
catalogazione   del   patrimonio  culturale  regionale,  violando  in
conseguenza il principio costituzionale di eguaglianza.
    Dall'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6, comma 1, della
legge  regionale  n. 8/1999 nella parte in cui non estende la riserva
ai   ricorrenti,   impegnati  nelle  campagne  di  catalogazione  del
patrimonio  culturale  siciliano  ex art. 16 della legge n. 160/1988,
conseguirebbe  l'illegittimita'  in  via  derivata  dei provvedimenti
impugnati.
    Si  e' costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, per conto
delle  amministrazioni  intimate,  chiedendo  il  rigetto del ricorso
assumendone l'infondatezza.
    All'udienza  del  31 gennaio 2001 la controversia e' stata tratta
in decisione.

                            D i r i t t o

    Il    collegio    ritiene    di   sottoporre   al   giudizio   di
costituzionalita'  per  contrasto  con  gli  articoli 3, 4 e 97 della
Costituzione,  il primo comma dell'art. 6 della legge regionale della
Sicilia n. 8 del 27 aprile 1999.
    Circa  la  rilevanza  il  collegio  mette in luce che, allo stato
attuale  della  normativa  e  in  particolare  per il disposto di cui
all'art.  6,  comma  1,  della  legge regionale 8/1999, i ricorrenti,
catalogatori   del   patrimonio   storico   artistico  negli  edifici
ecclesiastici siciliani ex art. 6 della legge n. 160/1988, nonpossono
usufruire  della  riserva  del 50% dei posti accordata ai beneficiari
dell'art. 111  legge  regionale  n. 25  del  1  settembre  1993,  con
conseguente    "vulnus"   della   loro   aspirazione   a   conseguire
un'occupazione  stabile,  e  che il chiesto annullamento del bando di
concorso,  nella  parte concernente il diritto a riserva, puo' essere
disposto   solo   se   viene  accolta  la  prospettata  questione  di
costituzionalita'.
    Circa  la  fondatezza  della  questione  di  costituzionalita' il
collegio mette in luce quanto segue.
    La  questione  e'  sicuramente  rilevante  e  non  manifestamente
infondata.
    La  manutenzione,  valorizzazione  e catalogazione del patrimonio
culturale  e'  stata,  anche  nell'ambito  delle misure relative alle
politiche   attive   del   lavoro,  oggetto  di  numerosi  interventi
legislativi nazionali e regionali.
    L'art.  6 della legge nazionale n. 160 del 20 maggio 1988 invero,
ha  per  primo  previsto  che:  "... 1.  E'  istituito nello stato di
previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale il
Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

    2. - Il  Fondo  per il rientro dalla disoccupazione, amministrato
dal  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalita'
di  promuovere  la  creazione  di  occupazione,  in  particolare  nei
territori  del  Mezzogiorno  di  cui al testo unico delle leggi sugli
interventi  nel mezzogiorno, approvato con d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218
(29),  e  a  beneficio delle categorie per le quali il fenomeno della
disoccupazione,  mediante  il  finanziamento  o  la partecipazione al
finanziamento  dei  piani o progetti di investimenti, di cui al comma
3,  che  presentano  elevata  intensita'  di  nuova occupazione e con
priorita'  per  quelli  attinenti  alla  tutela  dell'ambiente,  alla
manutenzione  e  valorizzazione  dei beni culturali alle attivita' di
consulenza  e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti
finalizzati delle amministrazioni pubbliche...".
    Il legislatore regionale della Sicilia, a sua volta, dapprima con
la  legge  n. 26  del  1988  e quindi con la legge n. 25 del 1993, ha
scelto  tra  gli ambiti elettivi del proprio intervento in materia di
politica  attiva del lavoro, proprio le campagna di catalogazione del
patrimonio culturale regionale.
    In  particolare, l'articolo 111 della legge regionale n. 25 del 1
settembre  1993  successivamente  modificato dall'art. 13 della legge
n. 34  del 1994, allo scopo di pervenire alla costituzione e gestione
del catalogo regionale dei beni culturali ed ambientali, ha previsto,
al  primo  comma lettera b), la stipula per mezzo di tutti gli uffici
periferici   dell'assessorato   regionale   dei   beni  culturali  ed
ambientali  e  della  pubblica  istruzione  di  contratti  di  lavoro
subordinato  di  diritto  privato  di  durata  triennale  "... con il
personale   gia'  utilizzato  nelle  campagne  di  catalogazione  del
patrimonio culturale siciliano effettuate in Sicilia ...".
    L'attuazione  di  tali  disposizioni  ha  consentito  il concreto
esercizio  delle  attivita'  di  catalogazione dei beni culturali nel
territorio  regionale  siciliano,  con l'ampliamento del compendio di
conoscenze,  il  primo  impianto  delle  strutture  di  archivio,  la
formazione e la crescita di professionalita' specifiche.
    A  questo  punto  il  legislatore regionale, con l'art. 6 comma 1
della  legge  n. 8  del  1999,  dopo avere rideterminato le dotazioni
organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali ed avere
delegato l'assessore competente ad avviare e concludere celermente le
procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico,
al  comma  1  dell'art.  6  ha previsto quanto segue: "Al fine di non
disperdere  il patrimonio di professionalita' formato prima con fondi
statali  e  poi  con  fondi regionali, nella prima applicazione della
presente  legge la riserva del cinquanta per cento, di cui all'art. 7
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche e'
applicata  -  per  la copertura di posti delle qualifiche proprie del
ruolo  tecnico  dei beni culturali ed ambientali di cui alla presente
legge  -  esclusivamente  al  personale  che  ha  prestato  effettivo
servizio  per  la  realizzazione degli interventi di cui all'art. 111
della  legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, cosi' come modificato
dall'art. 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.".
    La  stessa norma, al secondo comma, prevede che "... il personale
risultato  vincitore  dei concorsi in forza delle disposizioni di cui
al   comma  1,  svolgera',  nelle  rispettive  qualifiche,  attivita'
prevalente  di  catalogazione,  in  relazione  alle  esigenze  di cui
all'art. 2...".
    Al  terzo  comma infine, si prevede che "... il servizio prestato
per la realizzazione degli interventi di catalogazione del patrimonio
culturale della regione siciliana in forza delle leggi 20 maggio 1988
n. 160,  19  aprile  1990  n. 84,  10  febbraio  1992,  n. 145  ... e
dell'art.  111  della  legge  regionale  1  settembre  1993  n. 25  e
successive  modifiche  e'  considerato, per la valutazione dei titoli
dei  concorsi  pubblici  di  cui alla presente legge, alla stregua di
servizi prestati presso pubbliche amministrazioni...".
    L'art.  6,  comma  1,  della legge regionale n. 8/1999, pertanto,
introduce  una immotivata ed irrazionale discriminazione tra soggetti
egualmente  impegnati  nella  medesima attivita' di catalogazione del
patrimonio  culturale regionale, escludendo dalla riserva del 50% dei
posti  i soggetti impegnati nell'attivita' di catalogazione ex art. 6
della  legge  20  maggio  1988,  n. 160, e violando in conseguenza il
principio costituzionale di eguaglianza.
    La  scelta di un regime che differenzia due situazioni identiche,
infatti,  puo'  essere  considerata  ragionevole e quindi conforme al
precetto  costituzionale  di  eguaglianza,  se  trova  una congrua ed
adeguata giustificazione, alla luce dei fini specifici perseguiti dal
legislatore.
    Il  legislatore  al  contrario, nel caso concreto, ha inserito la
riserva  sui posti messi a concorso, "...al fine di non disperdere il
patrimonio  di professionalita' formato prima con fondi statali e poi
con fondi regionali ...".
    Sul punto la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che "..
il  giudizio  di,  eguaglianza,  in  quanto  giudizio  di  relazione,
comporta  che  la  disamina  della  conformita'  di  una norma a quel
principio  si sviluppi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul
perche'  una  determinata disciplina operi una specifica distinzione,
con  la  conseguenza  che  il vizio potra' essere identificato solo a
seguito  della  verifica  della carenza di una causa della disciplina
introdotta,  siccome  fondata sulla irragionevole scelta di un regime
che omologa tra loro situazioni diverse, o, al contrario, differenzia
il  trattamento  di situazioni analoghe ..." (Corte costituzionale, 5
novembre  1996,  n. 386;  nonche'  28  marzo 1996, n. 89 e 21 gennaio
1999, n. 2).
    Orbene  nel  nostro  caso,  proprio  alla  luce di tali principi,
appare   evidente   che   le  situazioni  giuridiche  dei  ricorrenti
(catalogatori  del  patrimonio  storico  ed  artistico  negli edifici
ecclesiastici  siciliani  ex  art. 6  della  legge n. 160/1988) e dei
riservatari ex art. 111 della legge regionale n. 25 del 1993 sono del
tutto  identiche,  essendo  del  tutto  identico  l'unico presupposto
legittimante  della  riserva,  costituito  dall'attivita'  lavorativa
prestata per la catalogazione dei beni culturali siciliani.
    Ma  vi  e'  di piu': Tale identita' di situazioni e' riconosciuta
dallo stesso legislatore regionale, allorche', al comma 3 dell'art. 6
equipara,  ai fini della valutazione dei titoli, il servizio prestato
per  la  catalogazione  dei  beni  culturali  sulla  base della legge
nazionale  20  maggio  1988 n. 160 con quello derivante dall'art. 111
della legge regionale 1 settembre 1993 n. 25.
    Il  legislatore  regionale,  in buona sostanza; in modo del tutto
incomprensibile  rispetto  alla normativa ed a elementari principi di
equita',   riconosce   l'equivalenza   tra   l'attivita'  svolta  dai
ricorrenti  e  quella  svolta  dai soggetti di cui all'art. 1 ai soli
fini  dell'attribuzione del punteggio per il servizio prestato, e non
ai fini dell'accesso alla riserva.
    La  mancata  estensione  della  riserva ai ricorrenti si risolve,
altresi',  in  un'evidente  lesione  del  principio di buon andamento
dell'attivita'    amministrativa    previsto   dall'art.   97   della
Costituzione.
    Con  la  norma in questione, infatti, l'amministrazione regionale
ha   inteso   accordare   una  preferenza,  nell'accesso  all'impiego
regionale,  alla  pregressa  attivita' svolta nella catalogazione dei
beni  culturali  regionali,  e  cio'  a  prescindere dalla natura del
rapporto instauratosi.
    In  conclusione,  va  riconosciuta  la non manifesta infondatezza
della  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1,
della  legge  regionale  numero  8  del  1999,  per contrasto con gli
art. 3,  4  e 97 della Costituzione nella parte in cui la riserva del
50%  dei  posti non e' stata estesa anche ai soggetti impegnati negli
interventi  di  catalogazione  del patrimonio culturale della regione
siciliana in forza della legge 20 maggio 1988 n. 160.
    Conseguentemente   deve  disporsi  la  sospensione  del  presente
giudizio  e  la  remissione  dell  questione  all'esame  della  Corte
costituzionale, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953  n. 87,  dichiara  la  rilevanza  ai  fini del decidere e la non
manifesta  infondatezza  in  relazione  agli articoli 3, 4 e 97 della
Costituzione,  della  questione  di  legittimita'  costituzionale del
primo  comma dell'art. 6 della legge regionale della Sicilia n. 8 del
27  aprile  1999, nella parte in cui la riserva del 50% dei posti non
e'  sta  estesa  anche  ai  soggetti  impegnati  negli  interventi di
catalazione del patrimonio culturale della regione siciliana in forza
della legge 20 maggio 1988 n. 160.
    Sospende il giudizio promosso con il ricorso di cui in epigrafe.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
    Dispone  che  a  cura  della segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata al Presidente dei due rami del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Catania nella camera di consiglio del 31 gennaio
2001.
                        Il Presidente: Leotta
                                 Il consigliere relatore: Brugaletta
02C0010