N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2001

Ordinanza  emessa  il  9 maggio  2001  dal  Tribunale  Amministrativo
regionale  del  Lazio  sul  ricorso proposto da Loseby Venzi Margaret
contro Universita' degli studi della Tuscia ed altro.

Universita'   -   Professori   associati   -   Conferma  in  ruolo  -
  Valutabilita'  dei  servizi  prestati in qualita' di "incaricati" -
  Valutabilita'  dei  servizi  prestati  in  qualita' di professori a
  contratto,  ai  sensi  degli  artt. 100  e 116 d.P.R. n. 382/1980 -
  Mancata  previsione  -  Disparita'  di  trattamento  di  situazioni
  omogenee - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento
  della pubblica amministrazione.
- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 312, art. 103, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.4 del 23-1-2002 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 10937/1992
Reg.  Gen., proposto da Loseby Venzi Margaret, rappresentata e difesa
dagli  avv.ti  Giulio  Prosperetti e Ivana Marimpietri, elettivamente
domiciliata  presso lo studio del primo in Roma, via Gerolamo Belloni
n. 88;
    Contro  l'Universita'  degli  studi  della Tuscia, in persona del
rettore  in  carica, ed il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  in  persona  del  Ministro  in  carica,
rappresentati   e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  e
domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per
l'annullamento  dei decreti rettorali 16 giugno 1992 un. 5573 e 5574,
nonche' di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  9  maggio  2001  data  per letta la
relazione  del  consigliere  Angelica  Dell'Utri e uditi per le parti
l'avv.  Fascione,  in  sostituzione  dell'avv.  Prosperetti, e l'avv.
dello Stato De Stefano;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                              F a t t o
    Con  ricorso  notificato  il  18 ed il 22 settembre 1992 la prof.
Margaret   Loseby   Venzi,  professore  associato  confermato  presso
l'Universita'  della  Tuscia,  ha  impugnato  i  decreti rettorali 16
giugno  1992  numeri 5573  e  5574  concernenti il riconoscimento dei
servizi  pregressi ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980,
nella parte in cui, mentre le riconoscono il servizio prestato presso
l'Universita' di Cambridge, non le valutano i periodi di insegnamento
presso  l'Universita' di Napoli nell'anno accademico 1982-83 e presso
la  stessa Universita' della Tuscia negli anni accademici dal 1982-83
al  1986-87,  in  qualita'  di  docente  a  contratto  ai sensi degli
artt. 100  e  116  dello stesso d.P.R. A sostegno dell'impugnativa ha
dedotto:
    1. - Violazione e falsa applicazione del cit. art. 103.
    L'Amministrazione ha ritenuto che detti servizi non rientrino tra
quelli  valutabili  ai sensi dell'art. 103, ma cio' e' errato poiche'
occorre  tener  conto  che l'elencazione dei servizi comprende figure
sia accantonate dalla riforma attuata col d.P.R. n. 382/1980, sia con
questo   istituite.   In  quest'ottica,  nella  generica  espressione
"professore  incaricato"  va  compresa  la posizione del professore a
contratto  con  vero e proprio incarico di insegnamento al pari di un
professore  universitario di ruolo incaricato, qual e' la ricorrente,
ben   diversa   da  quella  del  professore  a  contratto  per  corsi
integrativi  ai  corsi  ufficiali.  Non  rileva  che  il rapporto sia
regolato   privatisticamente   sotto  il  profilo  economico,  stante
l'identita'  di  funzioni  col docente di ruolo ed il contributo dato
pur in tale veste.
     2. - Eccesso di potere per illogicita' e difetto di motivazione.
    Non  vi e' motivazione del diniego, tanto piu' necessaria laddove
si  valutano i servizi prestati all'estero e non quelli svolti presso
universita' italiane.
    3.  - Violazione dei principi di cui all'art. 76 e, in subordine,
degli artt. 3 e 97 Costituzione.
    Se  i  servizi in parola non si ritengono ricompresi nel disposto
dell'art. 103,  emerge  l'allontanamento  della  norma delegata dalla
legge   delega   e,  quindi,  il  vizio  di  violazione  dell'art. 76
Costituzione. Risulta altresi' violato il principio di uguaglianza di
cui  all'art. 3  della  Costituzione e, nel contempo, quello del buon
andamento dell'amministrazione di cui al successivo art. 97.
    In  Ministero  e  l'Universita'  intimati  si  sono costituiti in
giudizio  ed hanno svolto controdeduzioni. La ricorrente ha replicato
ed  ha ulteriormente illustrato le dedotte censure con memoria del 18
aprile 2001.
    All'odierna   udienza   pubblica  la  causa  e'  stata  posta  in
decisione.

                            D i r i t t o

      L'art. 103  del  d.P.R.  11  luglio  1980,  n. 382, concernente
riconoscimenti   ed   equiparazioni   di  servizi  dei  professori  e
ricercatori   universitari,   stabilisce  al  secondo  comma  che  ai
professori  associati, all'atto della conferma o nomina in ruolo, sia
"riconosciuto  per  due  terzi  ai  fini  della carriera, il servizio
effettivamente  prestato  in  qualita'  di  professore incaricato, di
ricercatore   universitario   o  di  enti  pubblici  di  ricerca,  di
assistente  di  ruolo  o  incaricato, di assistente straordinario, di
tecnico  laureato,  di  astronomo  e  ricercatore  degli  osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici
e  di  conservatore  di  musei  e  per  la  meta' agli stessi fini il
servizio  prestato  in  una  delle  figure  previste  dal citato (nel
precedente  comma) art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche' per
un terzo in qualita' di assistente volontario". Il successivo comma 9
equipara,  ai  fini  di  carriera  ed  alle condizioni e nei previsti
limiti,  i periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento
universitario  o per ricerche presso qualificati centri di ricerca al
servizio   prestato   in   qualita'   di   professore  incaricato  o,
rispettivamente, di ricercatore universitario.
    L'art. 7  della  legge  n. 28 del 1980, richiamato dal comma 2 ai
fini  dell'individuazione  delle  figure  il cui servizio e' ritenuto
utile   e   concernente   l'istituzione  del  ruolo  dei  ricercatori
universitari, elenca al comma 8 le categorie di coloro che, a domanda
e  previo  giudizio  di idoneita', sono inquadrati in detto ruolo. In
tale  elenco compaiono i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del
decreto-legge  10  ottobre  1973,  n. 580,  convertito  in  legge  30
novembre  1973,  n. 766,  nonche'  i  titolari di assegni biennali di
formazione  scientifica e didattica di cui all'art. 6 del cit. n. 580
del  1973  (lett.  a);  i  titolari  di borse di studio conferite per
l'anno  accademico  1973-74, ai sensi delle leggi nn. 942 del 1966 63
del  1967  (lett.  b);  i  borsisti  laureati  vincitori  di concorsi
pubblici  banditi  dal  Consiglio  nazionale delle ricerche, da altri
enti  pubblici  di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge
n. 70  del  1975,  dall'Accademia  nazionale dei Lincei e dalla Domus
Galileiana  di Pisa (lett. c); i perfezionandi della Scuola normale e
della  Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di
Pisa,  compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e
didattica  (lett.  d); i titolari di borse o assegni, di formazione o
addestramento   scientifico   e   didattico  o  comunque  denominati,
finalizzati  agli  scopi  predetti, istituiti sui fondi destinati dai
consigli  di  amministrazione  sui bilanci universitari, ed assegnati
con  decreto  rettorale a seguito di pubblico concorso (lett. e); gli
assistenti  incaricati  o supplenti e professori incaricati supplenti
(lett.  f);  i  lettori  assunti con pubblico concorso o a seguito di
delibera     nominativa     del    consiglio    di    amministrazione
dell'universita',  che  abbiano  svolto tale attivita' per almeno due
anni  (lett.  g); i medici interni universitari, assunti con pubblico
concorso  o  a  seguito  di  delibera  nominativa  del  consiglio  di
amministrazione dell'universita' per motivate esigenze delle cliniche
e degli istituti di cura universitari (lett. h).
    Nella fattispecie in esame, in applicazione delle disposizioni di
cui innanzi l'Universita' degli studi della Tuscia ha riconosciuto in
favore  della  ricorrente Margaret Loseby Venzi, professore associato
confermato,  taluni  servizi  ma  non anche i periodi di insegnamento
presso l'Universita' di Napoli (a.a. 1982-83) e la stessa Universita'
della  Tuscia  (aa.aa.  1982-83/1986-87)  in  qualita'  di  docente a
contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980.
    Col  primo  motivo di gravame l'istante sostiene, in sintesi, che
l'Amministrazione  avrebbe  dovuto  ritenere  la  predetta  posizione
specifica   di  professore  a  contratto,  istituita  con  lo  stesso
assimilata  a  quella preesistente di "professore incaricato" inclusa
nell'elenco sopra riportato.
    Al  riguardo,  il  Collegio  osserva  che  una  figura, quella di
"professore  incaricato", e' caratterizzata appunto dallo "incarico",
atto autoritativo - quindi di natura pubblicistica -, mentre l'altra,
di  "professore  a contratto" di cui agli artt. 100 e 116, e' tale in
base  a  "contratti  di  diritto  privato  a tempo determinato"; tale
fondamentale  elemento  giuridico  differenziatore esclude che con la
dizione  tecnica  "professore incaricato" il legislatore abbia inteso
riferirsi  ad  entrambe;  d'altra  parte,  e'  noto che l'elencazione
recata  dall'art. 103  del  d.P.R.  n. 382/1980  e  dall'art. 7 della
legge-delega,  ivi  richiamato, e' tassativa e non e' suscettibile di
interpretazioni estensive.
    Col  secondo  motivo  si  lamenta difetto di motivazione circa il
diniego   di   valutazione  dei  servizi  in  parola,  svolti  presso
universita'  italiane,  in  relazione  all'avvenuto riconoscimento di
servizi  prestati  all'estero. In proposito e' agevole opporre che il
diniego,  applicativo  della  normativa  ostativa di cui innanzi, che
appunto non contempla la figura di cui si discute, non abbisognava di
altra  motivazione che l'indicazione dei presupposti di fatto e della
stessa  normativa,  sufficiente  a dar conto delle ragioni giuridiche
del  diniego  stesso,  considerato che non vi era alcuna possibilita'
dell'amministrazione,   priva  di  discrezionalita'  in  materia,  di
effettuare la valutazione comparativa pretesa dall'istante.
    Col  terzo  ed  ultimo  motivo, subordinato, del ricorso la prof.
Loseby prospetta l'illegittimita' costituzionale della norma delegata
salto i profili dell'eccesso di delega, di violazione dei principi di
uguaglianza,   imparzialita'   e   buon   andamento   della  pubblica
amministrazione.
    La  questione  e'  certamente  rilevante,  stanti  le conclusioni
negative  precedentemente  raggiunte  sulle  altre censure avanzate e
tenuto   conto  che  l'esito  del  giudizio  ne  resta  condizionato;
tuttavia,  essa  e'  manifestamente  infondata sotto l'indicato primo
profilo, di violazione dell'art. 76 Cost., dal momento che l'art. 12,
comma  1,  lett.  i),  della legge di delega n. 28 del 1980, il quale
affida   alle   norme   delegate   di   provvedere  a  consentire  il
riconoscimento  ai  fini  "eventualmente"  anche  della  carriera dei
periodi  di  servizio  effettivamente  prestato  nelle universita' di
coloro  che  sono  inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni
della  stessa  legge, lascia al legislatore delegato un ampio margine
di   discrezionalita'   nella   scelta   di  merito  in  ordine  alla
riconoscibilita'  o  meno  di  determinati servizi, pur svolti presso
universita'.
    Di  contro,  la medesima questione si presenta non manifestamente
infondata in relazione al secondo profilo anzidetto.
    Il  collegio  ritiene  infatti che il ripetuto art. 103, comma 2,
del  d.P.R.  n. 382 del 1980 appare in contrasto con gli artt. 3 e 97
della  Costituzione  per  violazione  del  principio di uguaglianza e
dell'irrazionalita'  -  pur nell'evidenziata discrezionalita' - della
disciplina,  rientrante  nella materia del pubblico impiego, laddove,
sia nell'elencare direttamente i servizi riconoscibili per due terzi,
sia  nel  limitarsi a rinviare alle figure previste dall'art. 7 della
legge  n. 28  del 1980 per l'individuazione dei servizi riconoscibili
per  meta', trascura di includere tra tali servizi quello prestato in
qualita'  di  "professore  a  contratto"  di cui agli artt. 100 e 116
dello stesso d.P.R.
    Diversamente  dal  "professore a contratto" nominato ai sensi del
precedente  art. 25  per l'attivazione di corsi integrativi di quelli
ufficiali,  il  titolare dei contratti previsti dai citt. artt. 100 e
116  e'  nominato,  in  caso  di  facolta' e corsi di laurea di nuova
istituzione  o,  rispettivamente,  in  attesa della prima tornata dei
giudizi    di   idoneita'   a   professore-associato,   proprio   per
l'attivazione    degli    insegnamenti    ufficiali,   necessari   al
funzionamento  dei  singoli  anni di corso, qualora non sia possibile
provvedervi  nei  modi  ordinari.  Pertanto,  l'attivita' che egli e'
chiamato   a   svolgere   e'   sostanzialmente   quella  di  titolare
dell'insegnamento, in puntuale ed integrale sostituzione di questi.
    Cio'  posto,  l'ingiustificato, irrazionale e diverso trattamento
di  tale  categoria  emerge dal raffronto con le altre categorie, sia
menzionate  dall'art  103  che  elencate  dall'art. 7, comma 8, della
legge,  ricordate  sopra;  in  particolare  con  quella,  simile, dei
"professori  incaricati"  e  dei  "professori  incaricati supplenti",
nonche'  con  altre  di  minor  rilevanza nel modo accademico e minor
impegno, quali le categorie degli "assistenti di ruolo o incaricati",
degli  "assistenti supplenti", dei "ricercatori", dei "medici interni
universitari"  e  soprattutto dei "lettori" (questi ultimi, peraltro,
anch'essi  titolari  di  contratti  di diritto privato), ovvero a cui
l'attivita'  di  docenza  non e richiesta affatto (tecnici laureati e
perfezionandi)  o  e'  richiesta  al  limitato  fine della formazione
didattica  (titolari di borse o assegni di formazione o addestramento
scientifico  e didattico), cioe' nell'interesse dello stesso soggetto
e non dell'universita'.
    L'irrazionalita' della norma, oltre all'ingiustificata disparita'
di  trattamento,  si  rivela poi con maggior evidenza in relazione ai
titolari  dei contratti previsti dall'art. 5 del d.l. 10 ottobre 1973
n. 580,  nominati  per  svolgere,  con impegno limitato a meta' della
giornata  per  tre  giorni  settimanali, attivita' di assistenza agli
studenti,  di  controllo  del  loro  profitto  e  di esercitazione in
collaborazione  con  i  docenti  nello  svolgimento dei corsi e nella
valutazione degli studenti, esclusa espressamente la sostituzione dei
docenti  stessi  e,  quindi,  sul  presupposto stesso della copertura
della   cattedra.  Ed  e'  previsto  che  il  relativo  servizio  sia
riconoscibile  nella  misura  della  meta',  nonostante  che  per  le
indicate  caratteristiche  l'attivita'  richiesta  alla figura di cui
trattasi  sia  tale  da comportare un impegno temporale e qualitativo
inferiore   a  quello  del  titolare  dei  contratti  previsti  dagli
artt. 100 e 116, ignorata dalla normativa in parola.
    Conseguentemente,  vanno  disposte  la remissione degli atti alla
Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli  artt. 3  e  97 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 103,  comma  2,  del  d.P.R. 11 luglio 1980
n. 382,  nella  parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio
riconoscibili  ai  fini  della  carriera  in  favore  dei  professori
associati  all'atto  della  conferma  in ruolo i periodi di effettivo
servizio  prestati  in  qualita'  di  professore a contratto ai sensi
degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980.
    Sospende  il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera di consiglio del 9 maggio
2001.
                        Il Presidente: Cossu
                                              L'estensore: Dell'Utri
02C0013