N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 2001
Ordinanza emessa il 23 febbraio 2001 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sez. staccata di Catania sul ricorso proposto da Zanghi' Salvatore contro Ministero dell'interno Militari - Collocamento in posizione di ausiliaria al compimento del sessantesimo anno di eta' - Estensione del beneficio al personale dei ruoli civili della Polizia di Stato - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento di categorie di personale equiparate ai fini del trattamento pensionistico - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, art. 3. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.5 del 30-1-2002 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4077/2000 r.g. proposto da Zanghi' Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tigano, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria di questo tribunale; Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege; Per l'annullamento del provvedimento prot. n. 333 - C/3339 del 29 agosto 2000 con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/1997; Visto il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la pubblica udienza del 23 febbraio 2001 il I Referendario Dott. Pancrazio Savasta; Udito l'avv. Salvatore Ciambo', su delega dell'avv. Aldo Tigano, per il ricorrente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: Fatto Il ricorrente, ispettore superiore della polizia di stato, con decreto prefettizio n. 8 del 28 febbraio 2000, e' stato posto in congedo per raggiunti limiti di eta', con decorrenza dal 1 settembre 2000. Con istanza del 20 maggio 2000 ha chiesto di usufruire del collocamento in ausiliaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/1977. Il Ministero intimato, con provvedimento prot. n. 333 - C/3339 del 29 agosto 2000, ha rigettato detta domanda ritenendo che "l'istituto dell'ausiliaria non (possa trovare) applicazione nei confronti del personale appartenente alla Polizia di Stato". Con ricorso notificato il 14 settembre 2000 e depositato il 22 settembre 2000, il ricorrente ha impugnato tale ultimo provvedimento, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure: I. - Violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Violazione dell'art. 7 della legge 241/1990. Asserisce il ricorrente che l'art. 1 del decreto legislativo in epigrafe indicato e' volto a regolare anche i rapporti afferenti il personale della Polizia di Stato, per cui deriverebbe l'illegittimita' del diniego impugnato e, quindi, della motivazione posta a fondamento dell'esclusione dal beneficio richiesto. L'amministrazione intimata, inoltre, avrebbe inopinatamente omesso di notificare l'avvio del procedimento conclusosi con l'atto impugnato. II. - Questione di costituzionalita' dell'art. 3 del decreto legislativo 165/1997, nonche' dell'art. 1, comma 97 lett, g) e 99 della Legge n. 662, del 23 dicembre 1996. Asserisce il ricorrente che, comunque, l'eventuale esclusione del personale civile dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria riservato solo a quello militare, determinerebbe una palese violazione del principio di parita' di trattamento tra le due categorie inquadrate, allo stesso modo, nelle Forze Armate. La norma, inoltre, contrasterebbe con l'art. 97 Cost. posto che le mansioni cui i dipendenti vengono adibiti in ausiliaria sono quelle "d'ufficio" e, cioe', quelle gia' in precedenza ricoperte proprio dal personale civile che verrebbe irrazionalmente escluso dall'applicazione del beneficio. Costituitasi la difesa erariale, ha formalmente sostenuto la legittimita' degli atti impugnati. Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2001 la causa e' stata trattenuta per la decisione. D i r i t t o La decisione del ricorso e' condizionata dal preliminare giudizio relativo alla conformita' costituzionale della normativa di rilievo. In punto di fatto e' da rilevare, intanto, come residui l'interesse del ricorrente a vedersi applicato il chiesto beneficio dell'ausiliaria previsto dall'art. 3 della legge n. 165/1977, posto che lo stesso, essendo nato il 2 agosto 1940, potrebbe fruire della permanenza in servizio sino al 2005. Per altro, e' da rilevare che il ricorrente ha ricevuto lusinghiero gradimento di collocamento in detta posizione dal vicequestore di Messina con il provvedimento n. E,2/00 del 20 maggio 2000 (non esibito, ma la cui inesistenza non viene eccepita dall'amministrazione resistente). Cio' posto, e' da dire che non appare supportata dal necessario pregio giuridico la prima censura richiamata nel gravame. Invero, il richiamo all'art. 1 del d.lgs. n. 165/1977, secondo il quale tutta la normativa in esso prevista sarebbe applicabile - senza alcuna distinzione - anche al personale dell'ordinamento civile delle Forze Armate, non puo' essere condiviso. Detta presunta "estensione", infatti, si limita al solo trattamento pensionistico. Inoltre, il chiaro riferimento della norma censurata, contenuta all'art. 3 del citato d.lgs., al solo personale militare quale esclusivo destinatario del beneficio richiesto, non lascia alcuna incertezza interpretativa circa le intenzioni del Legislatore che, senza dubbio, ha inteso escludere la chiesta estensione anche nei confronti del personale civile della Polizia di Stato nei cui ruoli e' inquadrato il ricorrente. Il rilievo trova conferma al comma 7 del medesimo articolo, ove espressamente si fa riferimento "al personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'ausiliaria". Ne' miglior pregio assume il secondo rilievo contenuto nella prima censura in ordine alla mancata notifica dell'avvio del procedimento. Ed invero, l'apporto che al procedimento (ad iniziativa di parte) il ricorrente avrebbe potuto esprimere, a fronte della chiara limitazione normativa, sarebbe stato privo di alcun rilievo. Residua, pertanto, la censura di incostituzionalita' della norma che il collegio, invece, ritiene non manifestamente infondata. Preliminarmente e' da ravvisare la rilevanza della questione. Al riguardo e' sufficiente osservare che la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 3, commi 1 e 2, nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche al personale di cui all'art. 1 del medesimo d.lgs., consentirebbe la soddisfazione dell'interesse che il ricorrente ha inteso tutelare con l'istanza rivolta ad ottenere il beneficio e con il successivo gravame introdotto dopo il rigetto della stessa. In ordine alla non manifesta infondatezza, il collegio rileva che l'istituto dell'"ausiliaria" e' ancorato rigidamente a dei termini temporali ben definiti che, pero', non sembrano esclusivamente riferibili al solo personale appartenente al ruolo militare. Ed invero esso non costituisce la modalita' concepita dal Legislatore di estensione temporale di un rapporto di servizio ordinario "a durata ridotta". In altri termini, l'istituto non svolge la finalita' equiparatrice volta a prorogare una permanenza in servizio dei militari chiamati ex lege a prestare la propria attivita' lavorativa per un periodo inferiore rispetto alle altre categorie di cui all'art. 1 del d.lgs. in esame. Se cosi' fosse, in effetti, vi sarebbe una ratio giustificatrice di una "discriminazione" introdotta dall'art. 3 in esame, in quanto volta a consentire ai militari di poter permanere in servizio, anche se con compiti diversi ed a spessore eminentemente "amministrativo", per lo stesso periodo previsto per le categorie inserite nelle Forze Armate di cui all'art. 1 richiamato. L'art. 2 del d.lgs., invece, ha esteso in maniera indiscriminata i limiti di eta' per la cessazione dal servizio per "tutto" il personale di cui all'art. 1, ponendoli, senza alcuna distinzione tra organico militare o civile, al sessantesimo anno di eta'. Stante la premessa, il collegio rileva che la norma, in effetti, ove non prevede l'estensione del beneficio dell'ausiliaria nei confronti di tutte le categorie di cui all'art. 1, potrebbe comportare una ingiustificata disparita' di trattamento tra categorie equiparate, invece, sotto gli altri profili pensionistici, cui l'istituto in esame certamente afferisce. Quest'ultimo, infatti, costituisce una modalita' di rinvio della posizione di quiescenza a fronte, come chiarito, del medesimo termine massimo per la cessazione dal servizio ordinario di tutte le categorie richiamate all'art. 1. Il distinguo operato dal legislatore, dunque, e' sospettabile di lesione del principio di non discriminazione ricavabile dall'art. 3 della Costituzione. Analogamente censurabile appare la norma richiamata, e con gli stessi limiti, ove si abbia riguardo ai principi di efficienza espressi all'art. 97 Cost. Ed invero, la modalita' di accesso al servizio reso in ausiliaria richiamata al comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 165/1997, involgendo l'iniziativa delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, depone per l'utilizzo di detto personale in mansioni che non involgono necessariamente attivita' direttamente collegate alla precedente esperienza di lavoro nel servizio militare. In altri termini, detti dipendenti verranno chiamati ad occuparsi di attivita' meramente amministrative. Ne deriva che la distinzione operata dalla norma in esame non risulta soltanto "discriminatrice", ma, altresi', ingiustificata sotto il profilo dell'efficienza amministrativa, in quanto non consente a dipendenti quanto meno "egualmente" versati nelle funzioni amministrative (in virtu' della precedente esperienza lavorativa) di accedere al medesimo beneficio della proroga del servizio attivo garantito dall'istituto in esame. In conclusione, il collegio ravvisa la rilevanza e la non manifesta infondatezza, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 165/1997, nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non viene prevista la possibilita' di collocamento in ausiliaria di tutto il personale di cui all'art. 1 della medesima fonte normativa. Va, pertanto, disposta - ai sensi dell'art. 134 Cost., dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 - la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, oltre agli ulteriori adempimenti di legge meglio indicati in dispositivo.
P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione seconda, visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata - per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 165; Sospende il presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni di cui al punto seguente; Dispone che, a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catania nella camera di consiglio del 23 febbraio 2001. Il Presidente: Biagio L'estensore: Pancrazio 02c0018